Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8802
CASS
Sentenza 27 giugno 2001

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Il provvedimento che dichiari la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale che lo abbia emesso - e quindi, ancorché pronunziato non dal collegio ma (come nella specie), dal giudice istruttore in funzione di giudice unico -, è comunque impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 dello stesso codice, come modificato dall'art. 6 della cit. legge n. 353 del 1990.

Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al GI in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltà, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al GI in funzione di giudice unico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8802
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8802
    Data del deposito : 27 giugno 2001

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