CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20437 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da HE GU n. in Cina il 30/6/1965 avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 3/11/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NN IA De NT;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di HE GU avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del locale Tribunale che, in data 5/9/2025, aveva disposto il vincolo in relazione alla somma di euro 50mila, rinvenuta nel bagaglio del HE all’atto del controllo eseguito dalla P.g. presso la Stazione ferroviaria di Messina e ritenuta pertinente al delitto di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Mauro Serpico, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea applicazione degli artt. 321, 125, comma 3, 127 comma 7, 324 cod.proc.pen. per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20437 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno reso una motivazione assertiva e meramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di ricettazione provvisoriamente ipotizzato nei confronti del ricorrente, discostandosi dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Infatti l’ordinanza impugnata ha sostenuto che la provenienza illecita della somma sequestrata si desume non solo dalla ingente quantità di danaro rinvenuto ma anche dalla suddivisione delle banconote in mazzette, dalle modalità di occultamento e dalla sproporzione tra il danaro in sequestro e quanto lecitamente percepito dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate, valorizzando elementi che non giustificano la sussunzione della condotta nella fattispecie dell’art. 648 cod.pen. Il difensore aggiunge che il Tribunale ha richiamato a sostegno della propria decisione alcune sentenze di legittimità non correttamente interpretate in quanto in relazione ai casi trattati emergevano concreti e significativi elementi attestanti la provenienza illecita dei beni sequestrati, condizione che nel caso a giudizio non ricorre. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta, e deve, pertanto, essere rigettato. L’ordinanza impugnata ha ben chiarito che il ricorrente fu controllato mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Roma in compagnia di due connazionali, le quali furono a loro volta trovate in possesso ciascuna di una somma superiore a 260mila euro. I giudici della cautela hanno evidenziato che il P.m. ha individuato la probabile provenienza delittuosa della somma da reati fiscali, valorizzando a tal fine la suddivisione del danaro rinvenuto nella disponibilità del HE in mazzette, le modalità di occultamento in uno zaino sotto alcuni indumenti intimi;
l’impossibilità di ricondurre la detenzione dell’importo sequestrato all’esercizio di attività commerciale propria dell’indagato, risultando che il medesimo, titolare di un esercizio di vendita all’ingrosso di abbigliamento, non presenta dichiarazioni dei redditi dall’anno 2022 e nei due anni precedenti aveva dichiarato importi irrisori. La circostanza assume indubbio rilievo ai fini della ricostruzione del contesto in cui è maturata la condotta illecita ascritta al ricorrente. 1.1 A prescindere dalla dichiarata adesione del collegio all’uno o all’altro degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente con riguardo allo standard proprio della valutazione cautelare in materia di ricettazione, deve aversi riguardo alla concreta piattaforma indiziaria posta a base della giuridica sostenibilità della riconduzione della condotta alla fattispecie di cui all’art. 648 cod.pen. Nella specie le modalità del trasferimento del danaro contante, effettuato in gruppo, dichiaratamente per scopi del tutto incongrui (acquisto di merce a fini commerciali), da parte di soggetti accomunati dall’etnia e dall’esercizio attuale o pregresso di attività commerciali dà conto della coerenza giuridica della prospettazione accusatoria che ritiene di ravvisare il reato presupposto nella consumazione di violazioni finanziarie. V’è piuttosto da rilevare in punto di corretta qualificazione giuridica della condotta che le emergenze allo stato acquisite non consentono in termini affidabili di discriminare tra l’ascrizione al HE della ricezione del danaro quale provento di evasione commessa da terzi, presupposto della 3 ricettazione, ovvero del tentativo di sostituzione e trasferimento di danaro proveniente da delitti dallo stesso commessi, da inquadrare nella fattispecie di cui agli artt. 56, 648ter. 1 cod.pen. nella ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie che autorizzano il sequestro preventivo a fini di confisca del prodotto o del profitto del reato a norma dell’art. 648-quater cod.pen. 1.2 I giudici della cautela, dunque, in accordo con la fluidità della fase investigativa, hanno fatto corretta applicazione del principio che con riguardo ai reati contro il patrimonio a struttura derivata richiede che i delitti presupposti, sebbene non siano specificamente individuati ed accertati, risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili;
il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, [...], Rv. 283563 – 01; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, [...], Rv. 228382 – 01; Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 – 01;Sez. 2, n. 4769 del 23/09/1997, [...], Rv. 208874 – 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IA De NT GI LT
