Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n , N e 1 p O I 8 a Z 9 A 1 m 01-650 /02 R - e t T 1 s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R . e A L h D c i 3 E f IN NOM DL POOL TALIANO i 2 T d N . o E T m S R E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Presidente R.G. N. 5907/00 .4229 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: UMBRIA DISCOUNT Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BARBERO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI PERUGIA;
- intimata 2001 avverso il provvedimento del Tribunale di PERUGIA 2259 emesso il 17/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Società Umbria Discount a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso l' ordinanza del Tribunale di Perugia in data 17 dicembre " 1999 che dichiara inammissibile il ricorso compensando le spese ", sospensione del procedimento da parte del denunciando la mancata Pretore di Perugia " e l' erronea dichiarazione di inammissibilità del " ricorso per tardività da parte dello stesso giudice. L' intimato Prefetto di Perugia non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è inammissibile, in quanto è radicalmente privo, in violazione dell' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., della sommaria esposizione dei fatti di causa, e non consente comunque di desumere dal suo complessivo tenore una rappresentazione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, delle vicende del processo, della posizione delle parti coinvolte, dell' oggetto dell' impugnazione. Come è noto, il requisito della " esposizione sommaria dei fatti della causa "richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il ricorso per cassazione offra elementi pur non contenuti in un - autonoma premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali. ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione - tali da consentire una cognizione chiara e completa sia dei fatti che hanno determinato il sorgere della controversia, sia delle varie vicende del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato sia delle argomentazioni della pronuncia impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle 1 critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo ( v. per tutte Cass. 2000 n. 7131; 2000 n. 4937; 1999 n. 2826; 1998 n. 12039; 1997 n. 9656; 1997 n. 8711; 1997 n. 2965; 1997 n. 1113; 1995 n. 2867; 1994 n. 2796). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto la parte intimata attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 6 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mgo Riunit Теликому Nacci ? ཥཱ ཀ ན ཎཱ གས ཨ མཱ 1:| narea planch Depodst il 7 FFB 2002 I CIL CANCEL L L 9 O 8 B 6 E . E N N le , IO 1 a Z 8 n A e 9 1 R p T - a IS 1 1 m G - te E 4 R is 2 s . A l L D a E 3 e T 2 h N ific . E S T E R d o A m 2