Sentenza 18 settembre 2008
Massime • 1
Avverso il provvedimento di dissequestro adottato in sede dibattimentale non è esperibile il ricorso per cassazione bensì l'appello al tribunale del riesame, che è rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura. (Nella specie la Corte ha convertito il ricorso in appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/09/2008, n. 39913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39913 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2008 |
Testo completo
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39 9 13 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 18/09/2008
SENTENZA
N. 00902 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1. Dott. TERESI ALFREDO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. AMORESANO SILVIO " N. 018413/2008
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA It
4.Dott. MARINI LUIGI 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di LUCCA
nei confronti di:
1) ST RA N. IL 26/06/1937
avverso ORDINANZA del 05/05/2008
TRIB. LIBERTA' di LUCCA
sentita la relazione fatta dal Consigliere SENSINI MARIA SILVIA Juglefusiolette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Passacantando Jug che ha chiesto l'annullamento con revivio.
Udit
i difensor Avv. Svolgimento del Processo
1- Con ordinanza in data 5/5/2008, il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, accogliendo l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 18/2/2005 avanzata
nell'interesse di TI AR - disponeva il dissequestro degli immobili e la loro restituzione alla TI. Il sequestro dei quattro appartamenti era stato disposto nell'ambito del procedimento penale nel quale la TI risultava imputata dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. c.p., 3 n. 8 e 4 n. 7 Legge n. 75/1958 (capo a) della rubrica) e 12
comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 (capo b).
Fatti accertati in Viareggio e Massaciuccoli fino al 14/1/2005. Osservava il Tribunale che il decorso del tempo, lo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale in uno con la documentata esigenza di utilizzazione da parte dell'imputata degli immobili per scopi leciti, facevano venir meno l'attualità del
"periculum in mora" fondante il provvedimento di sequestro. D'altra parte, trattavasi di beni non soggetti a confisca obbligatoria, né risultava avanzata alcuna richiesta di conversione del sequestro in atto (preventivo) in sequestro conservativo.
2- Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica di Lucca, deducendo violazione di legge sotto diversi profili: 1) in primo luogo, il mero decorso del tempo non era di per sé idoneo ad eliminare il “periculum in mora", potendo detta circostanza acquisire valenza solo quando sia accompagnata da altri, comprovati elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione su cui era stato in origine valutato il periculum;
2) violazione di legge laddove si era ritenuto che lo stato di avanzamento dell'istruttoria dibattimentale giustificasse il dissequestro, dimenticando che - nella specie- si trattava di un sequestro preventivo e non probatorio;
3) erronea applicazione della legge anche laddove si era affermato che si doveva procedere a restituzione degli immobili per evitare il loro deteriorarsi a causa dei tempi lunghi, necessari per la definizione del processo, essendo ciò ovviabile con la nomina di un custode con poteri di ordinaria amministrazione e manutenzione dei beni;
4) violazione di legge laddove si era affermato che poteva procedersi alla restituzione dei beni, non trattandosi di beni soggetti a confisca obbligatoria, né
risultando avanzata alcuna richiesta di conversione di sequestro preventivo in sequestro conservativo. In realtà, il sequestro dei quattro appartamenti della TI era stato richiesto dal Pubblico Ministero e concesso dal G.I.P. anche ai sensi dell'art. 321
comma 2 c.p.p. (ovvero come sequestro finalizzato alla confisca), affermando espressamente il Giudice che "gli immobili in questione, in quanto utilizzati per commettere i reati per cui si procede, sono altresi' passibili di confisca”.
Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
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3- I difensori della TI, in data 17/9/2008, depositavano memoria con la quale si instava per la declaratoria di inammissibilità della proposta impugnazione.
Motivi della Decisione
4- Giova premettere che, diversamente da quanto argomentato nell'atto di gravame dal
Procuratore della Repubblica di Lucca, il dissequestro degli immobili venne disposto in favore dell'istante non già dal Tribunale in sede di appello avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 18/2/2005, bensi' dal Tribunale penale di
Lucca, in sede dibattimentale, a seguito di istanza di dissequestro avanzata dai difensori dell'imputata in data 27/3/2008, senza, dunque, che il Tribunale avesse giudicato come organo di impugnazione. Da ciò consegue che avverso il provvedimento di dissequestro
2 come, del resto, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro non è
esperibile il ricorso per Cassazione, sia perché un tale rimedio non è previsto dall'art. 568, comma secondo, c.p.p., che sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze, sia perché nessuna norma di carattere
specifico lo contempla. E', invece, previsto l'appello al Tribunale del Riesame, che è
rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diverso da quello impositivo della misura, che comunque operano in tema di misura cautelare reale (cfr., ex multis,
Cass. Sez. III, 2/7/2008, n. 17782, Bellini;
Sez. III, 6/11/2001 n. 42543, Mazzella;
Sez.
I, 26/9/1997 n. 5320, Perricone).
5- Per il principio generale di conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis", il ricorso proposto va convertito in appello ex art. 322 bis c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, convertito il ricorso in appello ex art. 322 bis c.p.p.,
ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Lucca.
Cosi' deciso in Roma, il 18/9/2008 Il Presidente
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il cons. est.
M. Silvia Suusini 24 OTT. 2008
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