Sentenza 11 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 101 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto Maistrat658 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi " DE MU S Dott. Rosario Presidente R.G.N. 1668/99 Cron..14760 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Paolo STILE - Consigliere - Rep. Rel. Consigliere - Ud.22/02/01Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere - Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, POTI MARIO, giusta delega in atti;
-O ricorrente
contro
TI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell'avvocato 2001 CRISTINI EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta 888 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 5203/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/08/98 R.G.N. 5936/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito l'Avvocato CRISTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 1668/99 Svolgimento del processo Con ricorso al TO del lavoro di Roma IO Romiti conveniva in giudizio 1'INPS chiedendone la condanna alla corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità in relazione alla domanda amministrativa presentata il 29.12.1992 e respinta in tale sede. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda per la mancanza dei requisiti sanitari, assicurativi e contributivi. Il TO, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 12 ottobre 1994 accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto dell'assistito a decorrere dal gennaio 1993. Proponeva appello 1'INPS deducendo l'erroneità della valutazione medico legale del consulente nominato in primo grado e insistendo per il rigetto della domanda. D'Ag. Il Tribunale di Roma, disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza qui impugnata rigettava l'appello rilevando che entrambe le consulenze avevano evidenziato nel periziato gravi patologie che avevano ridotto la capacità di lavoro dello stesso nella misura di oltre due terzi sin dal gennaio 1993. Avverso questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'intimato ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 4 della legge n. 222 del 1984, in relazione agli articoli 112, 113 e 421 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e vizi di motivazione, 1'INPS osserva che il Tribunale ha accertato il diritto dell'assicurato in base ai soli requisiti sanitari e non tenendo conto del fatto che nella specie mancavano i requisiti contributivi, anch'essi necessari per l'insorgenza del diritto, documentazione prodotta dall'istituto; come dimostrato dalla che l'onere della prova della sussistenza rilevava, comunque, della provvista contributiva gravava sull'assicurato che aveva proposto la domanda giudiziale e che il giudice di merito non aveva esercitato il potere di provvedere di ufficio ex art. 421 c.p.c. agli atti istruttori resi necessari dalla eventuale mancanza di materiale probatorio. Il ricorso è infondato. Osserva preliminarmente il Collegio che, in linea di principio, il requisito legale del minimo contributivo, necessario per il conseguimento dell'assegno di invalidità, DAY. costituisce una condizione per l'accoglimento della domanda, attenendo alla stessa esistenza del diritto fatto valere in giudizio;
ne consegue che l'onere della prova in ordine alla sua prestazione sussistenza grava su colui che chiede la previdenziale, mentre la negazione di tale presupposto da parte dell'ente previdenziale si configura come mera difesa (e non già come eccezione in senso proprio), essendo preordinata a sollecitare il potere-dovere del giudice (esercitabile in ogni grado del processo) a rilevare d'ufficio la carenza del requisito stesso, difesa che si sottrae come tale alle preclusioni sancite dagli articoli 416 e 437 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4115 del 1996). Nel giudizio di impugnazione, tuttavia, alla esplicabilità in concreto di siffatto potere da parte del giudice di appello è di ostacolo l'intervenuta formazione del giudicato, per effetto della mancata proposizione di gravame avverso la sentenza di primo grado che sul punto abbia 3 espressamente o implicitamente deciso (Cass. n. 12607 del 1999, Cass. n. 924 del 1999). Orbene, nella specie l'INPS, nel costituirsi in primo grado, ha contestato la fondatezza della domanda, opponendo, tra l'altro, la carenza dei requisiti assicurativi e contributivi. Il TO, però, nonostante le deduzioni dell'istituto, ha accolto la domanda dell'assicurata. Nel ricorso per cassazione l'istituto lamenta che il TO ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità ignorando del tutto, e quindi omettendo di motivare, sulla dedotta questione della provvista contributiva. Al riguardo va rilevato che, anche in mancanza di esplicite argomentazioni sulla questione del requisito contributivo, deve ritenersi che il TO, riconoscendo all'assistita il diritto abbia implicitamente ritenuto D'Ag all'assegno di invalidità, sussistesse tale requisito. L'ente previdenziale, peraltro, nell'impugnare la sentenza di primo grado, non ha svolto alcuna doglianza in ordine al mancato accoglimento della specifica eccezione proposta, limitandosi a censurare esclusivamente la ritenuta gravità delle patologie affliggenti la ricorrente ed a sostenere la erroneità delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, così limitando, nel giudizio di appello, la sua originaria difesa alla sola negazione della sussistenza del requisito sanitario. Non ha alcun serio fondamento sostenere che l'appellante, concludendo per il rigetto della domanda della ricorrente, abbia inteso in tal modo richiamare tutte le difese proposte in primo grado e non accolte dal TO, poiché la formula finale e riassuntiva di rigetto va letta e interpretata in relazione al contenuto delle doglianze espresse nell'atto di appello. In presenza di un atto di impugnazione esplicitamente limitato al solo requisito sanitario, deve ritenersi ormai intangibile la decisione di primo grado per quanto attiene alla sussistenza del requisito contributivo, essendosi su di esso formato il giudicato, poichè l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329 comma 2 c.p.c.). In conclusione va qui richiamato e ribadito il principio secondo cui, qualora l'appello verta esclusivamente sulla sussistenza dello stato invalidante accertato dalla sentenza di primo grado che afferma il diritto all'assegno ordinario di invalidità (ancorchè nella pronunzia non si esplicitino le motivazioni del rigetto dell'eccezione, formulata dall'INPS, sulla carenza del requisito contributivo), in ordine alla esistenza del requisito contributivo si forma il giudicato, che impedisce il riesame della questione (Cass. n. 924 del 1999). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'intimata delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'intimata delle spese del giudizio di 14000 oltre a lire tre cassazione, che liquida in lire milioni per onorari. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001 Il PresidenteReferis be minell Il Cons. estensore GroundЦінов Двратіно IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria. Oggil 1 MAG 2001 E R P U N IL CANCELLIERE e O I