Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
È illegittima la pronuncia della Corte d'appello che, in sede di rinvio, rigetti immotivatamente una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale determinata da una carenza di attività difensiva posta in essere senza colpa dell'imputato nel precedente grado di giudizio. (Fattispecie in cui l'appellante aveva presentato una richiesta di rinnovazione dibattimentale per offrire una prova sulla sussistenza dello stato di necessità, resa impossibile in primo grado per la mancata conoscenza della fissazione del giudizio dovuta a responsabilità del difensore di fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 10542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10542 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1890
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 16971/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'NG IU n. a Roma il 7.4.1969;
contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa il 3.11.2009;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. Liserre G., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 4 febbraio 2006, il Tribunale di Roma dichiarò SE D'EL colpevole del reato di cui all'art.633 cod. pen. per avere abusivamente occupato un appartamento di proprietà dello IACP.
2. La sentenza confermativa di tale pronuncia, emessa dalla Corte d'appello il 1 dicembre 2006, fu annullata dalla Corte di cassazione (sent. n. 35580 del 27.6.2007) con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio.
2.1. In punto di diritto, la Corte di cassazione affermò che, ai fini del possibile riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di "danno grave alla persona" può essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 Cost., anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev'essere ricompreso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona, fermo restando, peraltro, che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" importa la necessità di una più attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate.
2.2. In applicazione di tali principi, la Corte annullò con rinvio, per essere stata "totalmente omessa qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi, sia al fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti della necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola".
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in data 3 novembre 2009, ha confermato la sentenza di primo grado, ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, il quale, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la risoluzione n. 11/1975 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul diritto dell'imputato a partecipare al processo, che implica la necessità di sua conoscenza effettiva dell'esistenza del processo, denuncia l'inosservanza dell'art. 627 c.p.p., comma 3 per avere il giudice di rinvio eluso gli obblighi che gli derivavano dalla sentenza rescindente e rigettato con motivazione apparente la richiesta rinnovazione del dibattimento, già avanzata con l'atto d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudice d'appello ha operato la sua valutazione, peraltro alquanto apodittica, sulla base degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, dopo avere rigettato la richiesta rinnovazione del dibattimento sull'assunto che nella patologia del rapporto fiduciario tra il difensore di fiducia domiciliatario e l'imputata non può avere alcun significativo rilievo nello svolgimento del procedimento in esame, che deve ritenersi del tutto regolare a seguito delle rituali notifiche all'imputata presso il domicilio eletto dei difensore".
Tale sbrigativa motivazione, nel caso in esame, non può condividersi, posto che, con la sentenza rescindente pronunciata dalla Corte di cassazione, era stato devoluto al giudice d'appello proprio il compito di verificare in fatto "le effettive condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi", nonché "la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti della necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola". La richiesta di rinnovazione dibattimentale era stata finalizzata dall'appellante precisamente a provare la sussistenza dello stato di necessità, prova che non era stata possibile offrire in primo grado a causa della dedotta ignoranza dall'imputata della fissazione del giudizio per responsabilità del difensore fiduciario. La "patologia" di tale rapporto, riconosciuta dalla sentenza impugnata, avrebbe dovuto stimolare il giudice d'appello a farsi carico di tale situazione, senza opporre considerazioni meramente formali.
3. In proposito vanno richiamati gli insegnamenti della Corte europea dei diritti umani (cfr. sentenza 9.4.1984, Goddi c/ LI, 24. 111.1993, Imbrioscia c/ Svizzera, 27.4.2006, Sannino c/ LI;
18.1.2007, Hany e/LI), secondo cui il giudice ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell'imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione (Cass. Sez. 6, n. 35149/2009, Rv. 244871). E ciò tanto più quando la lamentata carenza difensiva sia avvenuta nel corso di un processo contumaciale, per il quale la giurisprudenza della Corte Edu ha stabilito che l'ordinamento interno deve offrire alle persone condannate in absentia un concreto ed effettivo rimedio al fine di assicurare la realizzazione effettiva del diritto alla riapertura del procedimento penale in conformità ai principi di protezione dei diritti enunciati nell'art. 6 Cedu.
Tale principio, per quanto affermato nella sentenza VI c. LI ( 56581/00 del 1.3.2006) con riferimento alla garanzia di riapertura del procedimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza contumaciale, non può essere pretermesso nella valutazione di una richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello derivante da carente attività difensiva senza colpa dell'imputato.
4. Come è noto, le indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti umani sono da ritenere vincolanti, sussistendo in capo al giudice nazionale l'obbligo di applicare e interpretare le norme interne - entro i limiti nei quali ciò sia permesso dal testo delle medesime - in modo conforme alle norme della CEDU,
nell'interpretazione della Corte di Strasburgo cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri della Convenzione (ex plurimis, Corte cost. n. 349/2007; n. 236/2011).
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio, in cui la Corte d'appello (precisamente una sezione diversa da quelle che hanno emesso le precedenti pronunzie) dovrà fare applicazione dei principi di diritto sopra indicati, nonché di quelli espressi dalla sentenza di questa Corte (seconda sezione penale) n. 35580 del 26 settembre 2009.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012