CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2026, n. 21545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21545 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 446/2026 CC - 26/03/2026 R.G.N. 42815/2025 sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: AS GO AE nato a [...]( BRASILE) il 03/11/1980 avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21545 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 aprile 2024 il Tribunale di Mantova ha applicato a NC IA AE, sull'accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi cinque, giorni dieci di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda, sostituiti con 332 ore di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura, di proprietà di NC IA, in stato di ebbrezza alcolica determinato dall'uso di sostanze alcoliche, con valori di tasso alcolemico rilevati di 1,81 g/I e 1,90 g/I, in fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Il Tribunale ha, altresì, applicato all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di mesi sei, sospendendone l'efficacia sino all'esito dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada. Nel disporre la sospensione della patente di guida per mesi sei, infatti, il giudice avrebbe perpetrato una palese violazione dell'indicata norma, sia per averne stabilito l'applicazione per una durata inferiore al previsto minimo edittale, pari a un anno, che per non avere poi raddoppiato tale durata, considerato che il veicolo condotto dall'imputato era di proprietà di una terza persona. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore di NC IA AE ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione 4. 2 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando sul punto al Tribunale di Mantova. 2. E', infatti, corretta la doglianza eccepita da parte del ricorrente, osservato che la norma dell'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada prevede che «all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni». Pertanto, stabilendo l'applicazione di una sospensione della patente di guida di mesi sei, il Tribunale di Mantova è, all'evidenza, sceso al di sotto del limite minimo edittale fissato dalla suddetta norma. La durata così determinata, poi, è stata stabilita in ulteriore violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, atteso che, risultando accertato che l'imputato stava conducendo una vettura di proprietà di un terzo in stato di ebbrezza, non è stata data applicazione all'inciso normativo per cui «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata». 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di. guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova, diversa persona fisica. Così deciso in Roma il 26 marzo 2026