Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 2
Non è idonea ad integrare il requisito della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341 cod. civ. secondo comma, l' approvazione della clausola di deroga convenzionale del foro contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole, enumerate secondo l'ordine, contenenti condizioni generali di contratto, perché è necessario che invece essa sia specifica e separata, si da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto.
Per stabilire il foro competente, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva esser adempiuta l' originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l' inadempimento.
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- 1. Inadempimento contrattuale, foro facoltativo, obbligazione originariaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 novembre 2011
- 2. Moduli o formulari: la vessatorietà della deroga al foro del consumatoreAccesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5832 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
ha pronuciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
DE ST DIFFUSIONE LIBRO SPA, in persona del Consigliere delegato MAURO CATTERUCCIA, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA 29, presso lo studio dell' avvocato PIETRO RICCI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
STUDIO COMMERCIALE DI RI & DE CA, di RI AL e DE CA SEBASTIANO;
- intimati -
avverso la sentenza parziale n. 469/97 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 15/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/11/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI, con le quali si chiede che la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, in Camera di Consiglio, voglia accogliere il ricorso, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Roma, per effetto della clausola di deroga del foro in via esclusiva, prevista al punto 16 delle condizioni generale di contratto, specificamente approvata ex art. 1341 C.C.; con le pronunce seguenti per legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'associazione professionale Studio commerciale Di BA e De UC convenne in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi la s.p.a. De IN Diffusione del libro, chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione per inadempimento dell'altra parte, con conseguenziali statuizioni restitutorie e risarcitorie, del contratto sottoscritto il 18 aprile 1991 nella propria sede di Fasano, con il quale si era abbonata per cinque anni alla pubblicazione su cd- rom "Il Fiscovideo" e aveva acquistato un lettore ottico, senza però poterne fare poi alcun uso, in quanto la convenuta non aveva eseguito le indispensabili operazioni di "installazione e avviamento del programma", cui si era espressamente obbligata. La società De IN resistette, tra l'altro eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del giudice adito dall'attrice, in quanto: la propria sede si trova a Roma;
in quest'ultima città era stato concluso il contratto, in seguito alla ricezione dell'ordine dello Studio Di BA e De UC e alla sua esecuzione, avvenuta mediante l'affidamento a un vettore della merce;
ugualmente Roma era il luogo di esecuzione, dovendo i pagamenti essere effettuati su conti della società presso istituti bancari o uffici postali della capitale;
comunque era stato convenzionalmente designato dalle parti il foro di Roma, come competente in via esclusiva.
Con sentenza non definitiva del 15 aprile 1997 il Tribunale, premesso che ratione temporis non è applicabile nella specie il criterio di competenza esclusivo e inderogabile del luogo di residenza o di domicilio del "consumatore", stabilito dall'art. 12 del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, ha tuttavia respinto l'eccezione sollevata dalla De IN, ritenendo: che il contratto era stato concluso a Fasano nello studio dell'associazione Di BA e De UC, dove si era recato il rappresentante della De IN, secondo la prospettazione della parte attrice;
che nella stessa località, mediante il versamento di un acconto di lire 826.000, il contratto aveva avuto inizio di esecuzione;
che l'attribuzione della competenza in via esclusiva al foro di Roma non era stata approvata specificamente, in quanto l'ordine conteneva una sola sottoscrizione del committente.
Contro tale sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza la s.p.a. De IN Diffusione del libro. L'associazione professionale Studio commerciale Di BA e De UC non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. Cass. 25 settembre 1996 n. 8465), si deve innanzitutto ribadire ciò che correttamente, nella sentenza impugnata, è stato ritenuto circa l'inapplicabilità, nella specie, del criterio di competenza esclusivo ed inderogabile del luogo di residenza o di domicilio del "consumatore", stabilito dall'art. 12 del d. lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, il quale non opera nelle controversie relative ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, come quello di cui si tratta.
Tra le ragioni addotte dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la cognizione di questa causa esula dalla competenza per territorio del giudice adito dall'associazione professionale attrice, va presa in considerazione per prima, stante il suo carattere assorbente, quella concernente la validità della clausola n. 16 ("Per ogni controversia il Cliente riconosce unico Foro competente in via esclusiva quello di Roma") contenuta nell'ordine dello Studio professionale Di BA e De UC. La pattuizione è stata ritenuta nulla dal Tribunale di Brindisi, nel presupposto che "il contratto in questione reca una sola sottoscrizione e non una duplice sottoscrizione, come espressamente richiesto". Osserva in proposito la società De IN che nel documento, invece, compaiono due distinte firme del rag. AN De UC come rappresentante dello Studio commerciale Di BA e De UC, una delle quali è stata apposta in calce appunto alla specifica approvazione delle clausole "onerose", tra cui è espressamente menzionata anche quella contrassegnata con il n. 16.