udita la relazione del Cons. NN IA De NT;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Fabio Picuti, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente nonostante la disposta trattazione orale RITENUTO IN FATTO 1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di HE GU avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip del locale Tribunale che, in data 5/9/2025, aveva disposto il vincolo in relazione alla somma di euro 50mila, rinvenuta nel bagaglio del HE all’atto del controllo eseguito dalla P.g. presso la Stazione ferroviaria di Messina e ritenuta pertinente al delitto di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, Avv. Mauro Serpico, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod.proc.pen. 2.1 L’erronea applicazione degli artt. 321, 125, comma 3, 127 comma 7, 324 cod.proc.pen. per mera apparenza della motivazione in punto di fumus commissi delicti. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20437 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2026 2 Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno reso una motivazione assertiva e meramente apparente in ordine alla sussistenza del fumus del delitto di ricettazione provvisoriamente ipotizzato nei confronti del ricorrente, discostandosi dal più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Infatti l’ordinanza impugnata ha sostenuto che la provenienza illecita della somma sequestrata si desume non solo dalla ingente quantità di danaro rinvenuto ma anche dalla suddivisione delle banconote in mazzette, dalle modalità di occultamento e dalla sproporzione tra il danaro in sequestro e quanto lecitamente percepito dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate, valorizzando elementi che non giustificano la sussunzione della condotta nella fattispecie dell’art. 648 cod.pen. Il difensore aggiunge che il Tribunale ha richiamato a sostegno della propria decisione alcune sentenze di legittimità non correttamente interpretate in quanto in relazione ai casi trattati emergevano concreti e significativi elementi attestanti la provenienza illecita dei beni sequestrati, condizione che nel caso a giudizio non ricorre. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato, per taluni aspetti in maniera manifesta, e deve, pertanto, essere rigettato. L’ordinanza impugnata ha ben chiarito che il ricorrente fu controllato mentre si trovava a bordo di un treno diretto a Roma in compagnia di due connazionali, le quali furono a loro volta trovate in possesso ciascuna di una somma superiore a 260mila euro. I giudici della cautela hanno evidenziato che il P.m. ha individuato la probabile provenienza delittuosa della somma da reati fiscali, valorizzando a tal fine la suddivisione del danaro rinvenuto nella disponibilità del HE in mazzette, le modalità di occultamento in uno zaino sotto alcuni indumenti intimi;
l’impossibilità di ricondurre la detenzione dell’importo sequestrato all’esercizio di attività commerciale propria dell’indagato, risultando che il medesimo, titolare di un esercizio di vendita all’ingrosso di abbigliamento, non presenta dichiarazioni dei redditi dall’anno 2022 e nei due anni precedenti aveva dichiarato importi irrisori. La circostanza assume indubbio rilievo ai fini della ricostruzione del contesto in cui è maturata la condotta illecita ascritta al ricorrente. 1.1 A prescindere dalla dichiarata adesione del collegio all’uno o all’altro degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente con riguardo allo standard proprio della valutazione cautelare in materia di ricettazione, deve aversi riguardo alla concreta piattaforma indiziaria posta a base della giuridica sostenibilità della riconduzione della condotta alla fattispecie di cui all’art. 648 cod.pen. Nella specie le modalità del trasferimento del danaro contante, effettuato in gruppo, dichiaratamente per scopi del tutto incongrui (acquisto di merce a fini commerciali), da parte di soggetti accomunati dall’etnia e dall’esercizio attuale o pregresso di attività commerciali dà conto della coerenza giuridica della prospettazione accusatoria che ritiene di ravvisare il reato presupposto nella consumazione di violazioni finanziarie. V’è piuttosto da rilevare in punto di corretta qualificazione giuridica della condotta che le emergenze allo stato acquisite non consentono in termini affidabili di discriminare tra l’ascrizione al HE della ricezione del danaro quale provento di evasione commessa da terzi, presupposto della 3 ricettazione, ovvero del tentativo di sostituzione e trasferimento di danaro proveniente da delitti dallo stesso commessi, da inquadrare nella fattispecie di cui agli artt. 56, 648ter. 1 cod.pen. nella ricorrenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla norma. Si tratta in entrambi i casi di fattispecie che autorizzano il sequestro preventivo a fini di confisca del prodotto o del profitto del reato a norma dell’art. 648-quater cod.pen. 1.2 I giudici della cautela, dunque, in accordo con la fluidità della fase investigativa, hanno fatto corretta applicazione del principio che con riguardo ai reati contro il patrimonio a struttura derivata richiede che i delitti presupposti, sebbene non siano specificamente individuati ed accertati, risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili;
il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro (Sez. 2, n. 26902 del 31/05/2022, [...], Rv. 283563 – 01; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, [...], Rv. 228382 – 01; Sez. 2, n. 26308 del 22/06/2010, Buonaurio, Rv. 247742 – 01;Sez. 2, n. 4769 del 23/09/1997, [...], Rv. 208874 – 01). 2.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 14 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NN IA De NT GI LT