Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, qualora il giudice disponga, dopo la sentenza di assoluzione, la revoca della misura e la restituzione all'avente diritto, individuandolo nella parte civile, l'imputato che aveva subito il sequestro può impugnare tale decisione proponendo un incidente di esecuzione, e non con l'appello ex art. 322 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/10/2013, n. 43541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43541 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/10/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 3162
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 333/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NI N. IL 18/10/1964;
avverso l'ordinanza n. 661/2011 TRIB. TERAMO SEZ. DIST. di GIULIANOVA, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. SANTE SPINACI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24.09.2012 il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da NE AN in relazione all'automezzo marca Scania targato DP716MS, di cui era stato già disposto il dissequestro, rilevando che, trattandosi di sequestro preventivo, l'unico rimedio, in corso di causa, era quello previsto dall'art. 322 bis c.p.p.. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto NE che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: a) il giudice non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione (tale qualificando la proposta opposizione), ma - ove ritenuto unico rimedio esperibile il ricorso al Tribunale dell'appello cautelare - avrebbe dovuto trasmetterla a tale ultimo organo;
b) peraltro non si trattava di impugnazione del sequestro, ne' del decreto di dissequestro, ma di opposizione alle sue modalità di esecuzione, essendo stato il bene restituito non al possessore cui era stato sequestrato (esso NE), ma al proprietario venditore che non ne aveva diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
2. Va premesso, per migliore comprensione della vicenda, che i dati che risultano in proposito sono, schematicamente, i seguenti: - si è proceduto a carico del NE per appropriazione indebita di un automezzo (identificato come sopra); - il veicolo, che il NE deteneva in leasing, veniva sottoposto a sequestro preventivo;
- con sentenza di primo grado 24.07.2012 (di cui in atti non risulta se poi passata in giudicato, ma che di certo non lo poteva ancora essere alla data del provvedimento impugnato) il NE veniva assolto;
- con istanza datata 25.07.2012 la parte civile Scania IN LY richiedeva il dissequestro e la restituzione ad essa società istante del veicolo in questione;
- con pedissequo decreto in pari data il Tribunale disponeva il dissequestro del mezzo e la sua restituzione "all'avente diritto" (senza ulteriore specificazione); - in sede di esecuzione di tale decreto il veicolo veniva riconsegnato alla società di leasing suddetta che risultava proprietaria del veicolo;
- avverso tale provvedimento il NE proponeva opposizione allo stesso Tribunale, facendo rilevare di essere il legittimo possessore del mezzo ante sequestro e di essere stato assolto dal reato di appropriazione indebita per il quale era stato ordinato il sequestro stesso;
- l'opposizione del NE era dichiarata inammissibile dal Tribunale con il provvedimento 24.09.2012, per i motivi sopra riportati, oggetto del ricorso qui in esame.
3. Ciò posto, è di tutta evidenza come la decisione impugnata non sia corretta alla stregua della situazione processuale quale si era delineata nei termini appena sopra sintetizzati.- Non si trattava, invero, di impugnare un'ordinanza in materia di sequestro preventivo (genetica o successiva) con la conseguenza che lo strumento sarebbe stato il rimedio generale dell'appello ex art. 322 bis c.p.p., ma si era di fronte al diverso caso - singolarmente disciplinato dal codice di rito - di perdita di efficacia del sequestro preventivo con la sentenza assolutoria, ancorché soggetta ad impugnazione, caso previsto dall'art. 323 c.p.p., comma 1. Non dovendo il giudice disporre la confisca ex art. 240 c.p. (e comunque non avendola disposta), il Tribunale avrebbe dovuto, con la sentenza emessa il 24.07.2012, ordinare la restituzione della cosa sequestrata a chi risultasse averne diritto. Ciò, in mancanza di pronuncia nella sentenza, è stato disposto dal Tribunale con il decreto 25.07.2012. In siffatta situazione, la parte opponente (il NE) non aggrediva il disposto dissequestro in sè, essendo ormai da considerare perento il sequestro, e comunque essendo stato esso dissequestro disposto secondo la regola del cit. art. 323, comma 1, peraltro avendo egli stesso chiesto di confermare il provvedimento liberatorio del bene, non avendo interesse a contestarlo. Egli contestava solo l'esecuzione del provvedimento di dissequestro che era stato attuato, in mancanza di precisazione sul soggetto che ne avesse diritto, a favore della società di leasing, proprietaria del mezzo;
veniva dunque chiesto al giudice che aveva emesso il provvedimento che confermasse o meno il destinatario del bene, ovvero rimettesse al giudice civile la relativa questione, sussistendo controversia. In definitiva, chiusa con la sentenza assolutoria di primo grado e con il disposto dissequestro la vita giuridica del sequestro, e non vertendo alcuna controversia sul disposto dissequestro in sè, non si doveva percorrere la via dell'appello cautelare reale, essendosi di fronte a normale incidente sull'esecuzione di un provvedimento del giudice. Tanto, del resto, corrisponda a giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in proposito, ha avuto modo di pronunciarsi in senso sostanzialmente conforme alla presente motivazione, distinguendo proprio tra impugnazione della cautela reale ed incidente di esecuzione successivo ad una restituzione già eseguita: cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 3613 in data 25.09.1997, Rv. 210049, Ricci, e Cass. Pen. Sez. 4, n. 2499 in data 08.11.2000, Rv. 219044, Natoli: "Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro, quest'ultimo, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione".
4. Si impone pertanto annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza che diversamente ha deciso. Il giudice terrà conto dei rilievi qui formulati: non si discute più del dissequestro, non contestabile e non contestato, ma quale giudice dell'emesso provvedimento specificherà se lo stesso è stato correttamente eseguito. Se nel frattempo la sentenza assolutoria 24.07.2012 fosse passata in giudicato, interverrà parimenti e comunque in funzione di giudice dell'esecuzione. Se non vi è stato accordo e le parti ancora controvertono sul diritto alla restituzione, potrà sempre rimettere la questione al giudice civile.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013