Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Allorquando, in un giudizio civile pendente dinanzi al giudice italiano non di ultima istanza si ponga (e venga ritenuta rilevante per la decisione) una questione di interpretazione di disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea o di atti di diritto derivato (regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici), detto giudice, qualora penda, in quanto sollevata da altro giudice italiano in altro giudizio, la medesima questione di interpretazione avanti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, non può sospendere il giudizio avanti a lui pendente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della pronuncia della sentenza da parte di quella Corte, ma è tenuto anch'egli, qualora non ritenga di poter procedere direttamente ed immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario di cui trattasi, ad investire la Corte di Giustizia nelle forme e con le modalità stabilite negli artt. 177 del trattato, 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte e 3, comma primo, della l. n. 204 del 1958, facendo, quindi, luogo alla sospensione del giudizio ai sensi di tale normativa. L'adozione, viceversa, di un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. si risolve in una sospensione illegittima (in applicazione di tali principi, nella specie la Suprema Corte, a seguito di impugnazione con regolamento di competenza, ha annullato il provvedimento di sospensione necessaria adottato dal giudice di merito ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CAREBO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso l'avvocato A. BAZZANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GAETA, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di BOLOGNA, emessa il 22/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, annulli l'impugnata ordinanza, con le pronunce seguenti per legge.
Ritenuto in fatto
- che, con citazione del 14 luglio 1995, la CA.RE.BO. S.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Bologna il Ministro delle Finanze, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di £.78.000.000 ( successivamente ridotta a £.73.000.000 ), a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione della Società nel registro delle imprese, versata per gli anni 1985-1992 ( successivamente, 1986-1992 );
- che, costituitasi, l'Amministrazione delle Finanze eccepì l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ( indicando come competente il Tribunale di Roma ); l'inammissibilità dell'azione di rimborso, in quanto non preceduta dal previo esperimento del procedimento di cui all'art.11 d.P.R. n.641 del 1972; nonché l'intervenuta decadenza della Società attrice dal diritto di chiedere il rimborso;
e concluse, nel merito, per la reiezione della domanda;
- che il Giudice istruttore, in funzione di giudice unico, con ordinanza del 22 ottobre 1996-7 gennaio 1997, dispose la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., osservando testualmente quanto segue: "....rilevato che la Corte d'Appello di Venezia, con ordinanza in data 18.4.96, ha rimesso alla Corte di Giustizia delle MU Europee, ai sensi dell'art.177 del Trattato, la seguente questione: 'se a fronte di un'azione esercitata avanti all'autorita' giudiziaria italiana per la restituzione di tasse pagate in forza di norme di legge contrastanti con l'art.10 della direttiva del Consiglio della CEE del 17.7.69 n.69/335, giusta l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia CEE con la sentenza 20.4.93 ( in cause riunite C- 71/91 e C-208/91 ), i principi insiti in detta direttiva e nella relativa interpretazione, e i principi generali dell'ordinamento comunitario, quali affermati dalla Corte di Giustizia CEE nella sentenza 25.7.91 ( in causa C-208/91 ) siano compatibili con la norma di diritto interno che, sottraendo tale azione di rimborso all'ordinaria disciplina speciale prevista per il rimborso di tasse erroneamente pagate, ne imponga l'esercizio entro un termine di decadenza a decorrere dal momento del pagamento, anziché dal momento in cui la direttiva comunitaria è stata correttamente trasposta nel diritto nazionalè; - rilevato che la decisione della Corte di Giustizia CEE appare pregiudiziale rispetto alla presente controversia, posto che la Società attrice non ha provato, in tutto o in parte, la tempestiva presentazione delle istanze di rimborso presso il Ministero delle Finanze e presso l'Intendenza di Finanza";
- che, avverso tale provvedimento, la CA.RE.BO. S.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza, chiedendone l'annullamento sulla base delle concorrenti considerazioni: - che il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato, in quanto disposto d'ufficio, anziché ad istanza di parte;
- che l'affermata, pretesa omissione del previo esperimento, da parte della Società, dei ricorsi amministrativi di rimborso sarebbe, in primo luogo, illegittima, perché collidente con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.12 d.P.R. n.641 del 1972 pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 56 del 1993, e, in secondo luogo, inesatta, tenuto conto che dalla documentazione allegata all'atto introduttivo risulterebbero esperiti i rimedi amministrativi per la restituzione della tassa afferente agli anni 1988-1992; - che la questione pregiudiziale comunitaria non avrebbe alcuna rilevanza nella fattispecie, in quanto la Società attrice avrebbe rispettato il termine di decadenza legislativamente stabilito per proporre la domanda di rimborso;
- che il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;
- che il Ministro delle Finanze ha depositato "controricorso", chiedendo la reiezione del ricorso, ed osservando, tra l'altro, che la pregiudizialità, affermata nel provvedimento impugnato, sussisterebbe, quantomeno, per la parte di domanda di rimborso relativa alle tasse versate negli anni 1986 e 1987, per le quali ( a differenza che per quella versata nel 1985 ) non vi sarebbe stata rinuncia;
- che ambedue le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive posizioni;
- che, in particolare, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in considerazione del fatto che, medio tempore, la Corte di Giustizia delle MU Europee si è pronunciata sulla predetta questione, sottopostale dalla Corte d'Appello di Venezia con ordinanza del 18 aprile 1996, con la sentenza 15 settembre 1998 nel procedimento C-260/96.
