Sentenza 23 luglio 1998
Massime • 1
La statuizione del giudice del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, funzionale alla conferma dell'originario provvedimento coercitivo, preclude, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti o di significative variazione del quadro di riferimento probatorio, la rivalutazione del medesimo requisito. Comunque, quando con il ricorso de libertate si ripropongono le medesime deduzioni già respinte in sede di riesame, è sempre affidato al giudice il delicato compito di apprezzare motivatamente se la nuova istanza sia o meno sorretta da ulteriori acquisizioni o valutazioni che giustifichino il superamento della limitata preclusione endoprocessuale formatasi in ordine alle questioni esplicitamente o implicitamente già trattate.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/1998, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. US CONSOLI Presidente del 23.7.1998
1. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco TATOZZI " N.4915
3. " Carlo GRILLO " REGISTRO GENERALE
4. " IO CANZIO " N.23788/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS AN nato il [...] avverso ordinanza del 26.5.1998 del Tribunale di Reggio Calabria;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. IO CANZIO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. E. SCARDACCIONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. A. Managò;
Osserva
1.- Con Ordinanza 16.6.1995 (confermata in sede di riesame e non impugnata in cassazione) il g.i.p. del tribunale di Reggio Calabria applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di CA AN, gravemente indiziato di appartenenza alla cosca mafiosa LI sulla scorta delle dichiarazioni accusatorie, dei collaboranti UR MO e GG IO, secondo i quali l'imponente attività imprenditoriale del CA nel mercato delle concessionarie automobilistiche sarebbe frutto dell'apporto di liquidità d'illecita provenienza dalla "ndrangheta" reggina, e di una sede di riscontri esterni analiticamente indicati. Sulla prima istanza di revoca della misura coercitiva la Corte di cassazione, con due sentenze del 20.9.1996 e del 9.7.l997, pur confermando l'esistenza di "collegamenti di ordine patrimoniale tra il CA e il clan I" nel settore dell'edilizia, l'esistenza in particolare per quanto riguardava il denaro depositato in cinque libretti risparmio al portatore proveniente dall'impresa edilizia di US LI, figlio di EN LI, e le transazioni concernenti il terreno sito in loc. Archi, annullava con rinvio le ordinanze reiettive dell'appello avverso i Provvedimenti negativi del g.i.p., per vizio motivazionale sui punti riguardanti la regolarità dei meccanismi di finanziamento o credito bancario dell'attività commerciale della società concessionaria "Autoelite" del CA, la controversia di quest'ultimo con l'avv. Fino e il comune viaggio in Francia per incontrare EN LI, la riunione in casa di tale ON, esponente del clan antagonista IM.
Nelle more del conseguente giudizio di rinvio, la corte d'assise prima e il tribunale di Reggio Calabria poi, in sede d'appello, respingevano la seconda ed autonoma istanza di revoca della medesima misura coercitiva avanzata dal CA.
Decisione, quest'ultima d'appello, confermata dalla corte di cassazione con sentenza di data 16.3.1998, con la quale si dava atto dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle propalazioni accusatorie dei collaboranti, corroborate da numerosi e specifici riscontri esterni, analiticamente individuati circa la consistenza dei rapporti personali e patrimoniali fra il CA e il LI, e nel contempo dell'ininfluenza sul complessivo quadro indiziario dei rilievi difensivi concernenti la sempre affidato al giudice il delicato compito di apprezzare motivatamente se la nuova istanza sia o meno sorretta da ulteriori acquisizioni o situazioni, che giustifichino il superamento della limitata preclusione endoprocessuale formatasi - "allo stato degli atti" - in ordine alle questioni esplicitamente o implicitamente già trattate. Nella fattispecie in esame gli elementi asseritamente "nuovi", dedotti con la prima richiesta di revoca, mediante l'allegazione di documentazione e di dichiarazioni antagoniste rispetto alle originarie propalazioni accusatorie dei collaboranti UR e GG, e reiterati in questa sede dopo il duplice annullamento con rinvio delle ordinanze reiettive dell'appello sul punto, sono stati in realtà - tutti - già presi in attenta considerazione e analiticamente disattesi, siccome ininfluenti sulla complessiva gravità del delineato quadro indiziario, dalla corte di cassazione con sentenza in data 16.3.1998, con la quale è stata confermata la legittimità dell'ordinanza reiettiva della seconda istanza di revoca della misura coercitiva, avanzata dal CA proprio con riferimento ai medesimi elementi fattuali, che avrebbero dovuto essere rivalutati dal tribunale della libertà con l'ordinanza oggetto della presente impugnazione.
S'intende cioè dire che sulla vicenda cautelare de qua si è indubbiamente formata la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare "allo stato degli atti", non esistendo ulteriori, significativi e rilevanti fatti "nuovi" che comportino il persistente obbligo per il giudice - neppure di quello di rinvio adito nelle more dal ricorrente - di rivalutare ancora una volta l'immutato quadro di riferimento probatorio.
Rileva peraltro il Collegio che il tribunale si è fatto comunque carico delle dedotte circostanze, motivando esplicitamente e logicamente in ordine alle ragioni della loro ininfluenza, di guisa che rimaneva allo stato incontrovertibile la prospettazione accusatoria.
Orbene, non può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito, quando il ricorrente, a sostegno del gravame, si limiti sostanzialmente a prospettare quella che, a suo giudizio, sulla base circostanza che il CA fosse stato sorpreso in casa di tale ON IO, appartenente ad una cosca opposta a quella dei LI, e che avesse fatto ricorso all'aiuto di IE OS, esponente di una cosca avversa, secondo le dichiarazioni del collaborante CI, e l'asserita liceità dei finanziamenti dell'attività della società concessionaria giusta la prodotta documentazione contabile e bancaria.
Il tribunale di Reggio Calabria, preso atto della sostanziale identità delle questioni di merito risolte con la citata decisione 16.3.1998 della corte di cassazione e ribadendone le argomentazioni in punto di riscontri oggettivi alle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti UR e GG circa il ruolo defilato - "contabile" - ma preminente del CA all'interno del clan LI e d'irrilevanza delle osservazioni difensive circa la liceità degli apporti finanziari all'attività commerciale, gli incontri con esponenti di clan avversi e il viaggio in Francia con l'avv. Fino, con ordinanza in data 26.5.1998 rigettava nuovamente, in sede di rinvio, l'appello proposto dal CA avverso l'ordinanza del g.i.p., reiettiva della prima istanza di revoca della misura coercitiva.
Avverso quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del CA per inosservanza della disposizione di cui all'art. 627.3 c.p.p. e per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sotto i profili della documentata liceità dell'attività aziendale e degli incontri con esponenti di clan avversi a quello dei LI che starebbero a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti circa un suo organico inserimento nella cosca reggina LI.
2.- Il ricorso si palesa destituito di ogni fondamento. Giova premettere che la statuizione del giudice del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, funzionale alla conferma dell'originario provvedimento coercitivo, preclude, in mancanza di fatti nuovi sopravvenuti o di significative variazioni del quadro di riferimento probatorio, la rivalutazione del medesimo requisito. Quando con l'impugnazione de libertate si ripropongano le medesime deduzioni avverso il provvedimento genetico di custodia cautelare già respinte in sede di riesame, in tale ipotesi è pur degli atti e delle medesime risultanze probatorie, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione del fatto, sollecitando un inammissibile riesame nel merito della decisione impugnata, pur adeguatamente motivata: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 23 luglio 1998. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 1998