Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22853
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, perchè solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura rispetto alla prospettiva dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22853
    Data del deposito : 9 maggio 2006

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