Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1061
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel giudizio di cassazione non è ammissibile il deposito di documenti diretti a dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'appello (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado), poiché le produzioni consentite a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. sono quelle aventi ad oggetto documenti riguardanti la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1061
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1061
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

    Testo completo