Sentenza 3 gennaio 2002
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Cassazione civile sez. III, 17/01/2022, (ud. 14/07/2021, dep. 17/01/2022), n.1157 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28427/2018 proposto da: B.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 9 SC C – 2 PIANO INT. 2-3, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GINO GIULIANO; – ricorrenti – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/01/2002, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 0 2 3/ 0 2 t LA CORT Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Arricchimento senza causa;
prova civile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14414/99Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Rel. Consigliere 17549/99 Dott. Paolo VITTORIA Cron. 23 Consigliere Rep. 3 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud.05/07/01 Dott. Ennio MALZONE Consigliere 2 SUPREMA DI SSZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S EN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 3000 sul ricorso proposto da: -3 GEN. 2002 C3 DI RL RT & C SAS IN LIQUIDAZIONE, corrente IL CANCELLIERE in Vicenza, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALLOTTINO, difesa dagli avvocati LUIGI FILIPPO PAOLUCCI, ANNA IPPOLITA SCHIAVI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SS NG ZU GESTIONE NAZIONALE IN 2001 LIQUIDAZIONE, SS NG ZU;
1478 intimati - °e sul 2° ricorso n 17549/99 proposto da: SS NG ZU GESTIONE NAZIONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e per quanto occorrer possa la SS NG ZU, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;
- ricorrenti -
contro
C3 DI RL RT & C SAS IN LIQUIDAZIONE;
- intimato avverso la sentenza n. 1723/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 29/04/98 e depositata il 25/05/98 (R.G. 2023/92); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Luigi Filippo PAOLUCCI;
udito l'Avvocato Ivo Maria BRAGUGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 1°, 1) Con atto notificato in data 3.6.1987, la C 3 di Carlo Cortese e c. sas (C3), premesso che: negli anni dal 1975 al 1981 aveva importato in- genti quantitativi di zucchero da alcuni Stati della C.E.E.; in base al Decreto del CIP n. 1195 del 22.6.1968, aveva versato, a titolo di sovrapprezzo imposto da tale provvedimento per la importazione di zucchero dai paesi CEE, la somma di L.
9.542.707.400 alla cassa GU CC (Cassa); - la Corte di Giustizio della C.E., con sentenza resa in data 21.5.1980, aveva dichiarato che il soprap- prezzo imposto dal CIP costituiva tassazione discrimi- natoria in violazione dell'art. 95 del Trattato CEE;
aveva avanzato istanza di rimborso alla Cassa senza alcun esisto;
tutto ciò premesso: ha citato davanti al Tribunale di Roma la Cassa, chiedendone la condanna al pagamento della (già indicata) somma di L.
9.542.707.400 con in- teressi e rivalutazione. 1° 2) La Cassa costituitasi ha eccepito prelimi- narmente la prescrizione del credito e nel merito il rigetto della domanda. 2° 1) Il Tribunale adito ha accolto la domanda, sentenza (resa in data) che la Corte d'Appello di con 3 Roma (con sentenza resa a sua volta in data 29.4.1998) ha, in accoglimento del gravame della Cassa, riformato rigettando la domanda e condannato la C3 al pagamento delle spese dei due gradi di merito, con la seguente motivazione. 2°, 2) Secondo la sentenza della Corte CE contra- stava con l'art. 95 del Trattato, ma l'intero sovrap- prezzo imposto dal CIP, ma la disposizione che legitti- mava i produttori italiani a compensare il sovrapprezzo da loro dovuto con le sovvenzioni agli stessi spettanti ed a versare la differenza direttamente ai bieticultori quali altri soggetti destinatari della sovvenzione. 