Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
Qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata restituita all'avente diritto, il terzo che vanta diritti sul bene perde interesse alla impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredibile attraverso incidente di esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2013, n. 32648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32648 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 29/05/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1272
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 2301/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI WA N. IL 29/08/1964 parte offesa;
avverso l'ordinanza n. 4581/2010 TRIB. LIBERTÀ di RIMINI, del 04/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
udito il difensore avv. Maresi Moreno, per il ricorrente che chiede l'accoglimento del ricorso e l'avv. Salsati Fabio che si riporta alla memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 4 dicembre 2012 il tribunale del riesame di Rimini decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse della SIRIO ADRIATICO ldt. riguardante il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini in data 20 luglio 2012 nel procedimento a carico di LI IU indagato, fra l'altro di appropriazione indebita di natanti, fra i quali quello oggetto di sequestro. Il natante sequestrato era stato venduto dalla Rimini Yacht, società collegata all'indagato, che ne aveva la disponibilità perché gli era stato concesso in locazione finanziaria dalla leasing Sammarinese S.p.A., alla IR con contratto in data 16 luglio 2009, contratto onorato dall'acquirente con versamento del prezzo e con trascrizione del natante nel registro maltese con il nome CE Vita. Il Tribunale ritenuto che l'acquisto era avvenuto in buona fede, e preso atto che non poteva essere applicata in assenza di controversia civile instaurato istaurando sulla titolarità del bene, la disposizione dell'art. 324 c.p.p., comma 8, solo la IR aveva ottenuto il possesso del natante, nonostante l'intervento di doppia alienazione sullo stesso bene, annullava il provvedimento di sequestro e disponeva la restituzione del bene alla IR.
Ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore la Sammarinese SpA evidenziando che il procedimento a carico del LI era nato a [...] lei sporta per appropriazione indebita di diverse imbarcazioni, tra le quali quella in argomento che l'indagato era riuscito a vendere a tre società di leasing attraverso artifici raggiri e, in particolare dichiarando falsamente la proprietà del bene e falsificando la documentazione del natante. Faceva presente di essere venuto a conoscenza del procedimento solo a seguito di notifica dell'ordinanza del tribunale del riesame in questa sede impugnata effettuata dalla procura della Repubblica, trattandosi di persone giuridiche interessate alla restituzione del bene. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha dedotto;
1. Violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 1 in relazione per difetto di convocazione all'udienza camerale del 31.1.2013 della Sammarinese persona offesa che avrebbe il diritto alla restituzione del bene. Il ricorrente lamenta che l'avviso dell'udienza non è stato notificato alla parte offesa in violazione dell'art. 127 c.p.p., con conseguente nullità del provvedimento finale adottato dal collegio in esito alla predetta udienza per violazione dei diritti della difesa.
2. Violazione dell'art. 324 c.p.p., con particolare riferimento al comma 8 perché il giudice del riesame avrebbe dovuto rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia, mantenendo il sequestro.
La IR TI TD in data 13.5.2013 depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto del gravame sottolineando la carenza di legittimazione attiva della Leasing Sammarinese Spa alla presentazione del ricorso.
Rilevato che per l'ammissibilità del gravame, deve sussistere l'interesse alla impugnazione, come previsto in via generale dall'art. 568 c.p.p., comma 4, occorre cioè che la eliminazione o la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. Qualora la cosa sottoposta a sequestro, come nel caso di specie, sia stata dissequestrata e restituita all'avente diritto, colui che vanta diritti sul bene perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità del provvedimento il ripristino nella disponibilità del bene. L'eventuale illegittimità del provvedimento potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, che potrà revocare o modificare l'atto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso impropriamente proposto, deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice a quo, che verificherà, sulla base delle prospettazioni dell'istante, anche la propria competenza quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini in qualità di giudice dell'esecuzione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2013