Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la confisca di un fucile a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 30, lett. h), trattandosi di ipotesi non richiamata dal predetto art. 28).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 34944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34944 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 09/07/2015
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2894
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 49203/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE NR N. IL 13/03/1944;
avverso la sentenza n. 2665/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 22/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI LUCA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. STUDÀ C. in sost. Avv. BOSIO E.. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 22/4/2014 ha affermato la responsabilità penale di IE EN per il reato di cui al L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h), per aver abbattuto due esemplari di pispola, uccelli la caccia dei quali non è consentita, in Prevalle, il 9/10/2010 e lo condannava, pertanto, alla pena dell'ammenda, disponendo, altresì, la confisca di quanto in sequestro, ivi compresa l'arma utilizzata per l'attività venatoria.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca dell'arma, legittimamente detenuta, che non sarebbe consentita al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla L. n. 157 del 1992, art. 28. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati. Va premesso che il ricorrente non pone in discussione la ricostruzione dei fatti e la conseguente affermazione di responsabilità penale, limitandosi a censurare, fondatamente, per le ragioni che verranno di seguito esposte, la sola confisca dell'arma, che il giudice del merito ha disposto ai sensi dell'art. 240 c.p.. La questione prospettata a questa Corte è stata ripetutamente esaminata, giungendo a conclusioni univoche, che pare opportuno ricordare, richiamando testualmente i contenuti di una precedente decisione (Sez. 3^, n. 11407 del 14/2/2013, Zucal, Rv. 254941) che lo stesso ricorrente menziona.
2. La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, comma 2, dispone che, in caso di condanna per le ipotesi di reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), le armi ed i mezzi di caccia siano in ogni caso confiscati.
Si tratta, come chiaramente emerge dal tenore della disposizione, di confisca obbligatoria.
Il successivo art. 30 stabilisce poi, al comma 3, che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi". Delle due disposizioni richiamate questa Corte ha fornito, nel tempo, una uniforme interpretazione, rilevando come la norma preveda espressamente la confisca solo in caso di condanna e per le ipotesi di reato esplicitamente indicate.
Con un prima decisione (Sez. 3^, n. 15166 del 28/1/2003, Filippone Giuseppe, Rv. 224709), infatti, veniva chiarito che il richiamo operato dal legislatore alla disciplina delle armi non ha natura di rinvio in senso tecnico, tale da determinare un collegamento sanzionatorio tra la normativa sulla caccia e quella in materia di armi trattandosi, al contrario, di una mera precisazione finalizzata ad eliminare ogni dubbio in merito alla possibilità di concorso tra i reati previsti dalle diverse disposizioni, facendo salvo il solo principio di specialità.
E proprio sulla base del rapporto di specialità intercorrente tra la disciplina venatoria e quella sulle armi veniva esclusa la possibilità di applicare il combinato disposto degli artt. 240 cpv. c.p. e L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, in forza del quale può disporsi la confisca anche in assenza di una pronuncia di condanna quando trattasi di reati concernenti le armi.
Successivamente si è specificato che, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, non è possibile procedere alla confisca delle armi in applicazione della L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, in quanto tale disposizione è riferita ad altre,
diverse, ipotesi di reato (Sez. 3^, n. 27265 del 8/6/2010, De Meio, Rv. 247930; Sez. 3^, n. 6228 del 14/1/2009, Mecucci, Rv. 242744; Sez. 3^, n. 43821 del 16/10/2008, Gioffredi, Rv. 241680). Si osservava inoltre, nella richiamata sentenza 11407/2013, che la detenzione di un fucile da caccia non è vietata in modo assoluto, essendo la stessa possibile previa autorizzazione, ne' detta arma costituisce una cosa intrinsecamente pericolosa.
Si ribadiva, conseguentemente, il principio secondo il quale l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente ma utilizzate per commettere reati venatori è quella di cui all'art. 28, secondo comma Legge 157/92, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni espressamente indicate.
3. Alle medesime conclusioni è giunta, successivamente, altra pronuncia di questa Corte (Sez. 3^, n. 7390 del 7/1/2015, P.M. in proc. Lattanzi, Rv. 262420) ove si è ritenuto infondato il ricorso con il quale il Pubblico Ministero sosteneva che, pur non contemplando il menzionato art. 28, comma 2, la confisca obbligatoria dell'arma in relazione all'art. 30, lett. h), sarebbe comunque possibile la confisca facoltativa ex art. 240 c.p.. Nel respingere tale soluzione interpretativa, la richiamata decisione ha ricordato quanto rilevato nelle pronunce sopra menzionate, peraltro escludendo che altre decisioni (Sez. 3^, n. 26799 del 3/3/2011, Bellabarba, Rv. 250599; Sez. 3^, n. 26837 del 22/4/2004, Fionda, Rv. 229057) siano pervenute a conclusioni diverse, osservando che il richiamo, limitato alla sequestrabilità delle armi (sempre possibile per tutti i casi contemplati dall'art. 30, secondo quanto previsto dall'incipit del comma 2 dell'art. 28), risulta indicativo della consapevolezza circa la specifica regolamentazione della confisca, non colmabile attraverso il richiamo alla previsione dell'art. 240 c.p.. Nel far ciò, la ricordata decisione osserva come, accedendo ad una diversa lettura delle norme richiamate, la specifica disciplina dettata dalla legge sulla caccia verrebbe elusa con esiti addirittura opposti alla chiara volontà del legislatore.
4. I principi sopra riportati sono pienamente condivisi dal Collegio, che intende pertanto ribadirli.
Ne consegue che la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, che dunque deve essere eliminata, disponendo la restituzione dell'arma in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del fucile, confisca che elimina.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2015