Considerato in diritto
- che il ricorso è, innanzitutto, ammissibile, sia con riferimento all'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza impugnata ( Giudice istruttore civile del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice unico), sia con riferimento alla eccezione di "improcedibilità" dello stesso, sollevata dall'Avvocatura dello Stato: infatti, a)- quanto al primo aspetto - ribadito, in via generale, il principio di diritto, affermato da questa Corte ( sent.n. 11035 del 1997 ) e condiviso dal Collegio, secondo cui il provvedimento che dispone la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., a prescindere dalla forma con cui viene adottato e dall'organo giurisdizionale da cui viene emesso, è sempre impugnabile con istanza di regolamento di competenza - non v'è dubbio che, nella specie, al Giudice a quo era, in ogni caso, astrattamente attribuito il potere di disporre la sospensione del processo ex art.295, tenuto conto che l'art.48 comma 4 R.d. 30 gennaio 1941 n.12 ( Ordinamento giudiziario ), nel testo sostituito dall'art.88 della legge n.353 del 1990 - applicabile alla specie ratione temporis ( cfr., ora, l'art.14 d.lgs. 19 febbraio 1998 n.51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ) - stabilisce chiaramente, tra l'altro, che "fuori dai casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale decide in persona del giudice istruttore....in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio"; b)- quanto all'eccezione di "improcedibilità" del ricorso proposto dalla Società Carebo, per sopravvenuta carenza di interesse della Società ricorrente, in ragione del venir meno della "causa" della disposta sospensione ( pronuncia della surricordata sentenza della Corte di Lussemburgo: cfr., supra, Ritenuto in fatto ), la stessa è palesemente infondata: infatti - a prescindere da ogni altra, pur possibile, considerazione - non emerge dagli atti, al momento della deliberazione della presente sentenza, alcuna situazione processuale ( ad es., revoca dell'ordinanza di sospensione;
prosecuzione del processo, già sospeso, per intervenuta riassunzione ), tale da rendere la pronuncia di questa Corte inutiliter data, tenuto conto che il suo oggetto tipico è costituito proprio dal controllo di legittimità dei provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ. ( cfr., in tal senso, Cass. n. 4179 del 1997 );
- che il ricorso merita, inoltre, accoglimento;
- che la questione sottoposta, per la prima volta, all'esame della Corte consiste nello stabilire se al giudice italiano - avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale ( cioè, non di ultima istanza ), e davanti al quale penda una causa la cui definizione richieda la previa risoluzione di una delle questioni prefigurate dall'art.177 prf.1 del Trattato istitutivo della MU EU ( reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n.1203;
attualmente, art.234 del Trattato stesso, secondo quanto disposto dall'art.12 del Trattato di Amsterdam, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998 n.209 ) - sia attribuito il potere, nel caso in cui altro giudice nazionale abbia già sottoposto la medesima questione alla cognizione della Corte di Giustizia della MU EU, di sospendere il processo ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., anziché alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui al predetto Trattato, ai suoi accordi attuativi, e, specificamente, all'art.3 comma 1 della legge 13 marzo 1958 n.204 ( Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della MU economica EU;
b) Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della MU economica EU;
c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della MU EU dell'energia atomica;
d)- Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della MU EU dell'energia atomica );
- che la risposta al quesito non può che essere negativa sulla base delle seguenti considerazioni: A)- Dal combinato disposto dell'art.177, prf.1 lett.a) e b) e prf.2, del predetto Trattato risulta, fra l'altro, per quanto in questa sede rileva, che, quando una questione sull'interpretazione del Trattato stesso o degli atti compiuti dalle istituzioni della MU EU ( c.d. "atti di diritto derivato" ) - sulla quale la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi in via esclusiva e pregiudiziale - è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, "tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla questione" medesima. L'art.20 del Protocollo sullo Statuto della Corte ( reso esecutivo con la surricordata legge n.204 del 1958 ) stabilisce, tra l'altro, che "nei casi contemplati dall'art.177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura della giurisdizione nazionale"; che "tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa" ( comma 1 primo e secondo periodo ); e che, nel termine di due mesi dall'ultima notificazione, "le parti hanno diritto di presentare memorie ovvero osservazioni scritte" alla Corte di giustizia ( comma 2 ). L'art.64 comma 2 del Regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che la sentenza della Corte medesima - dopo la sua "pubblicazione" ( coincidente con la "pronuncia in pubblica udienza", alla quale le parti sono convocate ) ed il deposito dell'originale in cancelleria - "è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti". Infine, l'art.3 comma 1 della surrichiamata legge n.204 del 1958 statuisce, tra l'altro, che, "ai fini dell'applicazione degli articoli.177 del Trattato.e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia , gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini e i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso"; B)- Come è evidente, la disciplina ora richiamata prefigura specificamente e compiutamente, tra l'altro, oggetto, condizioni, forme ed effetti dell'atto di promovimento della richiesta di interpretazione pregiudiziale ex art 177 del Trattato. Quando, nel corso di un giudizio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri della MU EU, si ponga - sollevata da una parte, ovvero ex officio dal giudice - una questione ( incidentale ), avente ad oggetto l'interpretazione di una disposizione del Trattato istitutivo o di altro atto di diritto derivato, il giudice nazionale, qualora la reputi "rilevante" - ritenga, cioè, che la decisione della causa dinanzi a lui instaurata dipenda necessariamente dalla risoluzione del predetto dubbio interpretativo in uno dei possibili sensi ( norme ) astrattamente prospettabili ( "qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto": cfr. art.177 prf.2 del Trattato ) - può ( ovvero, se di "ultima istanza", deve ) domandare alla Corte di giustizia, cui è attribuito in via esclusiva il potere di cognizione della questione medesima, di pronunciarsi su di essa, con effetti vincolanti dell'interpretazione in tal modo data nella fattispecie "pregiudicata" sottoposta al suo esame. Ove, pertanto, il predetto giudice ritenga "rilevante", nel senso ora specificato, la questione di interpretazione e intenda (o sia vincolato a) investirne la Corte - e, può aggiungersi, non ritenga, per converso, di essere in presenza di un acte claire, che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte, ovvero della "evidenza" dell'interpretazione, rende inutile ( o non obbligatorio ) il rinvio pregiudiziale ( cfr. Corte di giustizia CE 6 ottobre 1982, in causa n.283/81, IL ) - emette ordinanza "motivata" ( "riferiti i termini e i motivi della istanza": cfr.
art.3 comma 1 della legge n.204 del 1958 con espressioni assolutamente identiche a quelle già utilizzate nell'art.23 comma 2 della legge n.87 del 1953, relative all'atto di promovimento della questione incidentale di legittimità costituzionale ) e sospende il giudizio in corso. La disciplina del "processo comunitario", avente ad oggetto la questione di interpretazione pregiudiziale e così instaurato dinanzi alla Corte di giustizia, prevede, tra l'altro e per quanto in questa sede interessa, la partecipazione ( anche ) delle parti del giudizio a quo, le quali, in ragione dei diritti o degli interessi ivi fatti valere, hanno diritto di interloquirvi con "memorie ovvero osservazioni scritte" ( art.20 comma 2 del Protocollo sullo Statuto della Corte cit. ), di discutere oralmente la causa nel pubblico dibattimento ( art.58 del Regolamento di procedura cit. ) e di ricevere, mediante notificazione, copia autentica della sentenza della Corte che decide la questione ( art.64 comma 2 Reg.proc. ); C)- La previsione di un procedimento giurisdizionale di interpretazione "pregiudiziale" del diritto comunitario, attribuito, con evidenti finalità "nomofilattiche", alla competenza "esclusiva" della Corte di giustizia, quale prefigurato dall'art.177 del Trattato, risponde alla "necessaria e fondamentale garanzia" ( così, Corte costituzionale, sent. n. 232 del 1975 ) - come sottolineato dalla prevalente dottrina, e come più volte affermato dalla stessa Corte di giustizia - di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli ordinamenti degli Stati membri, sia, su un piano più generale, al fine della "costruzione" di un vero e proprio "ordinamento giuridico comunitario" ( "....la MU costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro diritti sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri, ma anche i loro cittadini....": sent. Corte di giustizia CE 5 febbraio 1963, in causa 28/62, Van Gend en Loos ), sia, più
