Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192, commi terzo e quarto, ad opera dell'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11, legge n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, perchè solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura rispetto alla prospettiva dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 22853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22853 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1620
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 035281/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NG EI, N. IL 18/07/1978;
avverso ORDINANZA del 09/08/2005 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ORDINANZA impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 9 agosto 2005 il Tribunale di Ancona, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame presentata da LI NG EI avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Ancona il 5 luglio 2005 in relazione ai delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ed omicidio, commessi in danno della moglie dell'imprenditore cinese LA HU, in Grottammare il 26 luglio 2004.
Il provvedimento impugnato evidenziava che alle ore 1,30 del 26 luglio 2004 tre uomini a volto scoperto si introducevano nell'abitazione di LA HU sita in Grottammare, dichiarandosi falsamente Carabinieri, e sotto la minaccia di un coltello e di una pistola, imbavagliavano l'uomo e sua moglie, Xu UI, si impossessavano della somma di Euro 5.000,00 e dell'apparecchio cellulare relativo all'utenza 329-6159602 e, quindi, si allontanavano portando con sè la donna e avvertendo il marito che, se non avesse versato loro entro il giorno successivo la somma di Euro 60.000,00 avrebbero ucciso sua moglie.
Poco dopo il marito della donna riusciva a liberarsi e, insieme con gli operai che dormivano nella stanza attigua alla sua e per paura non erano intervenuti, si poneva all'inseguimento dei rapitori. A circa un chilometro dall'abitazione incontrava IE MI, marito della ricorrente e in passato suo dipendente, il quale, alla loro vista, si dava alla fuga.
Dal tracciamento dell'apparecchio cellulare già in uso alla parte offesa emergeva che lo stesso era stato associato ad altra utenza in uso a LI GH, cugino dell'indagata, il quale, nel corso di una successiva irruzione, veniva trovato in territorio di Massarosa (Lucca) in compagnia di Ke ZH. I due erano già stati visti insieme da un loro connazionale presso la casa dell'indagata una settimana prima del fatto.
Nel frattempo in Barberino di Mugello veniva trovato il cadavere della donna sequestrata.
I giudici ravvisavano gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre ucraini in base ai seguenti elementi:
a) rinvenimento in possesso di LI della schede telefonica della vittima, di cui lo stesso tentava di disfarsi all'atto dell'intervento dei Carabinieri;
b) dichiarazioni del marito della vittima, che aveva notato AI (marito dell'indagata) aggirarsi nelle vicinanze della sua abitazione;
c) rinvenimento in sede di perquisizione del casale di Massarosa di un sacchetto di carta recante la denominazione di un bar di San Benedetto del Tronto, il cui titolare riconosceva i tre uomini come coloro che aveva visto due ore prima del sequestro;
d) dichiarazioni rese dal coindagato Ke che, nel corso dell'interrogatorio dell'1.9.2004, ammetteva di essere stato insieme con gli altri due connazionali l'autore del fatto e contribuiva al rinvenimento delle armi utilizzate;
e) accertamenti medico legali da cui risultava che la vittima era stata uccisa nelle prime ore del 26 luglio 2004.
