Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 18823
CASS
Sentenza 30 marzo 2016

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.

Commentari2

  • 1PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022

    E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020 trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale: al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza, nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 …

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  • 2Processo penale: inammissibile il deposito telematico della lista testi
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 marzo 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 18823
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18823
Data del deposito : 30 marzo 2016

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