Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero comporta l'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare che però non esime il giudice dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte dall'opponente. In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di archiviazione sprovvisto di sostanziale motivazione, in accoglimento del ricorso della persona offesa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 41194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 935
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 26236/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGEP MUHAREMI N. IL 02/04/1982 parte offesa;
nel procedimento c/:
DI MA OV N. IL 22/07/1975;
DE RO RO N. IL 26/06/1983;
avverso il decreto n. 124/2013 GIUDICE DI PACE di MILANO, del 12/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Milano ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento instaurato
contro
Di MA NN e De SA RO, membri della Polizia di Stato, per i reati di cui agli artt. 594 e 582 c.p., asseritamente commessi durante l'arresto di RE EM, che per tali fatti ha proposto querela.
Ad avviso del giudicante, gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono di sostenere l'accusa in giudizio in ordine al reato di cui all'art. 594 c.p., in quanto l'interrogatorio di DENI MM "non ha consentito di confermare il contenuto delle ingiurie" e, per l'addebito di cui all'art. 582 c.p., "la mancanza di un referto medico non consente di verificare la sussistenza e la reale entità delle lesioni subite dalla p.o.".
2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, la persona offesa RE EM, lamentando una violazione di legge e vizio di motivazione in considerazione dell'intervenuta archiviazione de plano della notizia di reato senza un puntuale esame delle doglianze difensive, espresse nell'atto di opposizione, ove era stata fatta rilevare la precisa convergenza tra le dichiarazioni di RE EM e DENI MM (che aveva confermato il calcio sferrato a RE mentre, ammanettato, si trovava già nell'auto della Polizia) e la circostanza che le escoriazioni ai polsi erano state verificate anche dal giudice della convalida dell'arresto.
Sottolineava che, con l'opposizione, era stata chiesta l'audizione di EM ME, sorella convivente della p.o., che aveva avuto modo di notare "i lividi e le escoriazioni conseguenti alle azioni criminose dei poliziotti". Deduce, infine, che l'assenza di certificazione medica delle lesioni non impedisce di procedere, comunque, per le percosse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione consente unicamente la realizzazione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se accoglie la richiesta del P.M., decide "de plano", non essendo prevista la celebrazione dell'udienza camerale;
ne consegue l'impossibilità di esaminare, in sede di legittimità, censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione ovvero all'inammissibilità dell'opposizione, poiché, ai sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 6, il decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, (ovvero per la mancata fissazione dell'udienza camerale o per il mancato avviso ai soggetti interessati), e non per questioni inerenti al merito od alla congruenza della motivazione (Cass. Pen., sez. 4^, n. 22297 dell'8-4- 2008). Questa Corte, però, ha pure affermato il principio che, in tema di procedimento davanti al Giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio (Cass. Pen., sez. 5^, n. 12623 del 2-3-2006). Tanto non può dirsi avvenuto nel caso di specie, in quanto, a fronte della articolata opposizione della persona offesa, accompagnata dalla indicazione di prove a proprio favore (rappresentate dalle dichiarazioni della persona a cui, nel frangente, si accompagnava;
dalla verifica delle lesioni da parte del giudice della convalida e dalla sorella del denunciante), il Giudice di pace si è limitato a far propria la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero senza interrogarsi sul contenuto dimostrativo degli elementi di prova rappresentati dall'opponente, sottraendosi, di fatto all'obbligo motivazionale su di lui gravante.
Il provvedimento va pertanto annullato con trasmissione degli atti al Giudice competente.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014