L'odierna ricorrente veniva ritenuta la mandante del fatto e compartecipe dello stesso sulla base dei seguenti indizi:
a) dichiarazioni di Ke;
b) accertamenti svolti sui tabulati telefonici dai quali risultava che dall'utenza in uso alla donna era partita alle ore 3,06 del giorno del fatto una telefonata diretta a LI YO, cugino dell'indagata, e poco dopo, alle ore 3,12, era giunta una seconda telefonata partita da un'utenza cellulare intestata alla zia dell'indagata, presumibilmente in uso a quest'ultima; il provvedimento impugnato evidenziava che le due telefonate erano state effettuate dall'indagata dopo essere stata informata dal marito - che fungeva da intermediario tra il marito della vittima e gli altri due autori del fatto - di essere stato visto dal marito della donna rapita;
dopo le due telefonate la donna veniva uccisa e) contenuto della telefonata intercorsa tra i cugini LI alle ore 7,51 in occasione della quale, secondo il racconto del Ke, l'uomo affermava che la ragazza "era stata fatta";
d) dichiarazioni della zia dell'indagata la quale ammetteva di avere prestato alla cugina il suo cellulare.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagata, la quale lamenta;
a) violazione degli artt. 143 e 292 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p., art. 111 Cost., per omessa traduzione dell'ordinanza pronunziata dal Tribunale del riesame;
b) violazione di legge in relazione alle dichiarazioni rese dalla donna nell'immediatezza dei fatti senza l'ausilio dell'interprete e senza l'avviso della facoltà di astenersi, quando già il marito era indiziato;
c) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, tenuto conto della mancanza di prova dell'incontro tra LI NGmei e il marito IE la notte del 26 luglio 2004, del fatto che la prima comunicazione fra gli stessi è delle ore 10,49 del 26 luglio 2004 e, infine, che alle ore 7,51, ora in cui Ke avrebbe udito la frase "la ragazza è stata fatta" la donna era già stata uccisa da molte ore, della mancanza di prova che le due telefonate nella notte del 26 luglio fossero state effettuate dalla ricorrente, del fatto che la morte della vittima era antecedente alle stesse in base alla consulenza medico-legale;
d) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla proporzione della misura adottata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di doglianza non sono fondati. La mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, all'indagato di nazionalità straniera non determina automaticamente la nullità della suddetta ordinanza, essendo necessario che all'atto della notifica del provvedimento l'indagato attesti di ignorare la lingua italiana. Solo la oggettiva e comprovata mancanza di conoscenza della lingua italiana determina, infatti, per l'indagato l'impossibilità di essere consapevole del relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione e, traducendosi in una violazione del diritto di difesa, comporta la nullità dell'ordinanza (v. su queste problematiche Sez. 5^, 31 gennaio 2002, rv. 221608).
2. Il terzo motivo di censura, con il quale viene lamentata l'assenza di gravità del quadro indiziario, è, invece, fondato e ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a tutte le altre doglianze difensive.
2.1. Le linee direttive della Costituzione in tema di favor libertatis richiedono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e, quindi, di condanna dell'imputato: per questo si prevede un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi (Corte Cost. n. 131 del 1996). Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di condizioni generali per l'applicazione di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza vanno individuati in quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, i quali, resistendo a interpretazioni alternative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare, oltre ogni dubbio, l'attribuibilità del reato all'indagato con la certezza propria del giudizio di cognizione, e tuttavia, quantitativamente e qualitativamente apprezzati nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. Un. 21.4.1995, ric. Costantino).
2.2. A seguito dell'introduzione del l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (ad opera della L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 11, attuativa della Legge Costituzionale sul giusto processo), nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare personale trovano spazio le disposizioni contenute nell'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4 (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric.
Caliò, rv. 220176; Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. Fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 6^, 3 dicembre 2004, n. 1894, ric. P.M. in proc. Sapia, rv. 230763).
In conseguenza della modifica normativa, dalla chiamata di correo possono inferirsi elementi indizianti di spessore tale da integrare quella qualificata probabilità di colpevolezza, richiesta dall'art. 273 c.p.p quale condizione di applicabilità delle misure cautelari personali, solo se i riscontri estrinseci sono compatibili con le dichiarazioni accusatorie e consentono un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico e storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti, che devono riferirsi non solo alle modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma anche alla specifica posizione soggettiva del chiamato rispetto al fatto di cui deve rispondere (Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 43980, ric. Caliò, rv. 220176).
La chiamata di correo può, quindi, costituire grave indizio di colpevolezza soltanto quando è sorretta da riscontri estrinseci individualizzanti (Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Spennato), perché solo sulla base di tale caratterizzazione è possibile fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che non può essere contraddistinta da elementi dicotomici e di cesura nella prospettiva del contraddittorio dibattimentale (Sez. 1^, 7 febbraio 2002, n. 15685, ric. Schiavone, rv. 221330; Sez. 5^, 18 aprile 2002, n. 28703, ric. D'Emanuele, rv. 222989; Sez. fer. 28 agosto 2002, n. 31992, ric. Desogus, rv. 222377; Sez. 1^, 20 settembre 2002, n. 34578, ric. Carvelli, rv. 222170; Sez. 1^, 26 febbraio 2003, n. 14426, ric. Grusovin, rv. 223804).
