Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
L'assunzione di una prova può ritenersi decisiva, e quindi la mancata acquisizione di essa integra violazione rilevante sotto il profilo dell'art.606, comma 1, lett.d), cod.proc.pen., solo se abbia, in una valutazione "ex ante" che il giudice di merito deve necessariamente operare, la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili, nel senso che, ove l'assunzione sia richiesta dall'imputato, la stessa abbia l'attitudine ad infirmare i dati favorevoli all'accusa, convalidando, ad esempio, l'alibi difensivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/1999, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 17/11/1999
1. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere SENTENZA
2. " Nicola Bottalico " N. 1479
3. " Michele Besson " REGISTRO GENERALE
4. " Donato Danza " N. 26811/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IS RE, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania in data 8.2.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Donato Danza
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore, avv. Franco Coppi del foro di Roma, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
La Corte di Assise di Appello di Catania, con sentenza dell'8.2.1999, confermava quella della Corte di Assise della stessa città in data 9.3.1998, con la quale RE IS era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis, commi 1, 2, 3 e 4 c.p., per aver fatto parte, unitamente ad altre persone, di una associazione promossa da RE RA e RE EL, organizzata e diretta da IO CE, NN NT e IN Di NO, finalizzata, mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà, alla commissione di più delitti contro la persona, contro il patrimonio e concernenti le armi e munizioni. Il procedimento così definito era stato separato da altro processo principale promosso nei confronti di RE RA, RE EL e numerosi altri coimputati. Con la sentenza di primo grado il IS, previa concessione delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione con applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno. L'affermazione della responsabilità dell'imputato viene essenzialmente fondata sui seguenti elementi: 1) l'esistenza dell'associazione mafiosa era stata definitivamente accertata con sentenze, acquisite agli atti, così come era stata accertata la partecipazione, tra gli altri, di SE IS, nipote del prevenuto;
2) attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia AL SC e AN SC, che avevano confermato la partecipazione del IS al sodalizio mafioso;
3) sussistenza di numerosi elementi di riscontro esterno atti a dimostrare al concreto ed apprezzabile contributo dello stesso alla organizzazione criminale nel perseguimento dei suoi fini.
Ricorre per cassazione RE IS denunciando: 1) Vizio di motivazione in relazione all'art. 603 c.p.p. per non essere stata ritenuta necessaria l'assunzione di un medico in danno del quale si sarebbe verificato un episodio di estorsione emblematico della compenetrazione dell'agente con l'organismo criminale, tanto più che le indagini al riguardo si erano concluse con provvedimento di archiviazione incompatibile con l'utilizzazione, da parte dei giudici di merito, dell'episodio stesso come prova di detta compenetrazione;
2) difetto palese di motivazione per avere il giudice di appello, con affermazioni apodittiche e prive di qualsiasi riscontro processuale, sostenuto che esso imputato aveva consapevolmente e volontariamente contribuito all'esistenza ed al mantenimento della struttura criminale dando un assiduo apporto al conseguimento dei suoi fini illeciti, e ciò anche sulla base di una illogica valutazione dell'impianto accusatorio fondato sulla sentenza relativa alla posizione del nipote SE IS, nei cui confronti era stata emessa sentenza, non già di condanna, bensì di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., su una intercettazione telefonica e sulle dichiarazioni dei collaboratori SC e SC: elementi tutti, a dire del ricorrente, scorrettamente valorizzati per dare supporto all'ipotesi delittuosa contestatagli, e che, ove dotati di reale valenza probatoria, al limite avrebbero giustificato la sua attività di semplice agevolazione e fiancheggiamento nella consumazione di reati - fine, non rientrante nello schema normativo da cui sono delineati i reati di associazione;
3) ancora vizio di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui al cm 4 dell'art. 416 bis c.p., respinta sulla base di dichiarazione inesistente del collaborante circa il ruolo che esso imputato avrebbe avuto nell'approvvigionamento del denaro indispensabile per la sopravvivenza del "sodalizio armato2; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 133 c.p., perché nella determinazione della pena la sentenza impugnata conterrebbe una valutazione scorretta dei criteri direttivi fissati da tale norma.
Diritto
Il ricorso è privo di fondamento.
