Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione non è ammissibile il deposito di documenti diretti a dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'appello (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado), poiché le produzioni consentite a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. sono quelle aventi ad oggetto documenti riguardanti la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Rel. Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PE IA NN IN;
- intimato -
e sul 2 ricorso n 04836/95 proposto da:
PE IA NN IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARISA RICCIARDULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2013/94 del Tribunale di LECCE, depositata il 20/10/94 N.R.G. 339/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/97 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/5/91 il Pretore di Taranto rigettava la domanda proposta da MA NN IN ON per ottenere il ripristino della pensione di invalidità civile revocatale dal Ministero dell'Interno.
La ON proponeva appello e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 20/10/94, accoglieva il gravame condannando il Ministero al pagamento della pensione.
Avverso la decisione del Tribunale il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste la ON con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale affidato anch'esso ad un unico motivo.
La ON ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale, proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli artt. 434 e 326 c.p.c., nonché difetto di motivazione, per non avere il Tribunale rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla ON. Si deduce:
- che la sentenza del Pretore di Taranto è stata ritualmente notificata alla ON in data 27/5/91;
- che l'appello della ON è stato notificato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce in data 25/3/92, e quindi oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 325 c.p.c.;
- che sull'eccezione di inammissibilità del gravame formulata nella memoria difensiva depositata dal Ministero in secondo grado il Tribunale ha omesso ogni pronunzia.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denunziano errori materiali presenti nella sentenza impugnata, per avere il Tribunale:
- premesso alla motivazione, conforme al dispositivo, dell'accoglimento del gravame la proposizione "l'appello è infondato";
- concluso la motivazione con l'enunciato "pertanto l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza";
- condannato alle spese, nel dispositivo, l'INPS, estraneo al giudizio, in luogo del convenuto Ministero dell'Interno. L'unico motivo del ricorso principale non può essere accolto. Premesso che l'appello è stato depositato il 25/3/92, deve rilevarsi:
- che con la comparsa di costituzione in appello il Ministero dell'Interno ha dedotto che la sentenza di primo grado era stata notificata alla ricorrente presso il procuratore costituito in data 27/5/91, laddove il ricorso in appello era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce il 25/3/92 ed andava quindi dichiarato inammissibile, ed ha chiesto quindi la declaratoria di inammissibilità del gravame e in subordine il rigetto dello stesso;
- che all'udienza di discussione il Ministero ha concluso per il rigetto dell'appello.
Ora, non risulta agli atti copia notificata della sentenza di primo grado;
non risulta, in particolare, allegato il fascicolo di parte il cui indice, sottoscritto dal cancelliere a norma dell'art. 74 disp. att. c.p.c., avrebbe potuto attestare l'avvenuto tempestivo inserimento di detta copia, e del resto essa è stata depositata dal Ministero dell'Interno con il ricorso per cassazione. Ma l'art. 372 c.p.c. ammette il deposito di atti non prodotti nei precedenti gradi del processo solo se riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso;
sicché non è riferibile (v. Cass. n. 3251/97) agli atti diretti a dimostrare l'ammissibilità o inammissibilità dell'appello.
Neppure il ricorso incidentale può essere accolto poiché gli errori individuati nella sentenza impugnata hanno carattere materiale e non possono quindi essere corretti ex artt. 287 e segg. c.p.c. dalla Corte di cassazione (v. ad es. Cass. n. 1348/95). Può aggiungersi che uno solo di tali errori può ritenersi rilevante (la condanna alle spese dell'INPS, estraneo al giudizio) poiché le citate affermazioni di infondatezza e rigetto dell'appello non trovano riscontro nel dispositivo della sentenza impugnata, il quale nel rito del lavoro prevale sulle enunciazioni eventualmente contrastanti contenute nella motivazione (peraltro nella specie conforme, fatta eccezione per tali affermazioni, al dispositivo stesso).
Per le svolte considerazioni il ricorso principale deve essere rigettato ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Così deciso il 3 novembre 1997.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 6 FEBBRAIO 1999.