Diversamente sarebbe difficile comprendere quale reale valore prognostico in ordine all'elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito del carattere individualizzante, potrebbe avere valore dimostrativo rispetto all'accertamento della verificazione del fatto, ma certamente non riguardo all'attribuzione del fatto stesso e alla riferibilità di esso alla specifica posizione del soggetto nei cui confronti sia stata emessa la misura restrittiva della libertà personale.
Infine, l'esclusione della necessità di riscontri estrinseci individualizzanti alla chiamata in correità svuoterebbe di significato la carica innovativa dell'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, la cui introduzione ha inteso superare le precedenti posizioni giurisprudenziali cristallizzate nella sentenza delle Sezioni Unite 21 aprile 1995, ric. Costantino. In tal senso militano plurimi ermeneutica.
a) Elementi di interpretazione letterale.
L'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (introdotto dalla Legge di attuazione dell'art. 111 Cost., quale novellato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) richiama espressamente l'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, e, quindi, contiene l'esplicita statuizione che, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza atti a legittimare di misure cautelari personali devono trovare, tra gli altri, applicazione i criteri fissati dalle predette disposizioni per apprezzare l'attendibilità della chiamata in correità. La disciplina introdotta dalla L. n. 63 del 2001, art. 11, rendendo applicabili le disposizioni generali sulle prove e richiamando esplicitamente talune di esse, comprese quelle di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, impone l'osservanza delle regole di esclusone probatoria e delle regole di valutazione anche nella materia cautelare.
b) Elementi di ordine logico-sistematico.
La normativa, così come novellata, deve essere letta, in una prospettiva costituzionalmente orientata, alla luce dell'art. 13 Cost., secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le richiamate norme costituzionali e i valori che esse esprimono rappresentano la linfa vitale del sistema cautelare, rendendo doveroso per il giudice il ricorso all'interpretazione adeguatrice della disciplina della prova cautelare, in modo da ritenere che l'indagato e l'imputato non ancora raggiunto da pronuncia di condanna possano essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale soltanto quando la prognosi relativa al futuro accertamento della colpevolezza sia munita di affidabile base razionale. La stessa Corte Costituzionale, in una significativa pronunzia (sentenza 24 aprile 1996, n. 131) ha chiarito che la valutazione dei gravi indizi cautelari corrisponde a "un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, perché condotto allo stato degli atti e non su prove, ma su indizi". Non è, quindi, esatto a continuare a differenziare, rispetto alla prova, la minore idoneità degli indizi cautelari a dimostrare il thema probandum, quasi che essi abbiano valore di una semipiena probatio ne' è corretto pretendere, per lo stesso motivo, una individuazione solo "parziale" dei riscontri alla chiamata in correità.
La L. n. 63 del 2001 ha voluto configurare un "giusto processo cautelare", all'interno del quale solo l'individualizzazione del riscontro è in grado di fondare la capacità dimostrativa e la persuasività probatoria della chiamata in correità e, per il loro tramite, la razionalità della decisione cautelare.
2.3. Alla stregua di questi principi l'ordinanza impugnata deve essere annullata, in quanto mancano gli elementi di riscontro estrinseci individualizzanti che consentano la riconducibilità soggettiva dei fatti delittuosi alla ricorrente alla stregua di parametri univoci e concordanti.
3. Priva di pregio è, invece, la doglianza difensiva concernente l'omesso avviso alla ricorrente della facoltà di astenersi, essendo il marito sottoposto ad indagini.
Occorre, in proposito, rilevare che LI FE EI è stata sua volta sentita in qualità di indagata in ordine ai fatti a lei contestati e che, in relazione a tale veste processuale, è stata resa edotta della facoltà a lei spettante di non rispondere alle domande, ben più ampia e pregnante rispetto alla semplice facoltà - peraltro riservata solo alle persone informate sui fatti e ai testimoni - di astenersi dal rendere dichiarazioni nei confronti del coniuge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ancona.
Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2006