Sentenza 27 giugno 2001
Massime • 2
Il provvedimento che dichiari la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale che lo abbia emesso - e quindi, ancorché pronunziato non dal collegio ma (come nella specie), dal giudice istruttore in funzione di giudice unico -, è comunque impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 dello stesso codice, come modificato dall'art. 6 della cit. legge n. 353 del 1990.
Nell'ipotesi di riunione di due procedimenti pendenti, rispettivamente, dinanzi al GI in funzione di giudice unico e dinanzi all'organo collegiale, la competenza a sospendere l'intero processo spetta (in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pur temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo che di questi sia titolare) non al giudice istruttore in funzione di giudice unico, ma al collegio, salva facoltà, per quest'organo, di separare le cause, ovvero di sospendere solo quella di sua competenza e di rimettere le altre, per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione (anche sulla loro eventuale sospensione), al GI in funzione di giudice unico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2001, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GA FIDUCCIA - Presidente -
Dott. EN PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. NC TRIFONE - Consigliere -
Dott. NI MALZONE - Consigliere -
Dott. NN BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
COGEITAL SRL, (che ha incorporato per fusione la Ceisi) in persona del suo legale rappresentante protempore sig. RO AL e la Associazione Temporanea di Impresa tra la CO.GE.ITAL s.r.l.(già Ceisi), come sopra rappresentanta e la Impresa tra la Co.Ge.Ital s.r.l., rappresentante pro-tempore ing. IN SC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato GUERRA RO, che li difende unitamente agli avvocati SZEMERE RICCARDO, 381 LEONE SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NA CA, LO NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NI QUIRINO VISCONTI 85, presso lo studio dell'avvocato NA RG, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
AV ND e TR CI, UL NG, LO LO, CC NI, IG IG AN, LI RA, IN RG, UR GA, US AL, AF RO, IN NN, OR AL e EN LA, GI RE, RA CO, VE LU, IT DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato OS UC V, che li difende unitamente all'avvocato CORBO CO, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
BO NA IL, LG AR PI, AR RO, LL IR, NI EN, NA NU, NI RI, TI RA, NC GIANRA, LI EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA C POMA 4, presso lo studio dell'avvocato CONTE EMILIO, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
CH IN, ER US, CH NZ, D'CO IR, ZU EN, DI CE EL, MA EN, DA RE, AS AN AR, GO NO, AR IO, NT TH, IA CA, LI RI, OR LO SÈ UI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato BERNARDI US, che li difende, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
AL RI, RI IC, TI NI, CH NO, IN RG NQ PRES COMPONENTE COLL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DI GRAVIO DARIO, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
TO GA, OF CO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA CAPRANICA 95, presso lo studio dell'avvocato MASTELLONI UGO, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
OS AL, TT IA, OS AB SI, DI IO OSN, TT VE, ER VA, OF ST, CO EL, SI LB, AL RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LL GIULIANA 80, presso lo studio dell'avvocato VOLPI BE, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
contro
ZZ UC, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NUZZACI RI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
TO IN, VI NI, AS AN AR, IN OL, CC NO, ER OR, RA ME RI, CC AN, AL AL, IO UIA, SS ND, RC NI, VA ME, NI NI, CO GN, LA EN, RO IL, CC IN, LA AR, SE SE, AN RA, D'IE NI, HI AN AR, LE OL, OC RO, CA CA, NI LU, VO ED, ZZ BE, GO LM, AL MB NI, RI VI, DO OL, GN MB AM, IA EL, LI US, CO LO, RD OF, NA ME, OR AR RA, CA NC, IA NA, RI MA, GI ALESND, ZI GR ER, IA BE, AR EN, GU AR, ME AR UIA, AN RO, AB SS, NO AN AR, NE CO, EM ALESND, PE RG, FA EL, BR RA, NA AN AR, CH EV, D'NI IM, RI ST, VI RI, TO IN, SO UL, LA FR CI, CC AR, IN GIO, VA NO NC, ON LO, IA LF, NT ID, OC OL, LO AR NO, LE AN AR, RO DO, LL RO SA, TE IN, CA ZI, OT GIO, LI OS, TI AR NA, AR RO NQ PRES COMPONENTE CONS, CC NI NQ PRES COMPONENTE CONS, ZZ UC NQ PRES COMPONENTE CO, IT DO NQ PRES COMPONENTE CONS A, VA NO NC NQ PRES CO, GI RE NQ PRES COMPONENTE CONS, OF CO NQ PRES COMPONENTE CONS, RC NI NQ PRES COMPONENTE CO, VI GU;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 23/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/01 dal Consigliere Dott. TO PERCONTE LICATESE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GU RAIMONDI che chiede, cassi il provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 giugno 1997 la CO.GE.ITAL. (incorporante la CEISI) e l'Associazione Temporanea di Imprese tra la CO.GE.ITAL. (già CEISI) e l'Impresa di Costruzioni Nostini s.r.l. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, i soci della Cooperativa Edilizia Roma 74 a r.l., e cioè: AT IA IN;
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Venivano altresì convenuti: i presidenti del consiglio di amministrazione, IT DO, CC NI, ES UR e MI IO;
i componenti del consiglio di amministrazione, OR IR, IT DO, RE NI, CC NI, ES UR, MI IO e SA NO SC;
il presidente del collegio sindacale, SP RG;
i componenti del collegio sindacale, OR IR e AL NI;
i liquidatori, LI UI e RA OM;
ed infine la Cooperativa Edilizia Roma 74 a r.l.
