Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata, dei quali è consentito il deposito nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., sono soltanto quelli comprovanti vizi attinenti alla sentenza, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito di documentazione attinente alla pubblicazione della nomina di un nuovo amministratore di una società a responsabilità limitata, deposito inteso a dimostrare la nullità della notifica della sentenza di primo grado, fatta al precedente amministratore, e quindi la tempestività dell'appello proposto nel termine annuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA SRL, con sede in Ischia, in persona dell'amministratore unico rag. Gianfranco Pilato, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GAETANO NATALE, con studio in 80138 NAPOLI CORSO UMBERTO I, 34, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI ST RO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato RO DI MEGLIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 767/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione III Civile, emessa il 19/02/98 e depositata il 02/04/98 (R.G. 1005/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IE Di OS, con atto del 16 febbraio 1991, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Napoli la srl AN ed ha chiesto che fosse dichiarato l'annullamento di un contratto di acquisto stipulato con la convenuta e che quest'ultima fosse condannata a risarcirgli i danni, indicati in lire 21 milioni. La domanda è stata accolta e la Società AN ha proposto appello.
2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 2 aprile 1998, ha dichiarato inammissibile l'appello perché tardivo. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che la sentenza impugnata era stata notificata il 31 maggio 1994 e l'appello era stato proposto con atto notificato il 24 marzo 1995 nelle mani del precedente amministratore della Società.
3. Per la cassazione di questa sentenza la Società AN ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza impugnata sia cassata.
Resiste con controricorso IE Di OS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È preliminare l'esame dell'eccezione con la quale il controricorrente, lamentando violazione del disposto dell'art. 2384 bis cod. civ., ha denunciato che il ricorso per cassazione proposto dall'amministratore unico della Società AN è "improcedibile" in quanto l'atto non è stato "preceduto dalla deliberazione societaria che manifesti la volontà di resistere innanzi alla Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli". L'eccezione non è fondata.
1.1. L'art. 2364, primo comma n. 4, cod. civ. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata per il richiamo contenuto nel successivo art. 2486) indica negli amministratori l'organo al quale istituzionalmente è demandata la gestione della società. Tra gli atti di gestione della società rientrano le deliberazioni concernenti le liti da promuovere e quelle alle quali resistere. Per la rappresentazione all'esterno di tali deliberazioni provvede l'organo esecutivo della società, che, nella specie è costituito da uno o più soci in funzione di amministratori, come è principio pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte (sent. 12 agosto 1997, n. 7525). La rappresentanza processuale della società, a sua volta, è disciplinata dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., il quale dispone che "le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto". Se ne deduce che le decisioni relative alle liti da intraprendere o alle quali s'intende resistere appartengono all'assemblea della società e che l'esecuzione di queste deliberazioni appartiene agli amministratori, i quali sono processualmente rappresentati secondo la legge o lo statuto.
1.2. Da questi princì pi si ricava che il conferimento della procura speciale per proporre ricorso per cassazione (art. 365 cod. proc. civ.) non rientra tra i poteri gestori della società, ma tra quelli esecutivi di deliberazioni già prese.
Pertanto, la procura speciale per proporre ricorso per cassazione non richiede una specifica deliberazione da parte dell'assemblea della società.
È sufficiente che la procura provenga dall'organo al quale, in base al disposto degli artt. 2380 e 2384 cod. civ. o allo statuto, è conferito il potere di rappresentanza, come questa Corte ha già indicato: sent. 17 agosto 1998, n. 8063. È superfluo ripetere che nella specie la procura speciale per il ricorso per cassazione è stata conferita dall'amministratore unico della s.r.l. AN.
2. Il ricorso svolge tre motivi per intendere i quali occorre richiamare i seguenti punti decisivi della sentenza impugnata. La Corte napoletana ha esaminato l'eccezione con la quale l'appellato IE Di OS aveva denunciato che l'appello era stato proposto nel termine breve, nonostante che la notificazione dell'impugnazione fosse stata effettuata ad MB di Bruttilopilo, che non era presidente della società fin dal 1991, come risultava da certificato della cancelleria del tribunale. L'eccezione è stata accolta con la motivazione che la sostituzione dell'amministratore non era stata resa pubblica mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (BURSAL) e che la Società non aveva fornito la dimostrazione che la sostituzione era nota alla controparte. Con il primo motivo del ricorso per cassazione la Società AN sostiene che in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello il difensore dell'appellato aveva concluso chiedendo il rigetto dell'appello, così manifestando un'implicita rinuncia all'eccezione di inammissibilità dell'appello ed addebita alla sentenza impugnata di avere reso una pronuncia che si poneva in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ., il quale dispone che il giudice non si può pronunciare su eccezioni che non siano state proposte.
