CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2026, n. 20489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20489 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 635/2026 CC - 07/05/2026 R.G.N. 7618/2026 sul ricorso proposto da: LE IV nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 25/09/2025 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21/02/2024, che aveva condannato IV LE alla pena di ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. e 189, comma 6, Codice della strada. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, 5 (-td 11.zé, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notific rdetta . per l'udienza di appello e la conseguente nullità assoluta insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20489 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/05/2026 Il Consigliere estensore 'Auria 2 DEPOSITATO ° L4zr .IL) G ,uclizidL, -.: Gi CO TE CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. Stefano Sartori, peraltro di un diverso Foro (Roma, anziché Padova). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, [...], n.m.; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023, [...], n. m.; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 2. La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. a
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia, per l'ulteriore corso. Oscuramento dati sensibili. Così deciso in Roma, il giorno 07 maggio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 25/09/2025 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 21/02/2024, che aveva condannato IV LE alla pena di ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 590 bis cod. pen. e 189, comma 6, Codice della strada. 2. L'imputata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, 5 (-td 11.zé, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l'omessa notific rdetta . per l'udienza di appello e la conseguente nullità assoluta insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 20489 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/05/2026 Il Consigliere estensore 'Auria 2 DEPOSITATO ° L4zr .IL) G ,uclizidL, -.: Gi CO TE CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l'udienza di appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, avv. Stefano Sartori, peraltro di un diverso Foro (Roma, anziché Padova). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo di affermare che, in tema di notificazione al difensore dell'avviso di celebrazione del dibattimento, nell'ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro aventi nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell'ufficiale giudiziario provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difensore di partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all'imputato di irregolarità cui non ha dato colpevolmente corso: nell'affermare tale principio la Corte ha annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nullità assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da quello effettivamente nominato (Sez. 2, n. 28056 del 10/07/2024, [...], n.m.; Sez. 2, n. 43336 del 15/09/2023, [...], n. m.; Sez. 3, n. 5982 del 12/12/2001, Rubattu, Rv. 221107 - 01; analogo principio è stato affermato con riferimento all'omesso avviso per l'interrogatorio da Sez. 1, n. 28977 del 26/06/2001, Guce, Rv. 219550 - 01). 2. La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall'omessa notifica della citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza con trasmissione atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. a
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia, per l'ulteriore corso. Oscuramento dati sensibili. Così deciso in Roma, il giorno 07 maggio 2026.