specificamente, per il perseguimento dell'obiettivo di attuare una sostanziale parità di trattamento giuridico dei cittadini comunitari di fronte al principio della "applicabilità diretta", e dell' "effetto diretto", del diritto stesso nei singoli ordinamenti degli Stati membri ( "....l'applicabilità diretta va intesa nel senso che le norme di diritto comunitario devono esplicare la pienezza dei loro effetti, in maniera uniforme in tutti gli Stati membri, a partire dalla loro entrata in vigore e per tutta la durata della loro validità; dette norme sono quindi fonte immediata di diritti ed obblighi per tutti coloro ch'esse riguardano, siano questi gli Stati membri ovvero i singoli, soggetti di rapporti giuridici disciplinati dal diritto comunitario....": sent. Corte di giustizia CE 9 marzo 1978, in causa 106/77, Simmenthal;
cfr. anche Cass., a s.u., nn. 1773 del 197 2, 2 del 1975, 3461 del 1977 ). Ed è proprio in tale prospettiva che si spiegano, ad es., sia la natura "pregiudiziale" dell'interpretazione della Corte - chiamata a pronunciarsi, cioè, "in occasione" della concreta applicazione di una disposizione comunitaria da parte del giudice nazionale (c.d. "rilevanza" della questione di interpretazione), ma "prima" dell'applicazione stessa, e, quindi, con effetti che tendono ad influenzarla e ad estendersi, in funzione nomofilattica, oltre tale "occasione" - sia il dovere del giudice nazionale "di ultima istanza", in quanto fattore istituzionale di "diritto comunitario vivente" nell'ordinamento interno, di investire la Corte della questione di interpretazione ( cfr. art.177 prf.3 ); D)- La "sospensione" del processo a quo, "pregiudicato" dalla risoluzione della questione di interpretazione della disposizione di diritto comunitario ivi ritenuta applicabile, rappresenta la conseguenza necessitata delle ragioni del "sistema" dianzi riassunto: infatti - se il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia risponde allo scopo di favorire l' "uniforme applicazione" del diritto comunitario (anche) da parte degli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri;
e se la definizione dell'oggetto del giudizio, in cui si è posta la questione, è ritenuta da tale organo dipendente dalla previa risoluzione di quest'ultima da parte della Corte stessa - è evidente che il processo pregiudicato deve essere e restare sospeso fintantoché la questione medesima non sia stata risolta dall'unica istituzione comunitaria competente a dirimerla.
L'interesse particolare delle parti del giudizio a quo, ad ottenere una decisione di merito sui diritti o gli interessi ivi fatti valere, viene, dunque, ritenuto, dal legislatore comunitario, siccome (temporaneamente) recessivo rispetto a quello generale, e prevalente, dell'ordinamento comunitario alla applicazione uniforme del diritto che lo costituisce. E le regole di siffatto sistema non possono non valere in ogni caso in cui, dinanzi al giudice nazionale, si ponga una questione di interpretazione di diritto comunitario ritenuto applicabile alla singola fattispecie: sicché - si tratti di una questione "nuova" o di "nuovi" profili di essa, o della (ri)proposizione di dubbi interpretativi già sollevati da altro giudice (nazionale o non ), ovvero già affrontati e risolti da precedenti pronunce della Corte di giustizia - il giudice stesso, se ne ritiene la rilevanza rispetto al giudizio dinanzi a lui pendente, non può che investirne la Corte nelle specifiche forme e modalità previste dall'ordinamento comunitario, dianzi esaminate;
e ciò, soprattutto, perché, altrimenti opinando - ammettendo, cioè, per la risoluzione della questione di interpretazione del diritto comunitario ritenuto applicabile alla fattispecie, la possibilità di adottare diversi strumenti processuali, propri dell'ordinamento interno, ma reputati idonei allo scopo - si finirebbe con il privare le parti del processo pregiudicato del diritto di far valere le proprie ragioni sulla questione medesima dinanzi all'unico giudice competente a dirimerla secondo l'ordinamento da cui promana la disposizione su cui si appunta il dubbio interpretativo ( cfr., supra, lett.A e B ). Appaiono, allora, evidenti l'estraneità e l'inconferenza dell'istituto, di diritto interno, della "sospensione necessaria" del processo, disciplinato dall'art.295 cod.proc.civ., rispetto all'istituto, proprio dell'ordinamento comunitario, del c.d. "rinvio pregiudiziale":
