Sentenza 3 novembre 2011
Massime • 1
La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.
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Il diritto alla cd. prova contraria: gli artt. 468 comma IV e 495 comma II cpp L'art. 468 cpp disciplina le modalità della richiesta della prova per testi nel processo penale. Il comma I circa la prova cd. diretta dispone che la lista di testi, periti e consulenti tecnici il cui esame deve essere chiesto in dibattimento deve essere depositata nella cancelleria del giudice sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento, con l'indicazione delle circostanze su cui devono essere escussi. Il comma IV disciplina invece il diritto alla cd. controprova o prova contraria, ovvero stabilisce che ciascuna parte (imputato, PM e parte civile) possa ottenere la citazione a prova …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2011, n. 9606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9606 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 03/11/2011
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2574
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 9884/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 10.2.2011 da:
OR RM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Trento dell'11.1.2011. Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Trento confermava la sentenza del Giudice di Mezzolombardo del 13 maggio 2010, che aveva dichiarato CA RM colpevole dei reati di lesioni personali e minacce nei confronti di EL BR e, per l'effetto l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la decisione anzidetta l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente lamenta la mancata ammissione dei testi di prova contraria, con conseguente pregiudizio per il suo diritto di difesa. Si duole, n particolare, dell'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio d'appello - a seguito dell'impugnazione dell'ordinanza istruttoria con la quale il giudice di primo grado aveva negato l'ammissione dei testi della difesa - integrando la suddetta violazione l'ipotesi di cui all'art. 606 comma 1, lett. d), per mancata assunzione di prova decisiva. Lamenta, altresì, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) anche per ciò che attiene all'omessa identificazione dell'imputato come autore del fatto-reato in contestazione, con particolare riferimento all'irrituale acquisizione della relazione di p.g. avvenuta senza il consenso ed anzi con espresso dissenso della difesa.
2. - Il primo profilo di censura attiene alla mancata assunzione di prova asseritamente decisiva sub specie della negata ammissione dei testi di prova contraria. Al riguardo, il ricorrente critica l'orientamento interpretativo recepito dal giudice a quo, secondo cui la facoltà di chiedere la citazione di testi è data a ciascuna parte con funzione integrativa delle liste già presentate e non può quindi essere esercitata dalla parte che non abbia presentato tempestivamente la propria lista e la cui richiesta di prova è quindi divenuta inammissibile (Cass. sez. 6, 6.5.2010, n. 17222). La censura, in linea astratta, non è priva di fondamento. Ed invero, la criticata statuizione prende le mosse dall'interpretazione meramente letterale della norma di cui all'art. 468, comma 4, che nell'affermare: in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento sembra davvero subordinare l'esercizio della facoltà in oggetto (specie con la locuzione non compresi nella propria lista) alla tempestiva presentazione della lista e, dunque, alla rituale richiesta di prova diretta. Siffatta interpretazione non sembra in verità condivisibile, in quanto, relegando la prova contraria in ambito ancillare o subalterno rispetto alla prova diretta, offre una lettura meramente riduttiva del ruolo della riprova, che costituisce, invece, una delle più preganti espressioni del diritto di difesa.
La centralità della prova contraria, in piena sintonia con i principi ispiratori del processo penale e con i precetti costituzionali, ha trovato, del resto, formale consacrazione nel disposto dell'art. 495, comma 2 (secondo cui l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico) non a caso richiamato dall'art. 606, lett. d), nel testo novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, all'evidente fine di fare assurgere l'eventuale violazione a specifico motivo di ricorso per cassazione (mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale limitatamente ai casi previsti dell'art. 495, comma 2).
Del resto, il diritto di articolare la prova contraria, ai sensi del menzionato art. 468, comma 4, è svincolato dalle forme indicate nel comma 1 di tale articolo (deposito della lista almeno sette giorni prima del dibattimento) e prescinde dalla deduzione probatoria della parte avversa (così Cass. 13.1.1995, n. 1607, rv. 200658 richiamata dalla stessa sez. 6 n. 17222/2010). In particolare, il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena d'inammissibilità, dall'art. 468, comma 1, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente il diritto alla controprova, che costituisce un aspetto fondamentale del più generale diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato (cfr. Cass. sez. 5, 17.2.2003, n. 12559, rv. 228023). È significativo, inoltre, che nella fattispecie esaminata dalla menzionata Cass. n. 1706/1995 il Supremo Collegio abbia stigmatizzato il diniego alla difesa del diritto di chiedere l'audizione del proprio consulente medico-legale, sull'erroneo assunto che il P.M. non aveva indicato nella propria lista i periti ed aveva rinunciato all'esame del suo consulente. Tanto, ad eloquente conferma che l'esercizio del diritto alla riprova non può essere, in alcun modo, condizionato dalle strategie di controparte.
Nondimeno, la riconosciuta fondatezza della censura non comporta gli auspicati effetti demolitori della pronuncia impugnata. Ed invero, la doglianza relativa alla mancata ammissione di prova decisiva non può prescindere - in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso - dall'assolvimento dell'onere di specificazione volto ad indicare il coefficiente di decisività della prova non ammessa, ossia la sua potenziale capacità, ove ammessa, di contrastare efficacemente le prove a carico sì da ribaltare il giudizio di colpevolezza. Nel caso di specie, l'onere dell'allegazione non può dirsi assolto con la generica affermazione che le prove a discarico erano intrinsecamente decisive in quanto idonee alla dimostrazione dell'estraneità dello scrivente a quanto contestatogli e/o della sussistenza della scriminante della legittima difesa, postulando invece l'indicazione delle circostanze od elementi di fatto da provare che avrebbero potuto dimostrare l'estraneità (quali ad esempio la presenza dell'imputato in altro luogo al momento dei fatti di causa o, per l'ipotesi dell'effettivo coinvolgimento, gli elementi specifici, ragionevolmente sintomatici di verosimiglianza della reclamata esimente).
Non ha fondamento, infine, il rilievo difensivo in ordine al profilo dell'identificazione dell'imputato che sarebbe avvenuta sulla base di relazione di p.g. acquisita al fascicolo per il dibattimento, in violazione della norma di cui all'art. 431c.p.p., comma 2, con il dissenso della difesa. Ed infatti, il giudice a quo aveva ritenuto del tutto inconferente il rilievo, sull'assunto che, comunque, la relazione di servizio era del tutto neutra ed ininfluente ai fini della decisione, sicché avrebbe ben potuto essere espunta dal compendio probatorio senza per nulla depotenziarne la concludenza accusatoria. Ed infatti, all'identificazione dell'imputato era dato addivenire sulla base delle puntuali e credibili dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità è stata collaudata dal giudice di merito sia in sè che alla stregua di significativi elementi di conferma rivenienti dalle raccolte testimonianze e dalla documentazione medica in atti.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio , il 3 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2012