Il primo motivo, in coerenza con le conclusioni del P.M., appare manifestamente infondato, poiché la Corte di Assise, dopo aver valorizzato una serie di elementi atti a dimostrare la partecipazione del IS al sodalizio criminoso, così come contestata e ritenuta dal primo giudice, ha a ragione escluso la rilevanza decisiva dell'assunzione come teste di un medico in danno del quale si sarebbe verificata, secondo l'accusa, una estorsione strumentale al vincolo associativo con ruolo attivo dello stesso odierno imputato, mentre in realtà il procedimento relativo sarebbe stato archiviato. Infatti, l'assunzione di una prova può ritenersi decisiva, e quindi la mancata acquisizione di essa integra violazione rilevante sotto il profilo dell'art. 606, cm 1, lett. d, c.p.p., solo se abbia, in una valutazione "ex ante" che il giudice di merito deve necessariamente operare, la potenzialità di sovvertire il valore degli altri elementi probatori utilizzati o ancora utilizzabili, nel senso che, ove l'assunzione sia richiesta dall'imputato, la stessa abbia l'attitudine di infirmare i dati favorevoli all'accusa, convalidando, ad esempio, l'alibi difensivo - viceversa tale valore decisivo è stato escluso dalla Corte di merito con argomentazione del tutto logica in presenza dell'imponente quadro probatorio acquisito a conferma della fondatezza dell'accusa. Il secondo motivo, pur se contiene censure che investono l'apparato logico - argomentativo della motivazione, in realtà rasenta, come prospettato dallo stesso P.M., gli estremi delle censure in fatto non deducibili in sede di legittimità. In altri termini, le doglianze del ricorrente, volte al riscontro dei denunciati vizi, finiscono sostanzialmente per proporre una ricostruzione delle risultanze probatorie diversa da quella operata dal giudice di merito nel doppio grado del processo attraverso una valutazione globale delle risultanze probatorie, che per logicità e coerenza si sottrae a qualsiasi censura. In realtà, il punto che assume rilievo in sede di legittimità attiene al prospettato difetto di motivazione nella parte in cui vengono analizzati gli elementi idonei ad evidenziare il contributo dell'imputato all'esistenza ed al mantenimento della struttura criminale, sostenendosi che il risultato dell'analisi, al limite, avrebbe giustificato la sua attività di semplice agevolazione e fiancheggiamento nella consumazione dei reati - fine. Orbene, premesso che l'esistenza dell'associazione criminosa di cui trattasi, acclarata, del resto, con sentenze passate in cosa giudicata, non costituisce, ne' può costituire in questa sede, oggetto di contestazione, il ruolo attivo del IS nell'ambito del sodalizio è stato riscontrato dai giudici di merito con una dovizia di prove storiche e logiche, la cui valenza positiva al riguardo è peraltro sostenuta da ampia e coerente motivazione, la quale perciò si sottrae a qualsiasi censura sotto il profilo dell'art. 606, cm 1, lett. e, c.p.p.. Invero, nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia sono sottoposte ad un rigoroso riscontro secondo i criteri ripetutamente enunciati da questa Corte al fine di valutarne l'attendibilità nel rispetto della prevenzione normativa di cui all'art. 192, cm 3, c.p.p.: l'attendibilità intrinseca è stata logicamente desunta dalla spontaneità e persistenza delle dichiarazioni accusatorie, nonché dalla penetrabilità specifica nella descrizione dei fatti e dalla mancanza di motivi rilevanti che avrebbero potuto indurli a sostenere falsamente l'accusa, per giunta, con dovizia di dettagli. Inoltre, risulta motivata in modo logico e coerente l'irrilevanza di elementi valorizzati dalla difesa (come, ad esempio, il contenuto delle dichiarazioni rese dal collaborante SC) al fine di sostenere la estraneità del IS al sodalizio criminale e suffragare la giustificazione degli episodi di collegamento con lo stesso, nell'estrinsecazione dell'attività illecita, sulla base di una sorta di coartazione psicologica. I giudici di merito non hanno mancato di ricostruire il quadro di tutti i dati esterni costituenti obiettivo riscontro in ordine alla veridicità delle plurime dichiarazioni accusatorie dei collaboranti, dati che confluiscono a suffragare il ruolo attivo dell'imputato nell'ambito dell'associazione mafiosa, non già, secondo la prospettazione difensiva, la mera utilizzazione del medesimo, da parte delle cosche, per realizzare i loro scopi. Ed in proposito la motivazione della sentenza è incentrata ad analizzare da pag. 8 il gradi compenetrazione del IS con l'organismo criminale attraverso i menzionati dati desunti, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche effettuate sulla utenza del nipote SE IS, il cui contenuto assume, nell'interpretazione coerente propugnata dal giudice di merito, significato univoco nel convalidare la posizione tutt'altro che marginale dell'odierno ricorrente nell'ambito della "societas sceleris;
tale valutazione, sorretta, dunque, da argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico - giuridico, si sottrae al sindacato di legittimità. Palesemente infondato è il terzo motivo, poiché è
insindacabile in questa sede l'accertamento operato dai giudici di merito, del resto, suffragato da sentenza confermata in grado di appello e passata in giudicato, che il sodalizio criminoso promosso da RE RA e RE EL facesse uso delle armi, rendendosi responsabile "di numerosi e gravi fatti di sangue". Il fatto, quindi, che l'associazione mafiosa, in cui era inserito il IS, fosse armata, costituisce ai sensi dell'art. 416 bis, cm 4, c.p. un'aggravante oggettiva rientrante nella previsione dell'art. 70, cm I, n. 1, c.p., in quanto relativa alle modalità di estrinsecazione dell'attività associativa.
Pertanto, essa dev'essere valutata obbiettivamente a carico di tutti i partecipanti, a prescindere dal ruolo in concreto assunto da ciascuno e dall'evenienza che il singolo desse il proprio contributo criminoso senza fare uso delle armi.
Anche l'ultimo motivo è palesemente infondato perché i giudici di merito hanno dato ampia e corretta giustificazione, sulla base dei criteri direttivi fissati dall'art. 133 c.p., della congruità della pena inflitta a IS.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2000