Sentenza 4 giugno 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene in favore di un soggetto diverso rispetto a quello - non indagato - cui il bene stesso è stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo a proporre appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2014, n. 34552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34552 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 04/06/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 821
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 10637/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RA N. IL 26/11/1935;
avverso l'ordinanza n. 74/2013 TRIB. LIBERTÀ di VIBO VALENTIA, del 16/01/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Salzano CO: rigetto. udito il difensore avv. TA Pasquale, in sost. Avv. Manna M.. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, a mezzo di difensore munito di procura speciale, TA CO, quale legale rappresentante della società EC Igiene ambientale S.r.l.. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia, in data 16 gennaio 2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello presentato dallo stesso TA, contro il decreto del Pubblico ministero presso il Tribunale di Vibo Valentia, con il quale era stata decisa la revoca del sequestro preventivo di una serie di veicoli, disponendone la restituzione, però, non all'appellante al quale erano stati sequestrati, nonché terzo interessato, ma al curatore del fallimento OS S.p.A.. L'inammissibilità è stata dichiarata, dal Tribunale, sul presupposto che fosse stato attivato un mezzo di impugnazione - quello ex art. 322 bis c.p.p. - previsto soltanto per far valere il venir meno dei requisiti del sequestro preventivo e non anche per risolvere la questione posta dall'appellante, di natura meramente civilistica e relativa alla individuazione del soggetto legittimato alla restituzione dei beni: questione da risolvere attivando l'incidente di esecuzione.
Deduce il ricorrente:
1) la inosservanza dell'art. 322 bis c.p.p.. Era accaduto, come si sostiene nel ricorso, che i veicoli in questione erano stati sottoposti a sequestro preventivo il 3 ottobre 2013, in relazione all'ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, formulata nei confronti di altri soggetti e cioè CC IO e LI IN: si era cioè ipotizzato che il CC, nominato liquidatore della OS S.p.A., avesse tenuto un comportamento compiacente nei confronti della LI, creditrice della società, consentendole, senza opposizione alcuna, di ottenere nell'ottobre del 2008, l'assegnazione dei veicoli intestati alla società, attraverso una procedura esecutiva presso terzi. Quello che, in sostanza, era risultato un pagamento preferenziale, era stato determinato dal fatto che attraverso l'opposizione si sarebbe, invece, potuto e dovuto tutelare il patto di riservato dominio contratto a favore di un terzo (Commissario straordinario per l'emergenza ambientale della regione Calabria). Questa situazione rendeva evidente, in primo luogo, ad avviso del ricorrente, che i beni erano comunque appartenenti a terzi e non all'asse fallimentare e che il reato di riferimento era impossibile. Formalmente, oltretutto, 8 su 10 di quei beni, all'atto del sequestro del 2013, erano divenuti di proprietà della EC Igiene ambientale S.r.l. che li aveva acquistati, appunto, in parte (6) dalla LI ed in altra parte (2) dal Tribunale di Vibo Valentia, nell'ambito della procedura concorsuale relativa al fallimento della OS, mediante aggiudicazione in asta pubblica, il 7 maggio 2012.
Quando, dunque, i veicoli erano stati sequestrati, la EC aveva proposto istanza di riesame ma questa era stata dichiarata inammissibile perché, nel frattempo, il 7 novembre 2013, il Pubblico ministero aveva disposto la revoca del sequestro e la restituzione degli stessi non al soggetto al quale erano stati sequestrati (la EC) ma al soggetto che il Pubblico ministero stesso aveva ritenuto essere l'avente diritto e cioè il Curatore del fallimento della OS S.p.A. che, oltretutto, era già stato remunerato quando aveva venduto parte di quei beni, alla società ricorrente, all'asta fallimentare.
Quando poi, a seguito della decisione del Tribunale del riesame, la EC aveva appellato il decreto di revoca del Pubblico ministero e si era sentita dichiarare l'inammissibilità dell'appello nonostante l'inequivoco tenore dell'art. 322 bis c.p.p., aveva proposto il ricorso per cassazione in esame.
