Sentenza 30 marzo 2016
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio proposto mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen., sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC.
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- 1. PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020 trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale: al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza, nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 …
Leggi di più… - 2. Processo penale: inammissibile il deposito telematico della lista testiAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 marzo 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2016, n. 18823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18823 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2016 |
Testo completo
1 88 23/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 538/2016 Dott. CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO N. 36202/2015 - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANDATO RAMONA N. IL 27/07/1983 avverso il decreto n. 51/2014 GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO, del 09/07/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Freadicelli, che he chiesto dichiararsi nammissibile il ricorso perché presentato dopo la scadenze del vermine. Udit i difensor Avv.; 1 RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice di Pace di Campobasso, con provvedimento del 9.7.2015, noti- ficato il 10.7.2015, revocava l'ammissione al gratuito patrocinio disposta in favo- re di Mandato Ramona, a seguito di nota dell'Agenzia delle Entrate.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione Mandato Ramona, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessa- ri per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: • Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche: violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 76, 92 e 112 DPR 115/2002 e dell'art. 3 TUIR. • Violazione dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà o ma- nifesta illogicità della motivazione. La ricorrente deduce l'esistenza di un macroscopico errore nella valutazione dei redditi 2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'ufficio, infatti, invece di considerare solo il reddito imponibile ai fini Irpef del nucleo familiare avrebbe considerato anche il reddito percepito dal coniuge a titolo di pensione di invalidità e, pertanto, non rientrante nella base imponibile e non computabile ai fini della sussistenza delle condizioni reddituale per l'ammissione. La ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Sezione con la quale si stabilisce che il reddito, cui far riferimento, al fine dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è il reddito imponibile al netto degli oneri deducibili. Chiede, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato con ogni altro con- sequenziale provvedimento.
3. Il P.G. presso questa Corte Suprema ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte rilevando l'inammissibilità del ricorso perché presentato dopo la scadenza del termine, chiedendo, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
2. Ai sensi dell'art. 113 DPR 155/2002 il ricorso avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio va proposto nel termine di 20 giorni. 2 Nel caso di specie, la ricorrente, come dalla stessa dichiarato, ha ricevuto la notifica del decreto in data 10.7.2015 ed ha proposto ricorso in data 31.7.2015, come da timbro di deposito in cancelleria, apposto sul frontespizio del ricorso, ol- tre il termine di venti giorni dalla notifica. Il computo, infatti, segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno della ricevuta notifica, che è quello iniziale, non si computa, venendo i venti giorni a scadere il 30.7.2015, che era un giovedì.
3. Va rilevato che la ricorrente documenta come, il giorno precedente quello in cui poi ne ha effettuato il deposito presso la cancelleria del giudice procedente, 30.7.2015, e quindi quando era ancora nel termine, aveva trasmesso copia del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (cosiddetta P.E.C.), dal proprio indi- rizzo m.assuntabaranello@pec.it a quello di posta certificata del Giudice di Pace di Campobasso (gdp.campobasso@giustizia cert.it), con ricevuta di accettazione alle ore 19.03.41. Tale forma di inoltro dell'impugnazione, tuttavia, non produce alcun effetto. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare, ancora di recente, e va qui ribadito che, in materia di impugnazioni, vige il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso, in quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di inammissibi- lità, con la conseguenza che la presentazione dell'impugnazione con mezzi diver- si da quelli previsti dalla norma (in quel caso a mezzo telefax) è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita dalla legge (così sez. 1, n. 16356 del 20.3.2015, Piras, rv. 263321. In una fattispecie in tema di motivi nuovi rela- tivi a ricorso per cassazione). In altra pronuncia è stata ritenuta inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso della posta elettronica certificata (c.d. PEC), in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplina- te dall'art. 583 cod. proc. pen. esplicitamente indicato dall'art. 309, comma - quarto, a sua volta richiamato dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. -e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipol- lenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (così sez. 5, n. 24332 del 5.3.2015, Pmt in proc. Alamaru e altri, rv. 263900). 3 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 30 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isa Vincenzo Pezzella, M MA DI E R P S T R O C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAG. 2016 IL CANCELLORE Patrizia Di Laurenzio