Le società attrici proponevano nei confronti dei convenuti svariate domande e segnatamente impugnavano di nullità gli atti di assegnazione in proprietà degli alloggi stipulati tra la Cooperativa Edilizia e i soci;
chiedevano dichiararsi i soci obbligati in solido con la Cooperativa a pagare lire 6.090.817.644 in favore della CO.GE.ITAL. s.r.l. e 284.801.636 in favore dell'Associazione di Imprese, e così tutte le somme indicate nella sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 15 marzo 1997, di condanna della Cooperativa a favore delle appaltatrici, oggi attrici e poi ricorrenti, CO.GE.ITAL. e Associazione di Imprese;
chiedevano ancora dichiararsi responsabili solidali gli amministratori, i sindaci e i liquidatori della Cooperativa, da condannare perciò al risarcimento, in favore delle società costruttrici, in una misura non inferiore a quella stabilita nella cennata sentenza del Tribunale di Roma.
Non si costituivano AN OB, IN NA, ER AN, TT NA IA, LI UI, D'CO RE, D'NT NO, EL OC AR, Di LI LE, ZO TE, TI VI, LO AR CI, MA IA RE, LO GH, PI IG, RI IA, LE PA, IO TO, RM SE, NO NA, NA NA IA, AR FL e OL FR NA.
Gli altri (RI LOtta e LE AS quali eredi di LE AL) resistevano con diversi argomenti alle domande. Con ordinanza del 23 luglio 1998 il giudice istruttore ha sospeso il giudizio sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 15 marzo 1997. Hanno proposto regolamento di competenza, per l'annullamento di tale ordinanza, la CO.GE.ITAL. s.r.l. e l'Associazione d'Imprese già nominata.
Hanno depositato scritture difensive in questa sede ER LI NA, UR GA, RN EL, IC RE, AR IN, BA LA, BA GA, TA NA IA, IN US, HE AR, BI TO, RR NI, VI DR, NI IA IA, AU MA, DI DR, DI MA, OR AL, D'CO RE, Di LI LE, Di RI NN, LI RC, AN NI, RI NR, IA CA, DA EN, OR IR, BI NI, NI CI, RL OS IS, UL EL, CA NF, NO DA, IT DO, RA OS, ZO TO, RE ST, RE NI, MA IO, CC NI, IL NI, TA NC, ER RI, MB IA BR, RI LOtta, ES UR, CH NZ, MI IO, SAti IO SI, RO LB, RU IO, SC AN, TT BA, SP RG, IL AN, NI NA, ET NA, ET VE, NE IG, ZA PI, ZU NA, la Cooperativa Edilizia Roma 74 s.r.l.
Il P.G. ha concluso per la cassazione del provvedimento impugnato. Hanno depositato ulteriori memorie la ricorrente CO.GE.ITAL. nonché i resistenti ER LI NA, UR GA, BA GA, RR NI, VI DR, OR AL, OR IR, BI NI, GU EL, NO LD, IT DO, RE NI, CC NI, RI LOtta, RU IO, SP RG, IL AN, NI CI, NE IG e ZA PI.