La norma appena citata prevede infatti espressamente la possibilità dell'appello contro il decreto di revoca del Pubblico ministero, da parte del soggetto al quale le cose sono state sequestrate e di chi ha diritto alla loro restituzione.
D'altra parte, evidente è l'interesse a tal genere di impugnazione che consentirebbe all'impugnante di tornare nella disponibilità di beni di cui godeva legittimamente prima dell'adozione della misura cautelare.
La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, senza eccezione alcuna include, nella fattispecie dell'art. 322 bis, tutti quei provvedimenti che in qualsiasi modo operano in tema di misura cautelare reale e la sentenza n. 30346 del 2004 espressamente riconosce la legittimazione ad attivare l'appello in questione, pure nell'ipotesi di restituzione, attribuendo al Tribunale del riesame il potere, in caso di contestazione sulla proprietà, di rimettere la decisione al giudice civile (vedi anche sentenza n. 4804 del 2012). Aggiunge il difensore la menzione della sentenza n. 39247 del 2010 ove si afferma come, in caso di revoca del sequestro preventivo per il venir meno dei suoi presupposti di legittimazione, la restituzione deve consistere nel ripristino dello status quo ante e quindi deve avvenire nei confronti del soggetto al quale il bene era stato sequestrato;
2) l'inosservanza dell'ostessa art. 322 bis c.p.p. anche sotto altro profilo.
Il difensore contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui le censure dedotte in sede di appello avrebbero dovuto essere proposte, invece, in sede di riesame. Una simile affermazione non calza nel caso di specie, nel quale proprio il riesame era stato proposto ed era stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della caduta del vincolo cautelare. Per tale ragione, il ricorrente ritiene di avere legittimamente sottoposto al Tribunale del riesame in sede di appello la questione della assoluta regolarità della procedura esecutiva attraverso la quale LI era divenuta intestataria dei veicoli, poi ceduti ad esso appellante, nonché la legittimità dell'acquisto di due dei veicoli effettuato direttamente dal Tribunale in sede di pubblica asta.
Ragionare come aveva fatto il Tribunale significava sostanzialmente privare il legittimo proprietario dei beni, terzo intestatario, della tutela rispetto alla misura cautelare che lo aveva deprivato ingiustificatamente dei propri beni.
Il ricorso è fondato.
Come sottolineato dal ricorrente, l'art. 322 bis c.p.p. legittima "la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione", a proporre appello, tra l'altro, contro "il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero", essendo, il riesame, riservato alla misura genetica.
Il contesto del precetto rende evidente che tale previsione riguarda, appunto, la materia del sequestro preventivo.
Una recente decisione di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 51753 del 03/12/2013 Cc. (dep. 23/12/2013 ) Rv. 257358) ha affermato che, in tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene (nel caso specifico disposta, con ordinanza, dal G.i.p.) in favore di un soggetto (curatore fallimentare) diverso da quello cui il bene stesso era stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis c.p.p., e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà. Si rileva, condivisibilmente, nella relativa motivazione, che in punto di interesse, non può negarsi la legittimazione del ricorrente (in quel caso anche indagato) all'impugnazione di legittimità, poiché l'eventuale distribuzione delle somme sequestrate in sede di riparto fallimentare, avrebbe potuto pregiudicare il suo diritto alla restituzione in caso di esito assolutorio del procedimento penale a suo carico.
Ha anche rilevato, la richiamata sentenza, che, in generale, else in caso di sequestro preventivo, il vincolo reale sulle cose è destinato a permanere di massima fino alla sentenza definitiva, come si desume dall'art. 262 c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la possibilità di restituzione delle cose sequestrate a fini di prova anche prima della sentenza definitiva, dispone, al secondo comma, che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321 c.p.p.. La restituzione della cose oggetto di sequestro preventivo è quindi normalmente rinviata, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., comma 4, al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva delprocedimento (salvo che sia disposta la confisca).
L'unica eccezione alla regola della tendenziale coincidenza della durata del sequestro preventivo con la durata del processo penale, è stabilita dall'art. 321 c.p.p., comma 3, quando risultino mancanti, originariamente, o per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità della misura.