ribadite la specificità e le "ragioni" di quest'ultimo, dianzi esaminate, è noto, infatti, che, relativamente al primo, si impone ormai - a seguito dell'introduzione del controllo immediato di legittimità, mediante lo strumento del regolamento di competenza, di qualsiasi provvedimento che dichiari la sospensione del processo civile ai sensi dell'art.295 (cfr., ad es., Cass.n. 4179 del 1997 cit. ) - un'interpretazione estremamente rigorosa di tale disposizione, e cioè che la sospensione "necessaria" del processo civile ricorre unicamente nelle ipotesi di pregiudizialità in senso "tecnico-giuridico" ( necessità che il giudice adito od altro giudice definisca previamente, con efficacia di giudicato, una controversia costituente l'indispensabile antecedente logico- giuridico della decisione della causa pregiudicata ), ovvero nei casi in cui la stessa legge preveda che il giudicato di una causa ( pregiudiziale ) esplichi efficacia nell'altra ( pregiudicata;
cfr., in tal senso, e pluribus, Cass., a s.u., n. 5631 del 1996 e n. 4179 del 1997 cit. ). E, a tal proposito, non è inutile sottolineare che, come si è negato che la questione incidentale di legittimità costituzionale della legge applicabile nel singolo giudizio possa qualificarsi siccome "pregiudiziale" nel senso ora detto, così deve giungersi ad identica conclusione relativamente alla c.d. "questione pregiudiziale comunitaria", in quanto l'oggetto di ambedue le questioni non è costituito da un rapporto o stato giuridico, distinto dal diritto controverso e ad esso pregiudiziale, ma riguarda l'interpretazione e/o la "validità" del diritto applicabile alla concreta fattispecie;
giudizio, questo, attribuito alla cognizione "accentrata" di Organi istituiti ad hoc da speciali discipline, in ragione di specifiche esigenze di "garanzia" dell'ordinamento costituzionale ( interpretazione ed applicazione delle leggi in senso conforme a Costituzione ) e dell' "ordinamento giuridico comunitario" ( interpretazione ed applicazione del diritto comunitario in modo "uniforme" in tutti gli ordinamenti degli Stati membri ). E)- Alla luce di tali premesse, può, pertanto, concludersi che - allorquando si ponga, in un giudizio civile pendente dinanzi a giudice italiano non di ultima istanza, una questione di interpretazione di disposizioni del Trattato istitutivo della MU EU o di atti di diritto derivato ( regolamenti, direttive, decisioni e ogni altro atto "comunitario" produttivo di effetti giuridici ), ritenute applicabili per la decisione della controversia - il giudice, ove non ritenga di poter procedere, direttamente ed immediatamente, all'interpretazione (ed all'applicazione ) del diritto comunitario "rilevante" nella fattispecie, deve investirne la Corte di giustizia della MU EU e sospendere il giudizio in corso alle condizioni, nelle forme e con le modalità stabilite dagli artt.177 del Trattato, 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte, e 3 comma 1 della legge n.204 del 1958 ( cfr., supra, lett.A e B), con conseguente abnormità
(e, quindi, illegittimità ) di forme e modalità diverse da quelle ivi previste;
e con la specifica conseguenza - relativa al caso di specie - che, in tali casi, la mera sospensione del processo "pregiudicato" ai sensi dell'art.295 cod.proc.civ., in attesa della sentenza della Corte di giustizia, investita di identica o analoga questione da altro giudice ( nazionale o non ), in quanto si risolve in una sospensione per ragioni di pura opportunità, è palesemente illegittima, sia perché collide con la lettera e le ragioni della richiamata disciplina speciale, sia perché, comunque, è estranea ai presupposti dell'istituto della "sospensione necessaria" del processo ( ad identica conclusione questa Corte è giunta per quanto attiene alla sospensione del giudizio, "pregiudicato" da precedente promovimento di questione "incidentale" di legittimità costituzionale: cfr., e pluribus, sentt.nn. 5457 del 1977, a s.u., e 5414 del 1988; cfr. anche Corte costituzionale, ord. n. 100 del 1983 );
- che, quindi, sulla base delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato;
e deve essere, altresì, ordinata la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice a quo ( Giudice istruttore del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice unico );
- che, la novità della questione trattata integra giusto motivo, per dichiarare compensate per intero, fra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e dispone la prosecuzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 1998 Depositata in cancelleria il 14 settembre 1999.