Questa Corte, avendo rilevato l'irregolare notifica del ricorso a TT CA e HI PI e l'omessa notifica dello stesso a TI VI, PI IG, LE PA, IO TO, NO NA e AI AO, soggetti tutti non costituiti nel giudizio sospeso, ha ordinato, il 17 maggio 2000, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., mediante rituale notifica del ricorso a tutte le persone predette, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione.
All'adempimento le ricorrenti, cui l'ordinanza è stata comunicata il 19 maggio 2000, hanno provveduto tempestivamente, notificando il ricorso al TT e al HI, presso il domiciliatario avv. E. Zeuna, il 21 luglio 2000; al PI il 21/26 luglio 2000; al LE, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 26 luglio 2000; a TA NA IA, erede di TI VI, già citata in giudizio anche in tale qualità, il 21/22 luglio 2000; alla NO il 21 settembre 2000; alla NO e alla figlia IO AN, quali eredi di IO TO, deceduto nelle more del giudizio sospeso, il 21 e 22 settembre 2000; il tutto come precisato nella nota esplicativa allegata all'atto integrativo, depositato il 29 settembre 2000. Nessuno di questi ultimi intimati ha svolto difese.
La CO.GE.ITAL. ha depositato una seconda memoria illustrativa. MOTIVI LL DECISIONE
Come è spiegato nella citata nota esplicativa, l'integrazione del contraddittorio non ha avuto luogo nei confronti di AI AO, perché non parte del giudizio sospeso, non essendole stato mai notificato l'atto di citazione ed essendo anche intervenuta, per questa ragione, la rinuncia alle domande contro di lei proposte. Rileva il Collegio che effettivamente la citazione introduttiva non è stata notificata alla AI, come da relazioni negative del 7 e 19 giugno 1997. Vero è che, con ordinanza del 6 marzo 1998, il giudice istruttore autorizzò la chiamata in causa della AI ad opera della "parte richiedente", ma non risulta che tale autorizzazione abbia avuto seguito.
Non essendosi pertanto mai costituito, riguardo alla AI, il rapporto processuale di merito, la stessa non è parte nemmeno del presente procedimento e l'ordinanza del 17 maggio 2000 deve intendersi pertanto, nei suoi confronti, revocata. Le ricorrenti deducono un primo profilo di illegittimità dell'ordinanza impugnata, per violazione dell'art. 295 c.p.c., rilevando anzitutto che il rapporto di pregiudizialità giuridica tra due cause non può configurarsi quando, come nella specie, trattasi di giudizi pendenti tra soggetti diversi. La sentenza del Tribunale di Roma è stata infatti resa nel giudizio promosso dalla Cooperativa Edilizia Roma 74 a r.l. contro la CO.GE.ITAL. s.r.l. e C., e ha dichiarato risolto per recesso della Cooperativa committente il contratto di appalto, con la condanna di questa ultima al pagamento, in favore delle imprese appaltatrici, di varie somme. Rispetto a questo primo giudizio, sottolineano le ricorrenti, il giudizio sospeso presenta numerosi elementi di novità, sotto l'aspetto soggettivo e oggettivo, che non permettono di ravvisare alcun nesso di pregiudizialità giuridica tra l'uno e l'altro.
