Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
In tema di furto possono concorrere la circostanza aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede e quella comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie concernente il furto, da parte di un infermiere, di un orologio di valore sottratto a persona ricoverata in ospedale nel corso di un intervento chirurgico).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 33682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33682 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 05/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1744
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 40908/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CE, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Genova del 26.5.2009;
È presente l'avv. Tonani Pasquale del Foro di Genova difensore di fiducia del Minunno;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. CE Mauro Iacoviello) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Il difensore chiede l'annullamento della sentenza. IN FATTO
In data 26.5.2009 l'infermiere CE NO è stato condannato dalla Corte d'Appello di Genova, a seguito di appello del Procuratore Generale di Genova avverso la decisione liberatoria del Tribunale (che aveva derubricato il fatto ai sensi dell'art. 647 c.p. e disposto il proscioglimento per difetto di querela) quale autore del furto di orologio Rolex, detenuto al polso dalla degente Hardouin di Gallese, ricoverata per un intervento chirurgico. Avverso la decisione ha interposto ricorso la difesa dell'imputato dolendosi:
- della carenza e dell'insufficienza della motivazione e dell'erronea applicazione della legge penale nell'avere riscontrato prove a carico del ricorrente affidandosi ad illazioni;
- della carenza di motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7;
- della carenza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. IN DIRITTO
Il primo motivo si presenta inammissibile nella parte in cui richiede una nuova valutazione dei dati istruttori acquisiti e prospetta una loro lettura alternativa (oltretutto, come segnalato dal PG. all'odierna udienza, introducendo elementi di fatto indimostrati, quali la presenza del prevenuto ad un primo intervento). D'altra parte è dato incontroverso che il prevenuto si impossessò dell'orologio che era stato detenuto dalla vittima del reato (del che egli è confesso) e logico e plausibile è il rilievo fornito alla coincidenza temporale della sua presenza al momento in cui la donna fu operata in stato di incoscienza da anestesia (Sent, pag. 2). Non si tratta, dunque, di illazioni, ma di deduzione ragionevole: nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.
La decisione ricorda che - come recita la formale incolpazione - la donna fu spogliata del monile, mentre si trovava in sala operatoria, ove pure era presente l'infermiere NO, addetto alle fasi dell'anestesia. Il gravame del PG. non pose in discussione le aggravanti, sì che il tema fu implicitamente dedotto senza pretesa di specifica motivazione (nè, al riguardo, il NO muove contestazione in fatto). È, d'altra parte intuitivo, che la persona, posta in stato di incoscienza, esponga per necessità alla pubblica fede il bene, ancorché esso sia detenuto indosso, osservazione che non suppone peculiare argomentazione giustificativa. Il quesito che, invece, deve proporsi è la possibile convivenza delle due aggravanti, quella prevista dall'art. 625 c.p., n. 7 (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella di cui all'art.61 c.p., n. 5 (minorata difesa). Questa Corte ha già fornito risposta positiva al riguardo (Cass., 25 gennaio 1988, Berlingeri, CED 180862) in quanto la prima fattispecie concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di situazioni capaci di determinare uno stato di minorata difesa e quindi di facilitare l'impresa delittuosa. Anche per questo riguardo la pronuncia, seguendo una corretta lettura giuridica, non presta fianco a censura di legittimità.
Fondato, invece, è l'ultimo motivo circa la misura della pena inflitta: a seguito del riconoscimento, in via di equivalenza, delle circostanze aggravanti generiche, non si rinviene adeguata giustificazione nella fissazione della pena/base, indicata in misura assai discosta dal minimo edittale (anni 2 di reclusione, assai elevato se raffrontato ai parametri stabiliti dall'art. 624 c.p., norma di riferimento dopo l'attuato bilanciamento delle circostanze del reato). Pertanto, il mero richiamo all'art. 133 c.p. o la tacitiana annotazione di "pena equa" (Sent., pag. 3) non adempiono all'onere della adeguata motivazione nella determinazione della pena, poiché non spiegano le ragioni del trattamento sanzionatorio indubbiamente assai severo. Pertanto, la sentenza viene annullata al riguardo per migliore giustificazione in merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nel solo punto del trattamento sanzionatorie e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova, per nuovo giudizio su di esso.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010