Decreto cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza breve 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 11/12/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01813/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Venaria Reale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Valeria Vivarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
– del provvedimento notificato alla parte ricorrente in data -OMISSIS- contenente il rigetto della richiesta da essa formulata di inserimento in graduatoria di emergenza abitativa – domanda prot. n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile del Settore Politiche Sociali, Casa e Lavoro;
e per quanto occorra e possa, per l’annullamento dei seguenti atti citati nell’atto impugnato e non allegati e per quelli non conosciuti dal ricorrente;
– della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 (prot. n. -OMISSIS-) relativa alla domanda per l’inserimento in graduatoria di emergenza abitativa n. -OMISSIS- presentata in data-OMISSIS-, comunicata in data -OMISSIS-;
– della comunicazione prot. n. -OMISSIS-;
e comunque
– di tutti gli atti e/o comportamenti, anche non conosciuti, presupposti, anteriori e consequenziali e comunque connessi, coordinati ed esecutivi a tutti quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Venaria Reale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NA RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato alla Città di Venaria Reale in data 28.10.2025 la ricorrente ha impugnato il provvedimento datato -OMISSIS-, di rigetto della richiesta di inserimento nella graduatoria di emergenza abitativa (richiesta che era stata dalla stessa avanzata il giorno -OMISSIS-), e gli atti connessi, consequenziali ed esecutivi del suddetto provvedimento (cioè del diniego di inserimento in graduatoria).
Si è costituito in giudizio l’ente comunale, Città di Venaria Reale che, in conformità con il decreto monocratico adottato dal Presidente di questa Sezione il 30.10.2025 (n. 518), in data 4.11.2025 ha depositato in giudizio, tra gli altri documenti, una relazione di chiarimenti, i verbali della Commissione per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale del -OMISSIS- e del -OMISSIS- (allegato n. 7) e l’ultima graduatoria di emergenza abitativa, aggiornata al -OMISSIS-, recante gli inserimenti in graduatoria che si sono succeduti nel tempo e tuttora validi, i punteggi riportati da ciascuno dei partecipanti ammessi e l’oscuramento delle generalità dei soggetti ivi collocati (allegato n. 8), dalla quale si desume che la graduatoria vigente al momento dell’impugnato provvedimento del -OMISSIS- era quella aggiornata al -OMISSIS-.
Nell’odierna camera di consiglio le parti sono state messe a conoscenza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dell’impugnativa derivante dall’omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati, e cioè ad almeno uno dei soggetti inseriti nella graduatoria di emergenza abitativa (la possibile esistenza di controinteressati era già stata prospettata nel decreto cautelare monocratico n. 518 del 30.10.2025).
Occorre infatti tenere conto della natura competitiva del procedimento sfociato nella contestata esclusione, in relazione al numero limitato di alloggi da assegnare.
La mancata notifica del presente ricorso ad almeno uno dei soggetti collocati nella predetta graduatoria di emergenza abitativa, quali controinteressati, comporta l’inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 41, 2° comma, e art. 35, lett. b), c.p.a.; gli interessi dei soggetti collocati nella graduatoria comunale potrebbero, infatti, essere pregiudicati dall’accoglimento del ricorso (cfr in senso conforme T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. V ter, 1.02.2024, n. 1924, che ha dichiarato il ricorso avverso la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati), atteso che la procedura per l’assegnazione degli alloggi destinati all’emergenza abitativa, stante la natura limitata degli immobili a ciò destinati, è necessariamente di natura competitiva (cfr in tal senso T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II-quater, 26.02.2020, n. 2508).
Invero, l'impugnazione dell'atto di esclusione da una procedura comparativa non esime il candidato dal proporre gravame anche avverso la contestuale o sopravvenuta graduatoria finale con notifica ad almeno uno dei controinteressati in essa identificati, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.: la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce una condizione di ammissibilità del ricorso stesso e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento (TAR Lazio, Roma, IV, 17.4.2025, n. 7657).
La mancata indicazione nella graduatoria dei dati anagrafici o della residenza dei soggetti ivi collocati non esclude l’onere del ricorrente di attivarsi per ottenere le informazioni necessarie al perfezionamento della notifica dall’ente comunale (cfr ex multis T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. II bis, 30.07.2021, n. 9106); al contrario, la parte istante non si è adoprata per acquisire i dati necessari alla notifica ai controinteressati, nonostante il riferimento ad essi già espresso nel decreto cautelare monocratico n. 518 del 30.10.2025.
Non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini formulata nell’odierna camera di consiglio (come da verbale), non sussistendo o comunque non essendo stato addotto l’eccezionale presupposto dell’errore scusabile di cui all’art. 37 c.p.a., né la ricorrente ha invocato i presupposti per la proposizione di motivi aggiunti e la connessa necessità di un rinvio della trattazione della causa.
Invero la deducente, benché avvedutasi della graduatoria (cui fanno espresso riferimento la sua istanza e l’impugnato diniego), non ha allegato di aver quantomeno tentato di notificare il ricorso ad un controinteressato né provato di avere chiesto all’Ente pubblico i dati di recapito dei soggetti inseriti in graduatoria, necessari ai fini della notifica dell’impugnativa, con ciò palesando un contegno non improntato ai canoni di diligenza che impongono alla parte ogni sforzo esigibile affinché il giudizio sia instaurato nel rispetto della regola che impone la rituale instaurazione del contraddittorio.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA EL, Presidente
NA RD, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA RD | CA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.