Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENI TRASPORTI CELERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA, (avviso ex art. 135 d.a. c.p.c), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1096/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 13/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.3.1996 la Reni Trasporti Celeri s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia l'Amministrazione Finanziaria dello Stato onde sentirla condannare al rimborso delle somme versate dal 1985 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa di iscrizione della società nel registro delle imprese, secondo le previsioni dell'art. 3 c. 18 e 19 D.L. 19/12/1984, n. 853 (conv. nella L. 712/1985 n. 17), norma di legge che si assumeva legittima perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva CEE del 17 luglio 1969, n, 335; con gli interessi legali sugli importi di ciascun, indebito pagamento dalla rispettiva data di esecuzione fino l'effettivo rimborso. L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio contestava la pretesa di controparte eccependo tra altro la decadenza dall'azione ex art. 13 D.P.r. n. 641/1972. Il Tribunale adito con sentenza n. 1535/1997 accoglieva parzialmente la domanda e condannava amministrazione convenuta a rifondere alla società attrice la somma di L. 17.300.000, oltre interessi dalla citazione, ritenendo che per le restanti somme l'attrice fosse incorsa nella decadenza dal diritto al rimborso.
Avverso tale sentenza proponeva gravame la società contribuente, lamentando il mancato accoglimento integrale della domanda e il mancato riconoscimento degli interessi con la decorrenza richiesta, e la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1096 depositata in data 13.7.1999, accoglieva solo parzialmente l'appello condannando l'amministrazione finanziaria al rimborso della somma di L. 17.500.000 così come richiesta, con gli interessi al tasso previsto dall'art. 11 comma 3^ L. n. 8/1998 decorrenti dalle date delle istanze amministrative di rimborso, sui relativi importi, in applicazione dello ius superveniens.
Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso, notificato il 31.7.2000 la Reni Trasporti Celeri articolando quattro motivi di censura, ai quali replica il Ministero intimato con controricorso notificato il 19.9.2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso la società censura, sotto il profilo della violazione di legge, la sentenza impugnata sul punto relativo all'applicazione dello ius superveniens alla statuizione inerente alla misura degli interessi, e ciò sia per l'inapplicabilità della nuova normativa conseguente al giudicato interno formatosi al riguardo, sia per l'illegittimità della nuova norma per contrasto con la normativa comunitaria, chiedendo in subordine la rimessione della questione di legittimità della normativa nazionale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La censura è sotto entrambi i profili fondata.
Lo ius superveniens può legittimamente trovare applicazione in fase di gravame solo relativamente a quelle questioni che possano considerarsi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Nel caso di specie il tasso degli interessi spettanti la società risulta già determinato dal Tribunale nella misura "legale" all'epoca della sentenza di primo grado, la relativa statuizione non costituì oggetto di impugnativa con l'appello per altri motivi proposto dalla sola società creditrice, con la conseguenza che ogni ulteriore questione sul punto risulta preclusa dal giudicato interno già formatosi.
In ogni caso, poi, come già ripetutamente affermato da questa Corte, l'applicazione del tasso del 2,50% annuo previsto dall'art. 11 L. n. 448/1998 si pone anch'esso in contrasto con la normativa comunitaria,
con conseguente necessità di disapplicazione della suddetta norma. A questo riguardo va preliminarmente ricordato che il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui insorga contrasto con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso della Corte di Giustizia della Comunità Economica Europea, all'esercizio dei compiti istituzionali che ad essa sono attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957" (v. Cass. 1271/97). Alla luce di tale principio rileva la Corte che con sentenza 15 settembre 1998 la Corte di Giustizia nel procedimento C-260/96 ha inequivocabilmente stabilito che in mancanza di disposizioni comunitarie in materia di restituzioni di canoni indebitamente versati in base a regolamenti comunitari, spetta alle autorità nazionali risolvere tutte le questioni accessorie applicando le norme interne relative al tasso e alla decorrenza degli interessi. La normativa interna, peraltro, può ritenersi rispettosa del principio di equivalenza qualora si applichi indifferentemente, per lo stesso tipo di tasse e canoni, ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto comunitario e a quelli fondati sulla inosservanza del diritto interno. Viceversa, il principio sopra richiamato non obbliga lo Stato membro ad estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse e canoni riscossi in violazione del diritto comunitario, la sua disciplina più favorevole prevista in materia di rimborso. Da tutto ciò discende che il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro preveda per la restituzione di imposte indebitamente riscosse, modalità di calcolo agli interessi meno favorevoli di quelle vigenti per la ripetizione dell'indebito tra privati;
quello che invece rileva, è che le modalità di cui sopra si applichino indifferentemente sia alle azioni fondate sul diritto interno che a quelle fondate sul diritto comunitario. Nel caso di specie la riduzione degli interessi al tasso legale del 2,50% previsto dall'art. 11 della legge n. 448/1998 per effetto del richiamo al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c. applicato al momento dall'entrata in vigore della legge predetta (nella misura per l'appunto del 2,50% stabilito con decorrenza 1.1.1999 dal D.M. 10.12.1998), anziché al tasso più favorevole per il contribuente stabilito dall'art. 1 della legge n. 29/1961, e successivamente più volte modificato, applicabile per il rimborso delle tasse di concessione governativa, si pone in contrasto con la normativa comunitaria (Cass. 8651/1998). Il rilevato contrasto impone la disapplicazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448, prevedendo detta norma per l'indebito tributario fondato su norme comunitarie il riconoscimento di interessi moratori ad un tasso nettamente inferiore rispetto a quello spettante nel caso di indebito derivante da violazione di norme interne.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 13 dpr n. 641/1972, 5 L. n. 29/1961 e 2 dpr n. 1199/1971, lamentando in particolare che la Corte di Appello di Venezia, nell'accogliere il motivo di gravame relativo alla decorrenza degli interessi, avrebbe erroneamente individuato quel momento sulla base delle date di ricezione delle istanze amministrative di rimborso, da parte dell'amministrazione finanziaria, anziché delle date di spedizione.
Il motivo, così come articolato, può ritenersi (sorbito nella decisione. Al riguardo osserva infatti la Corte che, come risulta dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha fissato la decorrenza degli interessi spettanti alla società creditrice, non già in base alle previsioni dell'art. 5 L. n. 29/1961, come dedotto dalla ricorrente, bensì alla stregua di quanto disposto dall'art. 11, comma 3^ L. n. 448/1998. Ritenuta la illegittimità di tale disposizione, con valutazione che inevitabilmente la travolge nel suo contenuto complessivo (misura e decorrenza degli interessi), ne consegue per effetto di quanto già innanzi deciso sui primi motivi di ricorso, la necessità di risolvere la controversia sulla base dell'art. 5 cit. alla qual cosa provvedere il giudice di merito, in sede di rinvio, provvedendo, per quanto funzionale alla corretta applicazione di quella norma, ad ogni necessario accertamento di fatto, ad esso solo consentito, in ordine alle date delle domande di rimborso.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso risulta in conclusione fondato accoglimento per quanto di ragione, di talché la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che deciderà la controversia uniformandosi al principio di diritto innanzi enunciato in ordine alla illegittimità della disciplina prevista dall'art. 11 comma 3^ L. n. 448/1998.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004