Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
L'annullamento senza rinvio del provvedimento del pubblico ministero di revoca del sequestro preventivo comporta l'obbligo dell'immediato ripristino della misura cautelare, con efficacia "ex tunc" del vincolo di indisponibilità sui beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 11273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11273 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 737
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI LA - Consigliere - N. 032582/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN PA N. IL 09/02/1972;
avverso ORDINANZA del 25/07/2008 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M. che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che nell'ambito del procedimento a carico di LA CO per truffa aggravata in danno di RO CI è stato disposto dal G.i.p. del Tribunale di Roma, in data 12/4/2002, il sequestro preventivo del contratto di cessione di crediti intervenuto il 10/7/2001 fra il CI e la CO e delle somme versate a titolo di canoni di locazione in esecuzione dello stesso, somme dapprima accantonate su conti correnti dei debitori e poi restituite al CI con decreto del P.M. del 22 maggio 2003;
Che la Corte di Cassazione, con sentenza del 30/1/2008 n. 14956, ha annullato senza rinvio il dissequestro operato dal P.M.;
che con successivo decreto 22/4/2008 il P.M. disponeva il versamento delle somme di denaro a carico del CI e l'accantonamento su un libretto di deposito giudiziario a far data dal 30/1/2008, provvedimento, questo, confermato con ordinanza 25/7/2008 emessa dal Tribunale di Roma in veste di giudice dell'esecuzione;
che il ricorso della CO avverso la suddetta ordinanza risulta fondato;
che, dovendosi dare puntuale esecuzione all'originario provvedimento applicativo del sequestro preventivo del 12/4/2002, secondo il dictum della sentenza di questa Corte n. 14956/08 di annullamento senza rinvio del decreto di dissequestro del P.M. 22/5/2003, va ripristinato immediatamente e con efficacia ex tunc il vincolo di indisponibilità delle somme di denaro in giudiziale sequestro, parzialmente restituite alla parte lesa in base a un titolo che è stato, tuttavia, definitivamente posto nel nulla;
che l'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata senza rinvio quanto alla decorrenza dell'obbligo di restituzione a carico del CI, che va fissata a far data dal 12/4/2002 (e non dal 30/1/2008).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza dell'obbligo di RO CI di versare le somme riscosse sul libretto di deposito giudiziario, decorrenza che determina a far data dal 12 aprile 2002.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009