Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 1
La fusione o incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione "mortis causa" e produce gli effetti, tra di loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati, con la conseguenza che è inammissibile - in quanto proveniente non dal soggetto legittimato, ma da soggetto inesistente - il ricorso per cassazione proposto da società incorporata dopo il perfezionamento, con l'esecuzione delle formalità di cui all'art. 2504 cod. civ., dell'incorporazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4679 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BMCA POPOLARE DI POLISTENA s.p.a., in persona del legale rappresentante avv. Dino Marchiorello, elettivamente domiciliata in Roma, via Licinio Calvo n. 41, presso l'avv. Giuliana Pane Poletti, che la rappresenta e difende assieme all'avv. Umberto Giaquinto, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DE AL LF, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Animuccia n. 6A/12, presso l'avv. Leopoldo Muratori, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Licastro, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 215/98 del 5.5.98 (in causa n. 14/97 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 22/11/2001 dal relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
uditi gli avv. Pane Poletti e Licastro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Palmi, sezione di Cinquefrondi, depositato il 2.12.94 De SQ AL, premesso di essere dipendente della Banca Popolare di Polistena e di essere stato inviato in missione temporanea presso l'agenzia di Melicucco dal 16.3.87 al 3.3.91, chiedeva l'attribuzione per detto periodo dell'indennità di missione prevista dal contratto collettivo di categoria.
Rimasta contumace la convenuta, il Pretore con sentenza del 4.12.96 accoglieva la domanda e condannava la Banca a pagare, in favore dell'attore, la somma di L. 29.183.370 oltre rivalutazione ed interessi per il titolo invocato.
Proponeva appello la Banca di Polistena sostenendo, per quanto qui interessa, che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che lo spostamento del dipendente fosse una destinazione in missione e non un trasferimento.
Con sentenza del 5.5.98 il Tribunale rigettava l'impugnazione. Premessa la distinzione tra l'istituto del trasferimento e quello della missione, nel senso che nel primo caso la destinazione ad altra sede è definitiva e deve essere giustificata da ragioni valide (organizzative, tecniche o produttive), mentre nel secondo la destinazione è solo provvisoria, il giudice di merito riteneva che la Banca avesse mancato all'onere di provare l'esistenza di un trasferimento e delle dette ragioni determinativa. Avverso questa sentenza propone ricorso la Banca Popolare di Polistena s.p.a. Risponde con controricorso il De SQ. Entrambe le parti hanno prodotto memoria.
Alla pubblica udienza, il controricorrente ha prodotto copia dell'elenco dei documenti depositati ex art. 372 c.p.c. notificato alla controparte.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio che i motivi del ricorso non possano essere esaminati, essendo il ricorso inammissibile.
Preliminarmente deve rilevarsi che il De SQ ha depositato un certificato storico della Banca regionale Calabrese s.p.a., rilasciato il 7.1.2000 dall'Ufficio del Registro delle imprese costituito presso la Camera di commercio, industria ed artigianato di Reggio Calabria. Trattandosi di deposito avvenuto non alla udienza pubblica del 22.11.01, ma in data 16.11.01 e preceduto da notifica mediante elenco alla controparte, lo stesso deve essere dichiarato non tardivo ed ammissibile, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. In tal senso deve ritenersi precisata l'ordinanza emanata in udienza circa la tempestività della produzione.
Non può, invece, essere concesso il termine per esame richiesto dalla ricorrente, perché il rinvio sarebbe non solo irrituale, ma anche ingiustificato, essendo il documento inerente le vicende giuridiche della stessa ricorrente, che debbono ritenersi dalla stessa conosciute.
Dalla certificazione sopra riferita risulta che la Banca Popolare di Polistena, società cooperativa a responsabilità limitata, mutò la propria denominazione e la sua natura giuridica assumendo la ragione sociale di Banca Popolare di Polistena s.p.a. Quest'ultima, a sua volta, assunse la denominazione di Banca Regionale Calabrese s.p.a., la quale, a sua volta, si fuse con la Banca Antoniana Popolare Veneta, incorporandosi in essa. La delibera dell'assemblea dei soci relativa a quest'ultimo passaggio fu assunta il 5.12.98 e fu trascritta nel registro delle imprese il 24.2.99. La Banca Regionale Calabrese s.p.a. fu cancellata da detto registro in data 1.4.99.
Da tale situazione di diritto il De SQ fa discendere l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto alla data di rilascio della procura speciale (30.4.99) e della notifica dell'atto (3.5.99) la Banca Regionale Calabrese s.p.a., già Banca Popolare di Polistena s.p.a., si era estinta a seguito della fusione, di modo che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dalla società incorporante.
Sul piano generale, deve rilevarsi che la società incorporante, in qualità di successore a titolo universale, subentra integralmente nella posizione della società incorporata, la quale perde la sua soggettività giuridica e si estingue ex art. 2504 bis, mentre la società che ha effettuato l'incorporazione subentra in qualità di successore a titolo universale nei diritti e nelle obbligazioni che tacevano capo alla società incorporata ed estinta. La fusione o incorporazione di società realizza, in altre parole, una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra di loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali), della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (Cass. 26.11.98 n. 12009 e 22.9.97 n. 9349). Nel caso di specie, dalla certificazione sopra menzionata (rilasciata dall'Ufficio del Registro delle imprese, costituito presso la Camera di Commercio, ai sensi della l. 29.12.93 n. 580 e del d.P.R.
7.12.95 n. 581) risulta che la fusione e l'incorporazione hanno interamente prodotto i loro effetti, atteso che risultano adempiute le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 c.c., con l'iscrizione noi registro delle imprese dell'atto di fusione, e che la società incorporata risulta cancellata dallo stesso registro. Sussistevano, pertanto, le condizioni richieste dalla giurisprudenza di questa Corte perché il ricorso per cassazione fosse proposto dalla società incorporante, diversa da quella che aveva promosso il giudizio di merito (circa la necessità, nella presente fattispecie, dell'adempimento delle formalità di cui all'art. 2504 c.c. per l'ammissibilità del ricorso per cassazione cfr. la sentenza 5.7.93 n. 7321). Può, dunque, concludersi che il ricorso (notificato il 3.5.99) fu proposto da soggetto che (quantomeno) alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese (1.4.99) aveva cessato di esistere e non dal soggetto legittimato.
Il ricorso è, pertanto, da dichiarare inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in lire 16.59 uguale ad euro 8.58, ed agli onorari in lire 3.000.000 pari ad euro 1549.37.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002