Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5832
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Non è idonea ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 cod. civ. secondo comma, l' approvazione della clausola di deroga convenzionale del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo l'ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è necessario che invece essa sia specifica e separata, si da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto.

Per stabilire il foro competente, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva esser adempiuta l' originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l' inadempimento.

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  • 1Inadempimento contrattuale, foro facoltativo, obbligazione originariaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 novembre 2011

  • 2Moduli o formulari: la vessatorietà della deroga al foro del consumatoreAccesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5832
Data del deposito : 14 giugno 1999

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