Con un secondo motivo le ricorrenti affermano l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione, in quanto emessa da un organo incompetente, ossia, in violazione degli artt. 295, 187, 2^ e 3^ comma e 279 c.p.c., dal giudice istruttore e non invece dal collegio. I resistenti, a loro volta, espongono vari argomenti a favore del nesso di pregiudizialità tra le due cause, tale da giustificare la sospensione necessaria;
o prospettano l'eventualità che, se adottata in difetto dei presupposti, la sospensione possa intendersi non più come necessaria ma come semplicemente facoltativa, per cui il regolamento sarebbe inammissibile;
ovvero, infine, sostengono la competenza del giudice istruttore e non del collegio. Il giudice istruttore, premesso che l'istituto della sospensione del processo trova applicazione quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, per il suo carattere pregiudiziale, "costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata", osserva che nella specie sussiste anche l'altro requisito della sospensione necessaria, quello della oggettiva diversità delle questioni dibattute e quindi della diversità delle due controversie. Ravvisa pertanto, nel caso in esame, la sussistenza, tra le due cause, "di un rapporto di stretta dipendenza", attesoché l'eventuale venir meno del credito vantato dalle odierne attrici nei confronti della cooperativa "non potrebbe non ripercuotersi nel presente giudizio"; e conclude per la sospensione del processo, - in attesa della definizione del giudizio pendente in fase di gravame tra la cooperativa e le odierne attrici, non senza rilevare come "nei procedimenti a trattazione collegiale la competenza spetti al giudice istruttore o al collegio, a seconda del momento processuale nel quale la sospensione è dichiarata". Osserva preliminarmente il Collegio che, essendo prevista dal testo novellato dell'art. 42 c.p.c. l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo, con istanza di regolamento di competenza, con riferimento alla sola ipotesi della sospensione disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tale mezzo d'impugnazione è inammissibile nelle ipotesi di sospensione cosiddetta facoltativa, fondata cioè non su un vero e proprio rapporto di pregiudizialità tra due controversie, bensì su una generica possibilità di influenza, ai fini della decisione, della pronuncia che dovrà essere emessa in un diverso giudizio (Cass. 30 maggio 1996 n. 5002). Tuttavia, nella fattispecie, il giudice istruttore ha inteso disporre una sospensione necessaria per pregiudizialità giuridica, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., e non una semplice sospensione facoltativa in forza dei suoi poteri discrezionali, come emerge dall'intero contesto del provvedimento impugnato, e specialmente da taluni chiari riscontri letterali (l'"indispensabile antecedente logico giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata";
la"necessaria pregiudizialità "nel caso che l'attore fondi la sua pretesa su una sentenza pronunciata tra le stesse parti, ma non ancora passata in giudicato, che come tale non può essere posta a fondamento della seconda decisione;
la"stretta dipendenza", infine, di una causa dall'altra).
Indubitabile quindi l'ammissibilità, avverso tale ordinanza, del regolamento necessario di competenza, pacificamente esperibile a prescindere dall'organo giudiziario che abbia emesso il provvedimento di sospensione, e quindi anche se questo provenga non dal collegio ma dal giudice istruttore in funzione di giudice unico (Cass. 14 settembre 1999 n. 9813). Il ricorso è altresì fondato nel merito.
Dei due profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata è logicamente prioritario il secondo, che, in base al principio "tempus regit actum", va apprezzato alla stregua delle disposizioni allora vigenti (in seguito modificate, più nella forma che nella sostanza, con l'introduzione, a decorrere dal 2 giugno 1999, del giudice unico di primo grado).
A norma dunque dell'art. 48 n. 7 dell'ordinamento giudiziario (come mod. dall'art. 88 della l. 26 novembre 1990 n. 353), in materia civile il tribunale giudica col numero invariabile di tre votanti "nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e in ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi". Il giudizio sospeso ha per oggetto, tra l'altro, un'azione di responsabilità promossa da creditori sociali (CO.GE.ITAL. e Associazione temporanea di imprese) contro gli amministratori, i sindaci e i liquidatori della Cooperativa Edilizia Roma 74, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, dissipato con illegittimi atti di assegnazione degli alloggi ai soci (artt. 2394, 2407 u. c., 2452, 1^ comma e 2516 c.c.): causa questa connessa con le altre attribuite alla competenza decisoria del giudice istruttore in funzione di giudice unico. Orbene, a norma dell'art. 274 bis c.p.c. allora vigente, (introdotto dall'art. 31 della l. n. 353 del 1990), "in caso di connessione tra cause attribuite al collegio e cause attribuite al giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, ai sensi dell'art. 189, al collegio, il quale si pronuncia su tutte le domande, a meno che non sia disposta la separazione ai sensi dell'art. 279, secondo comma, numero 5)" (3^ comma).
Nessun dubbio che la norma, attributiva della competenza decisoria unitaria al collegio, operi anche quando le più cause, anziché essere proposte separatamente (e poi riunite), siano state, come nel caso in esame, fin dall'inizio proposte in un unico procedimento (artt. 103 o 104 c.p.c.). Ne consegue che, nelle cause connesse, si riproponeva (e continua a riproporsi ancor oggi: art. 281 novies c.p.c.) la dicotomia tra organo decidente (collegio) e organo istruttorio (giudice- istruttore).
