Sentenza 10 giugno 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni personali ha riferimento alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore prestanza fisica dell'agente, salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione. (Nella fattispecie, la vittima della rapina era portatrice di "handicap").
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2009, n. 29499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29499 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/06/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 2744
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 6099/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HA AL nato il [...];
avverso la sentenza del 29/11/2008 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonello Mura che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
Con sentenza del 25/11/2008, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Verona in data 16/6/2008 con la quale HA AL era stato ritengo responsabile dei delitti di rapina aggravata e resistenza al personale della Questura e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 900,00 di multa.
Avverso la suddetta Sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la Violazione degli artt. 190, 192 e 194 c.p.p. e art. 61 c.p., n. 5 e art. 628 c.p., comma 3 sotto i seguenti profili:
1. in modo illegittimo la Corte territoriale aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale privando, così, esso ricorrente, di prove a proprio favore e basando il giudizio solo sulle prove fornite dall'accusa;
2. non era configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5 perché l'aver commesso il fatto in tempo di notte, non pose in posizione di minorata difesa la Parte offesa;
3. non era configurabile neppure l'aggravante di all'art. 628 c.p., comma 3 perché la "semplice partecipazione al reato di due persone non integra di per sè l'aggravante in questione";
4. la Corte non aveva vagliato attentamente le dichiarazioni della parte offesa.
DIRITTO
Ad 1 (rinnovazione dibattimento): sul punto va osservato quanto segue:
- in via di diritto, con giurisprudenza consolidata, alla quale si ritiene di dovere dare continuità, questa Corte ha stabilito due principi ossia che: a) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto del tutto eccezionale;
b) ad essa si deve procedere soltanto quando la parte si offre di provare fatti rilevanti e decisivi tanto che il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti: ex plurimis Cass.22/4/2000 Ced 216532 - Cass. 3458/2006 Ced 233391;
- la Corte territoriale, fattasi carico dello specifico motivo di gravame, ha disatteso la richiesta osservando, preliminarmente, come dato di fatto pacifico, "che l'imputato era alla guida del veicolo rubato alla persona offesa, fermandosi solo perché costretto dalla manovra di una seconda autopattuglia di polizia, e mentre era alla guida ha tentato di investire l'agente che gli aveva, da terra, intimato l'alt". Partendo da questo indiscutibile dato probatorio, la Corte ha poi ritenuto inverosimile la versione difensiva secondo la quale l'imputato "sarebbe salito sul veicolo su invito dell'altro andando a collocarsi nel bagagliaio per dormire, in quanto l'altro doveva passare a prendere una ragazza, e nel frattempo la persona offesa - legittimo proprietario del mezzo - sarebbe sceso spontaneamente dal veicolo". La Corte ha, quindi, concluso che le testimonianze dedotte (vertenti Sulla descrizione delle modalità dell'accaduto nonché sulla compatibilità delle condizioni dell'imputato con la guida dell'autovettura e sull'incontro tra imputato e persona offesa) dovevano ritenersi irrilevanti e comunque smentite dalle modalità con le quali il fatto si era svolto e percepito direttamente dagli agenti di Polizia;
- la suddetta decisione, alla luce dei consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, non si presta, pertanto, ad alcuna censura perché la Corte territoriale, con motivazione ampia e coerente con gli evidenziati elementi probatori, ha correttamente ed insindacabilmente ritenuto che le prove dedotte erano del tutto irrilevanti rispetto al chiaro ed univoco (nonché incontestato) quadro probatorio (imputato alla guida dell'auto). Ad 2 (aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5): sul punto va rilevato: come risulta dal capo d'imputazione, l'aggravante è stata contestata perché la rapina fu compiuta "di notte ed ai danni di persona portatrice di handicap psichico";
- di conseguenza, deve ritenersi che l'aggravante è stata correttamente contestata atteso che "in tema di circostanze, l'aggravante della minorata difesa (art. 61 c.p., n. 5) si ha quando l'agente approfitta di circostanze a lui favorevoli di tempo, di luogo o di persona, da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione esistente, agevolato in concreto la commissione del reato. Le circostanze "di persona" vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore prestanza fisica dell'agente, salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione": Cass. 6848/1991 ced 187649;
Ad 3 (aggravante di all'art. 628 c.p., comma 3): anche la suddetta censura è manifestamente infondata alla stregua di quella giurisprudenza di legittimità, alla quale si ritiene di dover dare continuità, secondo la quale l'aggravante delle più persone riunite, prevista per la rapina dall'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1, è applicabile quando ricorre la simultanea presenza di almeno due compartecipi e la violenza o minaccia sia posta in essere anche da uno soltanto di essi e, quindi, a fortiori, quando l'azione è commessa da due soggetti: Cass. 1041/1983, Riv. 159341 - Cass. 9005/1984 - Cass. 7521/1986, Riv 173406;
Ad 4 (parte offesa): non è vero che la Corte territoriale non abbia valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. Al contrario (cfr pag. 3) l'ha esaminata e ritenuta attendibile alla luce degli evidenziati riscontri esterni.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000,00.
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009