In ogni caso, prosegue condivisibilmente la sentenza, la revoca del sequestro anteriormente alla sentenza definitiva, per il venir meno dei suoi presupposti, imporrebbe la restituzione delle somme esclusivamente a favore del soggetto nei cui confronti esse erano state sequestrate non di terzi aventi diritto.
Allo stesso modo, altra giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 14956 del 2008), ha osservato che il principio fondamentale in tema di revoca di una misura cautelare reale è la presenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, sì che in via generale deve dirsi preclusa la richiesta di revoca di un provvedimento di sequestro preventivo qualora la situazione di fatto - quella che ha dato origine al provvedimento ablatorio - sia immutata rispetto alla data di emanazione del provvedimento. E il dissequestro operato dal P.M. corrispondente all'avere individuato un titolare dei beni sequestrati, tale che la funzione specialpreventiva della misura non ha più ragione d'essere, di fatto azzera le ragioni originarie del sequestro.
Anche la sentenza della Sez. 2, Sentenza n. 39247 del 08/10/2010 Cc. (dep. 05/11/2010), ric. Gaias, Rv. 248772 (citata dal ricorrente), aveva posto in evidenza che la restituzione che consegue alla revoca del sequestro, postulando il venir meno dei presupposti del sequestro, va disposta a favore del soggetto al quale il bene fu sequestrato, e si distingue da quella che consegue come effetto della perdita di efficacia (a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere) del sequestro (ex art. 323 c.p.p.), che va disposta in favore dell'avente diritto (il quale in ipotesi può essere anche un soggetto diverso da quello al quale il bene è stato sequestrato), sempre che non sussistano contestazioni sulla proprietà, nel quale caso deve applicarsi - per analogia - il disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 8. Sulla stessa linea va citata la sentenza della Sez. 2, Sentenza n. 4804 del 23/10/2012 Cc. (dep. 30/01/2013 ) Rv. 255198 (pure citata dal ricorrente), che ha ribadito identico principio in un contesto di appello contro il decreto di revoca del sequestro preventivo disposto dal P.M., che, dunque, ha implicitamente ritenuto ammissibile.
Il principio della appellabilità del provvedimento di revoca del sequestro preventivo, del resto, era già stato sostenuto dalla sentenza della Sez. 3 della Cassazione, n. 30346 del 2004 (citata dal ricorrente) la quale peraltro, aveva aderito ad un precedente omologo (Cass. sez. 3A 28 novembre 2001 n. 42543, Mazzella rv. 220306). Sul tema della appellabilità al Tribunale del riesame, del provvedimento restitutorio, in generale, e per l'ampia portata dell'art. 322 bis c.p.p., va ricordata, infine, analogamente, Sez. 3, Sentenza n. 39913 del 18/09/2008 Cc. (dep. 24/10/2008) Rv. 241275, riguardante provvedimento emesso, però, in sede dibattimentale, con ordinanza.
Ciò posto, osserva questo Collegio, in adesione all'indirizzo menzionato, che a maggior ragione, l'interesse all'appello vada individuato in capo a soggetto diverso dall'imputato, al quale le cose sono state materialmente apprese e che assuma di detenerle in virtù di titolo legale che intende anche far valere quale soggetto estraneo al reato, non passibile di confisca. In conclusione, il più evidente interesse ad impugnare il provvedimento di revoca e restituzione del bene a soggetto diverso da quello che ha subito il sequestro preventivo, è quello, proprio di quest'ultimo, di vedere riconosciuta la illegittimità di tal genere di decisione, la quale potrebbe comportare la perdita definitiva del bene, per giunta in assenza di un accertamento giudiziale, nel processo, anche sulla esatta e definitiva individuazione del titolare stesso del bene, in un soggetto diverso da quello che, quale terzo estraneo al reato, ha subito l'effetto della misura reale.