Il rilievo della ricorrente, che è stato fatto proprio anche dal Procuratore generale, è esatto, ma non concludente. La scrittura di cui si tratta è stata formata utilizzando un modulo predisposto a stampa, diviso in due sezioni. La prima è una intestazione che comprende, oltre allo spazio da riempire con i dati del committente, cinque riquadri con le descrizioni delle diverse combinazioni di abbonamento/lettore ottico, offerte agli acquirenti del "Fiscovideo". Quella successiva riporta il testo delle clausole contrattuali, seguite dalla formula: "Approvo specificatamente a norma dell'art. 1341 c.c. le clausole 2-3-4-5- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-15 bis-16 delle condizioni di vendita". La prima firma del rag. De UC, che è inserita in uno dei suddetti riquadri, è destinata quindi soltanto alla scelta del corrispondente tipo di abbonamento con lettore ottico. La seconda, in calce al documento, dovrebbe pertanto valere sia come adesione alle clausole che la precedono, sia come specifica approvazione di quelle per le quali tale requisito è richiesto dall'art. 1341 c.c. Ma ciò non soddisfa le prescrizioni della norma, per la cui osservanza è necessaria una sottoscrizione autonoma e distinta, ulteriore rispetto a quella riferibile all'intero contratto: "La specifica approvazione scritta richiesta dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole contrattuali onerose (nella specie clausola compromissoria) deve essere effettuata mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella in calce alle condizioni generali del contratto predisposto dall'altra parte, senza che sia necessario peraltro, che la sottoscrizione segua una letterale enunciazione della clausola stessa, essendo sufficiente che tale sottoscrizione sia apposta dopo una indicazione idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore. Pertanto, l'esigenza di specifica approvazione delle predette clausole non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui il contraente per adesione apponga un'unica firma in calce al contratto predisposto dall'altro contraente, anche se immediatamente dopo una dichiarazione di approvazione di dette clausole" (Cass. 9 dicembre 1997 n. 12455). D'altra parte, una formula come quella sopra trascritta, che rinvia a tutte le pattuizioni tranne una, comprese quelle che non richiederebbero di essere approvate specificamente, indicandole soltanto con il loro numero d'ordine, non può essere considerata in linea con il disposto dell'art. 1341 c.c., il quale esige che "ciascuna delle clausole da approvare sia chiaramente individuata e richiamata in modo che si abbia la certezza che l'obbligato sia stato posto in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata. Non risponde alla suddetta esigenza la generica dichiarazione di aver preso conoscenza delle clausole contrattuali e di approvarle tutte" (Cass. 17 marzo 1998 n. 2849). Sostiene la ricorrente che comunque la menzionata clausola n. 16 dell'ordine, che designa come "unico Foro competente in via esclusiva quello di Roma", in realtà non ha alcuna efficacia derogatoria, poiché anche applicando gli ordinari criteri del forum rei, del forum contractus e del forum destinatae solutionis, si perviene allo stesso risultato: la capitale è il luogo non solo della sede della stessa società De IN, ma anche quello della conclusione del contratto (avvenuta con la spedizione della merce, ai sensi degli art. 1327 e 1510 c.c.) e della sua esecuzione (da effettuare mediante i pagamenti rateali del prezzo della pubblicazione e del lettore ottico, per mezzo di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali).
L'assunto non è fondato.
L'obbligazione "dedotta in giudizio", che a norma dell'art. 20 c.p.c. radica la competenza del giudice del luogo "in cui è sorta o deve eseguirsi", è quella posta dall'attore a fondamento della sua domanda e quindi, nel caso di azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., quella corrispondente alla prestazione che si assume essere mancata (o non esattamente compiuta: "In tema di competenza territoriale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, quella originaria rimasta inadempiuta":Cass. 14 ottobre 1993 n. 10169). Incongruamente, pertanto, a fini dell'individuazione del luogo di adempimento, la ricorrente ha fatto riferimento al pagamento delle rate del prezzo del "Fiscovideo". Occorre invece avere riguardo alla "installazione e avviamento del programma", cui la società De IN si era impegnata e che secondo l'associazione professionale Di BA e De UC non è stata effettuata, rendendo del tutto inutilizzabili il lettore ottico e i cd-rom periodicamente inviati dalla casa editrice: obbligazione che evidentemente doveva essere adempiuta a Fasano nello studio della committente, trattandosi di "interfacciare" il suo computer con la nuova periferica, nonché di rendere operativo il software necessario per poter accedere al contenuto dei dischi.
Esclusa pertanto Roma come foro convenzionale esclusivo e individuata Brindisi come luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, resta assorbita la questione circa l'ubicazione del forum contractus.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Non vi è da provvedere sulle spese di giudizio, non avendo l'associazione professionale Studio commerciale Di BA e De UC svolto attività difensiva in questa sede.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 20 novembre 1998.