2°, 3) Come già stabilito dalla S.C. (Sent. 1169.1992), a norma dell'art. 29 L. 29.12.1990, n. 428, il diritto al rimborso del sovrapprezzo indebitamente versato non compete ai soggetti che hanno trasferito il бо relativo onere (valore del sovrapprezzo) ad altri quan- do l'Amministrazione provi tale trasferimento. Nel caso al suo esame, la Cassa aveva dimostrato, attraverso i provvedimenti CIP, che tutto il sovrap- prezzo costituiva parte integrante del prezzo di vendi- ta dello zucchero. La C3 invece non aveva neppure dedotto di "essere utilizzatrice diretta dello zucchero importato e di avere come tale sopportato in proprio l'onere del SO- 4 vrapprezzo"; essa era "intermediaria nel commercio del prodotto importato, ed avendolo rivenduto presumibil- mente al prezzo fissato dal CIP non aveva in defini- tiva sopportato alcun onere aggiuntivo che giustificas- se la sua domanda". 3°) Di tale sentenza la C3 ha chiesto la cassazione con ricorso al quale la Cassa resiste con controricorso e con ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1°, 1) Il ricorso si articola in due censure rela- tive rispettivamente ai punti sub I, 2° e 2, 3 della sentenza impugnata. 2°, 1) Con la prima - formulata per omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione si deduce una contraddizione tra la premessa della motivazione la sentenza della Corte CE imponeva al giudice nazionale di disapplicare la norma interna (ritenuta da tale sen- tenza) contrastante con il Trattato CE l'affermazione "che la decisione della Corte CE si ri- ferisce soltanto a quella parte degli aiuti che venival compensata dai produttori italiani con l'aiuto di cui erano destinatari". Invece, secondo la ricorrente, "risultava chiara- mente che la destinazione del sovrapprezzo degli aiuti nazionali era stata presa in considerazione soltanto al 5 fine di accertare la natura discriminatoria del sovrap- prezzo senza nessun'altra ripercussione rispetto alla decisione finale di dichiarazione della su illegittimi- tà e, ancor meno, in termini di quantità, trattandosi di statuizione che esulava completamente dal petitum formulato dalla Commissione" (come veniva anche confer- mato dagli esiti della laboriosa c.t.u. disposta dalla Corte di Appello, per cui il sovrapprezzo costituiva una imposizione unica;
dal trasferimento, nel primo bi- lancio successivo alla citata sentenza CE, alla fisca- lità generale del prelievo necessario a finanziare gli aiuti al settore saccarifero). Per tali considerazioni, la causa doveva e dovrebbe essere rimessa alla Corte europea per chiarire il con- tenuto della (sua precedente) decisione. 2°, 2) L'altra censura riguarda, almeno prevalente- mente, il punto sub, I, 2°, 3) e si articola in una se- rie di considerazioni attinenti: a) alla valutazione della L. n. 428.1990, che viene definita come "il più grosso abbrobbrio giuridico che il legislatore italiano avesse potute creare", perché "disponendo che il rim- borso del sovrapprezzo può avvenire soltanto per quella parte che non risulti trasferita al consumatore finale ed essendo stata dichiarata altresì retroattiva Ha cercato di vanificare con tutta evidenza gli effetti 6 della decisione presa in sede comunitaria "; b) 1'obbrobrio (sembra, legislativo) appare ancora più vergognosamente obbrobrioso", perché, in base a tale norma, la sentenza impugnata avrebbe violato le norme sull'onere e sulla valutazione della prova (art. 2697) e sulla presunzione (2729 c.c.). 3°,1) Per giudicare sulla fondatezza del ricorso e, in particolare delle due censure formulate con argo- menti in parte ripetuti si deve osservare che, la vi- gente L. 428.1990 ha escluso gli imprenditori che ave- vano trasferito il sovrapprezzo ad altri dal diritto al rimborso e ha fatto ricadere sull'Amministrazione l'onere della prova del trasferimento "configurando la mancata traslazione del tributo non come elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, bensì come fatto impeditivo del diritto stesso” (Cass., 22.7.1995, n. 8045). Per tale disciplina dell'onere probatorio, la norma non "è incompatibile con l'ordinamento comunitario" (Cass. 29.10.1991, n. 11522); né si può desumere dai pesanti giudizi sulla natura obbrobriosa della norma una qualsiasi valutazione di illegittimità costituzio- nale