Tale prospettazione dell'interesse, fa risaltare anche che la illegittimità del decreto di revoca del sequestro si presenta, nel caso che qui interessa, sotto un duplice profilo, che è implicitamente ma necessariamente sotteso alla impugnazione del ricorrente, ed è riconducibile alla violazione di legge:
rappresentando, cioè, la necessità che la revoca della misura, in fase antecedente a quella della sentenza conclusiva, non avvenga se non in funzione ripristinatoria dello status quo ante, l'allora appellante aveva sostanzialmente fatto valere il superamento dei limiti del potere di revoca del PM. che l'art. 321 c.p.p., comma 3 ancora alla mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti per l'applicabilità della misura reale e che quindi debbono espletarsi in favore del soggetto al quale il bene è stato sequestrato. Non è condivisibile, pertanto, l'assunto del Tribunale secondo cui l'appellante lo aveva investito soltanto della questione della titolarità dei veicoli, e dunque della irregolarità del restituzione anziché della illegittimità della revoca, essendo evidente, semmai, che la deduzione del primo tema, con riferimento al provvedimento appellato, aveva il primario significato di portare il giudice dell'appello a rilevare che il senso della disposta revoca era stato non già quello di affermare il venir meno dei requisiti della misura ma, piuttosto, quello di mutare il soggetto avente diritto, dando oltretutto per già risolti i temi della sussistenza del reato di riferimento, della individuazione della persona offesa e della inesistenza del terzo di buona fede, che costituivano il punto di arrivo dell'intero processo e l'oggetto del potere di accertamento del giudice e non di una parte soltanto.
Deve dunque ritenersi esistente, in capo al Tribunale, il potere di valutare il profilo delle doglianze che erano state formulate dall'appellante atteso anche che, se, dall'art. 322 bis, è legittimato a proporre appello contro la revoca del sequestro, il soggetto al quale i beni sono stati sequestrati, deve ritenersi che si tratti di appello necessariamente proposto contro il provvedimento che abbia poi prodotto un effetto restitutorio in favore di terzi, altrimenti sarebbe evidente la mancanza di interesse dell'appellante. E nel caso detto, posto che il profilo ammissibile dell'appello contro la disposta revoca sarebbe solo quello dell'uso illegittimo del potere come delineato dall'art. 321 c.p.p., comma 3, deve pure ritenersi che l'appellante, che abbia visto, dopo la revoca, dissequestrare i beni ad esso asportati, in favore però di terzi, sia legittimato a sottoporre al Tribunale il tema dell'avvenuta revoca in termini diversi da quelli consentiti dalla norma citata e a rappresentare il proprio interesse a tale genere di provvedimento proprio esibendo i titoli proprietari che dovrebbero servire chiarire la propria posizione di terzo di buona fede, nella prospettiva di una successiva eventuale restituzione dei beni in proprio favore. Discende dai rilievi sopra formulati che la decisione del Tribunale del riesame, di dichiarare inammissibile l'appello contro il provvedimento di revoca del sequestro preventivo (e conseguente restituzione dei beni a soggetto diverso da quello al quale erano stati appresi), va censurata mediante annullamento. Non si ignora, peraltro, che tale decisione sembra appoggiarsi ad un consistente orientamento giurisprudenziale propenso a ritenere ammissibile, nel caso in esame, l'incidente di esecuzione e non l'appello ex art. 322 bis c.p.p.. Occorre però notare - in aggiunta a quanto sopra rilevato per evidenziare che l'appello era necessariamente volto a censurare la revoca assieme alla restituzione - che il richiamato orientamento include sentenze che regolano situazioni non sovrapponibili a quella in esame. Così la sentenza n. 43541 del 08/10/2013 Cc. (dep. 24/10/2013) Rv. 257357 riguarda una fattispecie di restituzione disposta, dal giudice, dopo la sentenza di assoluzione dell'imputato e quindi ai sensi dell'art. 323 c.p.p., mediante disposizione a favore "dell'avente diritto", con la conseguenza che, in quel caso, la inammissibilità dell'appello ex art. 322 bis è scaturita dal rilievo che si era di fronte a normale incidente sull'esecuzione di un provvedimento del giudice. Le sentenze n.n. 32648 del 29/05/2013 Cc. (dep. 26/07/2013) Rv. 256787 e Sez. 6, n. 26012 del 27/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229977 poi, si sono limitate ad indicare l'incidente di esecuzione come unico rimedio concesso al terzo in tema di revoca del sequestro e restituzione disposti dal Tribunale in sede di riesame contro il provvedimento genetico della misura reale, in casi nei quale il terzo non contestava la legittimità del dissequestro ma solo il titolo proprietario.
