Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2011, n. 9606
CASS
Sentenza 3 novembre 2011

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La parte che abbia omesso di depositare la lista dei testimoni nel termine di legge ha la facoltà di chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici, considerato che il termine perentorio per il deposito della lista dei testimoni è stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 468, comma primo, soltanto per la prova diretta e non anche per quella contraria, giacché diversamente, il diritto alla controprova che costituisce espressione fondamentale del diritto di difesa, ne risulterebbe vanificato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2011, n. 9606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9606
Data del deposito : 3 novembre 2011

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