sotto il profilo della irragionevolezza della nor- ma, dato che il rimborso del sovrapprezzo illegittimo in favore di imprenditori che lo avevano trasferito ad 7 altri avrebbe rappresentato per i beneficiari una inde- bita locupletazione. Posto che, in base a tale legge, la C3, avendo ver- sato il sovrapprezzo, era legittimata а chiederne il rimborso e che la Cassa era a sua volta legittimata a rifiutarlo dimostrando la traslazione del sovrapprezzo ad altro soggetto, risultano, almeno in questa sede, irrilevanti e fuorvianti le molteplici osservazioni e considerazioni, in parte svolte anche nella sentenza impugnata , sulla sentenza della Corte C.E., sulla sua interpretazione (che secondo la ricorrente si dovrebbe rimettere alla stessa Cote che l'ha emessa) о su altri elementi che non riguardano l'unico punto effettivamen- te controverso: se risulti o meno correttamente motiva- to il giudizio probatorio. 3°, 2) Come si è già esposto, la sentenza impugnata lo ha basato su due argomenti: la ordinaria traslazione desumibile dalla inclusione del sovrapprezzo nella de- terminazione del prezzo di vendita dello zucchero: la mancata deduzione, da parte della C3 "di essere utiliz- zatrice diretta dello zucchero importato". Secondo la ricorrente, con tali argomentazioni sa- rebbero state violate le norme della presunzione, per- ché la sentenza impugnata ha fatto derivare il proprio convincimento, non da un fatto noto "che fosse stato 8 pacificamente affermato o accertato in causa", ma da un provvedimento del CIP (ente che peraltro sarebbe stato parte in causa, facendo parte della stessa Amministra- zione). Inoltre, sarebbe risultato che la C3 vendette il proprio zucchero a prezzo inferiore al massimo sta- bilito dal CIP. Mentre con questa ultima asserzione peraltro for- mulata senza ottemperare al principio di autosufficien- za del ricorso - si prospetta un nuovo giudizio di me- rito non consentito in sede di legittimità, l'intera censura ammissibile risulta del tutto infondata: infat- ti, al di fuori di ogni considerazione sulla struttura del CIP, risulta di elementare evidenza che: corretta- mente si doveva considerare la inclusione del sovrap- prezzo nel prezzo massimo di vendita come una fattispe- cie tipica e quasi paradigmatica di "fato noto"; da questo si poteva desumere la prova (presuntiva) della traslazione, che la sentenza impugnata ha ulteriormente verificata con la mancata deduzione, da parte della C3, "di essere utilizzatrice diretta". 3° 3) Per le ragioni esposte, il ricorso principa- le risulta infondato. 4°, 1) La Cassa, con ricorso incidentale, formulato per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata, condannando la C3 al pagamento del- 9 le spese processuali di entrambi i gradi di merito, ab- bia omesso di includere nelle stesse le somme pagate al c.t.u. 103T 129,11 4°, 2) I l motivo è fondato, dato che, avendo la 450T 30,99 Cassa chiesto la condanna della controparte alle spese TOT. 160.10 di lite, la sentenza impugnata avrebbe dovuto statuire anche su quelle relative alla c.t.u. (esplicitamente richieste nella comparsa conclusionale), о per calco- larle nella (determinazione della) liquidazione, ovvero ipoteticamente anche per altra statuizione che comunque doveva specificamente riguardare tale punto della do- Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il15.03.19 Iscritto a ruojo manda. 1002 Art. n. 5) In base alle precedenti considerazioni i ricorsi debbono essere riuniti;
deve essere rigettato il ricor- so principale e accolto quello incidentale, in relazio- conne al quale la sentenza impugnata viene cassata rinvio anche per le spese come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
accoglie quello incidentale;
cassa in relazione la sen- tenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del della Cortegiudizio di Cassazione, ad altra sezione d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 5 Auglio 2001 Il Consigliere est. Il Presidente IL CANCELLIERE aifa Casol 10