Sentenza 3 dicembre 2004
Massime • 1
Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso riscontri esterni che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2004, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2004 |
Testo completo
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1 894/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza camerale Ruolo n. 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 03.12.2004
SESTA SEZIONE PENALE
N. 7968 Composta dai Sigg,ri: Dott. Raffaele Leonasi Presidente
Consigliere 1. Dott. Ilario Martella R.G. Francesco Serpico tr 66 2. N. 24725/04 Arturo Cortese
3.
4. Giovanni Conti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nei confronti di
AP IO
e da
AP IO avverso l'ordinanza emessa il 15.04.2004 dal Tribunale di Catania;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. Rizza, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio sulle esigenze cautelari, riportandosi comunque al ricorso e chiedendo il rigetto del ricorso del P.M.
FATTO
Con ordinanza emessa il 15.04.2004 il Tribunale di Catania, pronunciando sul riesame proposto da AP IO avverso l'ordinanza del 03.03.2004 con cui il locale GIP gli aveva inflitto la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso siracusana denominata clan NA (capo A), e per concorso in quattro episodi di estorisione consumata (capi B e F) o tentata (capi C e G), confermava la misura solo in relazione ai capi A e B, annullandola nel resto.
Propongono ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e il AP.
II P.M. lamenta che il Tribunale non ha attribuito il carattere di riscontro parzialmente individualizzante, utile a corroborare la chiamata in correità agli effetti del coordinato disposto degli artt. 273, comma 1 bis, e 192, comma 3, cpp., ad alcuni elementi in tal senso invece rilevanti, quali
L'indagato contesta l'esistenza di riscontri individualizzanti anche in ordine al delitto di cui al capo B e deduce la conseguente insussistenza del grave quadro indiziario anche in ordine al delitto associativo e, in ogni caso, la comprovata insussistenza delle esigenze cautelari.
DIRITTO
Il ricorso del P.M. è infondato e quello del AP è fondato limitatamente al reato di cui al capo
B della rubrica.
Va premesso, invero, in via di principio, che l'inserimento, nell'art. 273 cpp., a opera della L.
63/2001, di un comma 1 bis, che richiama specificamente, fra l'altro, il comma 3 dell'art. 192 cpp., non può non assumere, se rapportato alla pregressa dominante interpretazione dell'art. 273 cpp. che riteneva sufficienti, ai fini cautelari, riscontri anche non individualizzanti alla chiamata in correità, il significato di una precisa volontà del legislatore di esigere la necessità del riscontro individualizzante, cioè riguardante la persona dell'incolpato in relazione al fatto contestato, anche a tali fini (v. in tal senso, fra gli arresti che meglio hanno colto il senso della novellazione dell'art. 273 cpp., Cass. 28.08.2002, Desogus;
07.02.2002, Schiavone;
13.12.2001, Caliò).
Ciò chiarito, è evidente che gli elementi, quali sopra citati, di cui il P.M. lamenta l'erronea mancanza di utilizzo come riscontri individualizzanti, in relazione ai capi C, F e G, tali certamente non possono considerarsi, in quanto privi, in particolare, di uno specifico nesso fra l'indagato e il fatto ascritto.
Ma un nesso di tal genere non appare invero rinvenibile neppure nei riscontri che l'impugnata ordinanza adduce a sostegno della chiamata in correità (del collaborante IO) relativa al delitto di estorsione in danno dell'esercizio commerciale LC NY (di cui al capo B della rubrica). Al riguardo, infatti, il Tribunale menziona solo due attentati che il detto esercizio subi all'epoca e due conversazioni ambientali fra soggetti diversi dal ricorrente, nelle quali si allude all'estorsione in esame.
Infondato è invece il ricorso del AP relativamente ai gravi indizi e alle esigenze cautelari concernenti il delitto associativo.
Riguardo ai gravi indizi, invero, il ricorrente si limita a una generica e apodittica affermazione di insussistenza, che deriverebbe dall'esclusione del quadro indiziario per il reato sub B, e ignora del tutto i pregnanti elementi che, al riguardo, l'impugnata ordinanza riporta (v. in particolare le dichiarazioni del IO e del OP). Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di cui all'art. 275 cpp. risulta rettamente applicata, non potendo certo considerarsi sufficienti al suo superamento le circostanze del trasferimento del
AP a IA (determinato in realtà dal timore di attentati in suo danno dopo l'omicidio del sodale
Liberante Romano) e del favorevole provvedimento assunto nei suoi confronti dal Tribunale di
Sorveglianza di quella città, con una valutazione della pericolosità sociale del soggetto, che l'impugnata ordinanza, non contestata specificamente sul punto nel ricorso, ha ritenuto nascente da una non aggiornata conoscenza della situazione relativa al collegamento del ricorrente col clan
NA.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata solo relativamente al capo B) della rubrica, con rinvio per nuova deliberazione al Tribunale di Catania.
P. Q. M.
visti gli artt. 615, 616 e 623 cpp.,
rigetta il ricorso del P.M.; velinauna annulla l'impugnata sente limitatamente al capo B) e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Catania;
rigetta nel resto il ricorso del AP.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il giorno 3 dicembre 2004
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
A. Comese Leonas
IL CANCELLIERE C1 SUPER Diferia Lidia Sculla
2T GEN. 2005 موه SUPER
فهری