La sentenza della Sez. 2, n. 17584 del 2013 Rv. 255966 (conformemente alla capostipite dell'orientamento che appare Sez. 6, Sentenza n. 3613 del 25/09/1997 Cc. (dep. 02/12/1997) Rv. 210049) si è espressa - secondo pacifica giurisprudenza anche a Sez. un. (v. sentenza n. 18253 del 24/04/2008 Cc. (dep. 07/05/2008) Rv. 239397, relativa peraltro ad un caso di riesame contro sequestro probatorio) - per la inammissibilità sopravvenuta del riesame avverso decreto di sequestro preventivo, misura genetica, quando il bene sia stato, successivamente, restituito e, altresì, per la legittimazione del soggetto stesso, che non sia il beneficiario del provvedimento di restituzione il bene, a far valere le proprie ragioni in sede di opposizione (con incidente di esecuzione) avverso il provvedimento di restituzione: un caso, nel quale, la declaratoria di inammissibilità aveva, dunque, riguardato lo strumento del riesame e non dell'appello.
Resta peraltro il punto critico, derivante dal genere di decisioni assimilabili a quelle appena ricordate, costituito dalla affermazione del principio, che sembra enunciato in forma generale, secondo cui il soggetto che intenda far valere le proprie ragioni proprietarie sul bene dissequestrato in favore di terzi, anche nella fase delle indagini preliminari, non potrebbe conseguire dal Tribunale della libertà, una volta intervenuta comunque la restituzione del bene, il ripristino della sua disponibilità.
Peraltro vi è da osservare, in primo luogo, che, come sopra rilevato, un concreto interesse ad attivare l'appello ex art. 322 bis nel caso di revoca del sequestro, che si assuma disposta illegittimamente dal PM, potrebbe individuarsi anche nel ripristino del vincolo cautelare quale antefatto storico e giuridico per garantire la successiva valutazione, ad opera del giudice, una volta dipanata la materia processuale, in ordine all'eventuale avente diritto alla restituzione. In secondo luogo, la opposizione contro il provvedimento di restituzione del PM è rimedio espressamente previsto soltanto dall'art. 263 c.p.p., comma 5 in tema di sequestro probatorio (nella forma dell'incidente di esecuzione, peraltro, soltanto dopo la definitività della sentenza: così art. 263 c.p.p., comma 6): precetto non automaticamente estensibile al sequestro preventivo, specie dopo la modifica dell'art. 104 disp. att. c.p.p., che ha fatto cadere la equiparabilità della misura probatoria a quella reale, quanto alla disciplina che qui interessa. In terzo luogo, l'effetto ripristinatorio del vincolo, derivante dalla rilevazione, in sede di impugnazione, della illegittimità del provvedimento di revoca del PM, è stato riconosciuto ed ammesso da Sez. 1, Sentenza n. 11273 del 24/02/2009 Cc. (dep. 13/03/2009) Rv. 243042, secondo cui l'annullamento senza rinvio del provvedimento del pubblico ministero di revoca del sequestro preventivo comporta l'obbligo dell'immediato ripristino della misura cautelare, con efficacia "ex tunc" del vincolo di indisponibilità sui beni. Il Tribunale in sede di appello dovrà pertanto procedere, nel merito, alla valutazione della legittimità del provvedimento di revoca adottato dal PM anche nell'ottica, ove ne ricorressero i presupposti, del ripristino della misura cautelare reale (salva espressa declaratoria del ricorrente, di non avervi interesse) e di avvalersi, per la chiarificazione della situazione proprietaria, dei poteri di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014