È ormai incontroverso, nella giurisprudenza di legittimità, che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., o perché implichi una pronuncia di incompetenza, sia pure temporanea, o perché comporti una limitazione dei poteri decisori, va sempre adottata, con ordinanza, dall'organo, collegiale o monocratico, che di questi sia titolare. Del resto, il più valido sostegno a siffatta conclusione viene proprio dall'art. 295: se, nell'ipotesi prevista da tale norma, abilitato a disporre la sospensione del processo è il giudice che deve decidere la causa pregiudicata, - non può seriamente dubitarsi che questi, nel caso di giudizi collegiali, si identifichi, per l'appunto, nel collegio, non essendo il giudice istruttore investito di poteri decisionali, e che ad esso, quindi, spetti di provvedere nella materia (cfr. Cass. 23 marzo 1987 n. 2837). In costanza della riunione, la competenza a sospendere l'intero processo spettava dunque, in applicazione di tale principio, non al giudice istruttore (in funzione di giudice unico) ma, in base a una previsione "ex ante", al collegio;
salva, naturalmente, la facoltà di quest'ultimo di separare le cause, di sospendere solo quella di sua competenza, e di rimettere le altre per il prosieguo istruttorio e per ogni determinazione, anche sulla loro eventuale sospensione, al giudice istruttore in funzione di giudice unico.
Nè si obietti che l'ordinamento processuale non offra il mezzo che consenta di rimettere le più cause riunite dall'istruttore al collegio per la dichiarazione di sospensione del processo. Nulla impedisce infatti che, su un'istanza di sospensione necessaria, le parti siano rimesse al collegio in applicazione analogica dell'art. 189, in relazione all'art. 187, 2^ 3^ comma c.p.c., sul rilievo, a questo limitato fine, che la sospensione involga una "questione attinente alla competenza" o una "questione di merito avente carattere preliminare", come pure nulla vieta che il giudice istruttore ricorra a qualsiasi altra acconcia procedura, utile allo scopo. Certo è che non sarebbe lecito argomentare dal silenzio della legge per negare il potere sospensivo del collegio e attribuirlo in sua vece, in ogni caso, al giudice monocratico, anche per le cause che esulino dalla sua competenza decisoria.
Nemmeno sarebbe proponibile la tesi di ritenere in questa sede legittima la sospensione delle cause rientranti nella competenza del giudice istruttore in funzione di giudice unico e illegittima la sola sospensione della causa di competenza collegiale, perché ciò equivarrebbe all'esercizio della già ricordata facoltà di separazione delle cause, che la legge attribuisce alla competenza esclusiva del collegio (art. 274 bis 3^ comma, e, oggi, art. 281 novies c.p.c.). Deve rilevarsi, infine, che, ai sensi dell'art. 274 bis u.c. c.p.c., applicabile all'epoca, "alla nullità derivante dalla inosservanza delle disposizioni di legge relative alla composizione del tribunale giudicante si applicano gli articoli 158 e 161, primo comma". Ciò significa che la nullità, relativa alla costituzione del giudice, doveva essere fatta valere come motivo di gravame, e nella specie è stato per l'appunto esperito, perché fosse dichiarata, l'unico mezzo di impugnazione ammesso contro l'ordinanza, ossia il regolamento di competenza.
Sebbene non più indispensabile ai fini della decisione, va evidenziata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata anche sotto il primo profilo dedotto, condiviso dal P.G.
È fuor di dubbio che l'altro giudizio verte unicamente tra la CO.GE.ITAL e l'Associazione di imprese da una parte e la Cooperativa Edilizia Roma 74 dall'altra.
Come insegna la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema, il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi di cause pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia di ciascun giudizio, non potendo fare stato nei confronti delle parti dell'altro giudizio, non può, per ciò stesso, costituire il necessario antecedente logico giuridico della relativa decisione (Cass. 4 febbraio 1998 n. 1133; 13 gennaio 1996 n. 250; 26 gennaio 1995 n. 929; 9 dicembre 1988 n. 6676). Devesi conclusivamente pronunciare, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con compensazione, tra le parti, delle spese del presente procedimento.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'ordinanza impugnata;
compensa le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2001