Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Il vizio della sentenza consistente nella mancata assunzione di una prova decisiva, di cui all'art. 606, comma primo, lettera d) cod. proc. pen., si sostanzia in un "error in procedendo", che rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della decisione, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa statuizione. La valutazione in ordine alla decisività della prova va quindi compiuta in concreto, apprezzando se i fatti dalla parte indicati siano tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/11/1998, n. 13543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13543 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 18.11.1998
1.Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MACRÌ GIOVANNI " N. 1247
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 31893/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SO OR n. il 09.09.1943
avverso sentenza del 23.02.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 23 febbraio 1998, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 6 maggio 1996 dal tribunale della stessa città, sostituiva la pena inflitta a SO RE con mesi otto di semidetenzione per aver concorso "in Palermo, il giorno 8 aprile 1993, al fine di impedire la libera circolazione ferroviaria e comunque di creare difficoltà al libero traffico nella sede ferroviaria, ostruito ed ingombrato, mediante assembramento;
la linea ferroviaria, in corrispondenza della stazione FF.SS. di Brancaccio di Palermo".
Sulla falsariga della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni vengono condivise in toto, la corte territoriale ribadisce in primo luogo che il reato di blocco ferroviario è un reato di pericolo presunto, in cui non occorre la realizzazione del pericolo ipotizzato, a nulla rilevando che la manifestazione si sia svolta in maniera assolutamente pacifica posto che il requisito della pacificità non elimina l'antigiuridicità del fatto ed apparendo del tutto infondata la tesi che il blocco si determinò per effetto di una autonoma iniziativa da parte dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. La corte di merito confermava inoltre la legittimità del riconoscimento operato dal teste LE sulla base di ricognizioni fotografiche, tenuto conto della impossibilità di effettuare una ricognizione formale degli imputati, nessuno dei quali peraltro aveva mai contestato di essersi trovato sul posto. Per quanto riguarda la posizione specifica del RU, i giudici palermitani ritenevano non fondata l'avanzata richiesta di rinnovazione del dibattimento, ribadendo che i testimoni esaminati avevano indicato tra le persone fotografate come loro unico rappresentante sindacale tale AM CO, e non anche il RU, che non risultava far parte della delegazione sindacale che ebbe a condurre le trattative con i dirigenti dell'azienda. II. Ricorre per cassazione il RU tramite i suoi difensori, deducendo, sotto il profilo della mancata ammissione di una prova decisiva ai fini del giudizio e della carenza di motivazione, che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la rappresentanza sindacale non era limitata al solo AM (assolto in primo grado), ma andava estesa ad altri lavoratori, tra i quali l'odierno ricorrente. Appariva indispensabile perciò, secondo il difensori, accertare l'identità degli altri componenti della delegazione che fece la spola tra i lavoratori riuniti presso la stazione Brancaccio e le autorità impegnate nella negoziazione, verificando se il RU fosse stato o meno delegato dai suoi compagni a condurre le trattative. La sentenza impugnata era inoltre censurabile, essendosi limitata a riprendere le argomentazionì della sentenza di primo grado, omettendo di affrontare, le specifiche doglianze della difesa, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla identificazione degli elementi costitutivi del reato contestato, sia in ordine all'apporto materiale e psicologico di ciascuno degli imputati, sia infine in ordine alla applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto (di sciopero).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
L'art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p. prevede, tra i motivi di ricorso per cassazione, la denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte a norma dell'art. 495 comma 2 dello stesso codice, che consacra il c.d. "diritto alla controprova". L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della sentenza, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere quindi compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
Nella vicenda in esame, la difesa del ricorrente si duole della mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale nel giudizio di appello al fine di esaminare i testi IS e AM e l'imputato AM (assolto in primo grado), per accertare se il loro assistito facesse o meno parte della delegazione sindacale impegnata nella negoziazione. Trattandosi di testimoni già ampiamente escussi durante il dibattimento di primo grado, la corte ha rigettato l'istanza, motivando che IS e AM, insieme col LE, avevano concordemente affermato che l'unico rappresentante sindacale identificato attraverso le fotografie era il AM, senza fare altri nomi. Così motivando, la corte di merito ha fatto da un lato corretta e puntuale applicazione della norma dell'art. 603 c.p.p., che configura la rinnovazione del dibattimento in appello come un istituto di carattere eccezionale, al quale il giudice può far ricorso solo quando ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, e dall'altro ha preso atto che, in virtù delle regole che disciplinano l'ammissione e l'assunzione delle prove nel vigente codice di rito, la parte (il RU) aveva rinunciato tacitamente ad esercitare il suo diritto alla prova, non rivolgendo domande ai testi su circostanze che lo riguardavano (Cass., Sez. I, 28 aprile 1997, Donato, in Cass. pen. mass. ann., 1998, m. 674, p. 1129). Ne deriva che va esente da critiche la sentenza in esame, che indica in maniera logicamente accettabile i motivi per i quali la riapertura dell'istruzione dibattimentale non è stata reputata necessaria o in ogni caso si appalesava inidonea ad apportare elementi utili a contribuire alla formazione del convincimento del giudice.
Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, ove viene dedotta una presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata, le cui argomentazioni sarebbero prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività. Per la verità non si riesce a comprendere il senso della doglianza, posto che la corte di merito non ha tralasciato di esaminare (fornendo anche una risposta esauriente) nessuna delle obiezioni mosse dalla parte, con specifico riferimento agli elementi costitutivi del reato di blocco ferroviario, alla impossibilità di configurare nella specie la scriminante di cui all'art. 51 c.p. e ai criteri seguiti nell'identificazione di ciascun imputato: il tutto facendo espresso richiamo ai principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale. È pacifico che, in caso di contrasto tra diritti di libertà ugualmente garantiti dalla Costituzione, qualora sussiste una norma penale che traduce in illecito il mancato rispetto dell'esercizio di uno di essi, il limite tra i due diritti opera nel senso che l'esercizio del diritto non può escludere automaticamente la possibilità di ogni condotta dell'agente, così comportando il sacrificio del primo:
contrariamente all'assunto del difensore, quindi, la libertà di riunione o di manifestazione, garantita dall'art. 17 e 21 della Costituzione, non può sopravanzare, disapplicandolo, il precetto penale contenuto nell'art. 1 d.lg.lt. n. 66/1948, che prevede il reato di blocco stradale, posto a garanzia della libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 Cost. (Cass., Sez. I, 11 aprile 1994, Cermosino;
Id., Sez. II, 18 dicembre 1978, Calvo, in Giust. pen., 1979, II, 688).
Parimenti legittima deve ritenersi l'esplicito richiamo operato dalla corte di merito alla motivazione della sentenza di primo grado, avente ad oggetto le medesime questioni, di relatio interna, espressione dell'iter logico seguito dal giudice della decisione Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998