Con il secondo motivo la Società AN addebita alla sentenza impugnata anche il vizio di violazione dei principi sull'onere della prova e sostiene che incombeva all'appellato, che aveva eccepito l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata, dare la dimostrazione della regolare notificazione della sentenza a mani di soggetto legittimato a rappresentare la società Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che la sostituzione dell'amministratore era stata anche pubblicata sul BURSAL, come risultava dalla copia autentica del Bollettino che la Società AN dichiara di potere depositare in questa sede ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. I motivi non sono fondati ed il ricorso sarà rigettato con le motivazione che seguono.
3. Nel sistema processuale vigente le impugnazioni ordinarie sono accomunate dalla circostanza che il potere di esercitarle si esaurisce in un tempo certo.
La consunzione dell'impugnazione è funzionale all'esigenza di evitare incertezze sul rapporto processuale e di giungere ad un accertamento di merito a tutti gli effetti possibili, compresi quello della realizzazione del giudicato sostanziale. Per questa ragione l'inammissibilità dell'impugnazione per avvenuta decorrenza del termine o per decadenza dall'impugnazione si sottrae al principio dispositivo e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Il che vale a dire che la Corte di appello di Napoli poteva rilevare d'ufficio che l'impugnazione era stata proposta tardivamente e la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio di violazione dell'art.112 cod. proc. civ., erroneamente invocato.
4. L'avvenuta notificazione della sentenza di primo grado all'originario amministratore della Società AN esprime l'affidamento da parte del notificante sulla continuità degli organi sociali.
Infatti, il terzo comma dell'art. 2385 cod. civ. dispone che, allorquando venga meno questa continuità, la società deve portare a conoscenza dei terzi, mediante le forme di pubblicità indicate dalla norma, l'avvenuta cessazione dei precedenti amministratori. Dal principio si ricava che l'onere dell'avvenuta cessazione dell'amministratore GI MB - fatto costitutivo della modifica in seno all'organo sociale - incombeva sulla Società AN e non sul Di OS, come erroneamente sostenuto dalla ricorrente. In questo senso il secondo motivo è infondato.
5. La prova della tempestiva pubblicazione sul BURSAL del nominativo del nuovo amministratore non può essere data in questa sede.
5.1. L'art. 372 cod.proc.civ. dispone che nel giudizio di cassazione si possono depositare atti e documenti, non prodotti nei precedenti gradi del processo, riguardanti "la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso". La nullità della sentenza alla quale si riferisce la norma è quella che esibisce vizi intrinseci della sentenza impugnata (come in parte è indicato dall'art. 360 n. 4 cod. proc. civ.), in quanto atto del processo (artt. 132, n. 5, 156, 161); nullità che deve, quindi, derivare da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma non certo da vizi relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa (Cass. 20 gennaio 1999, n. 486; 23 dicembre 1998, n. 12843). Diversamente sarebbe legittimata la produzione di documenti riguardanti qualunque vizio del procedimento, che si sarebbe potuto denunciare nel giudizio di merito, con evidente travisamento del ruolo del giudizio di legittimità.
In questo senso si è già espressa la prevalente giurisprudenza di questa Corte esemplificativamente con le sentenze 6 febbraio 1999, n. 1061 e 30 ottobre 1992, n. 11842.
5.2. Il Collegio condivide il principio ed intende farlo proprio. La conclusione non è in contrasto con la recente decisione di questa Corte (11 febbraio 2000, n. 11227), la quale si riferisce a nuovi documenti diretti a dimostrare un vizio di costituzione del rapporto processuale non deducibile nel giudizio di merito, ma soltanto con il ricorso per cassazione.
Il che non ricorre nella fattispecie in esame.
Anche l'ultimo motivo del ricorso, dunque, non è fondato.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della ricorrente in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in lire 100.000 (euro 51,64), oltre onorari liquidati in lire 2 milioni, pari ad euro 1.032,91.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002