Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
La decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione; ne deriva che il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), sia per il difensore di fiducia sostituito.
Commentario • 1
- 1. Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 19985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19985 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
19985-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da .883 - Presidente - Sent. n. Sez. Silvio Amoresano PU 15/03/2017 Luca Ramacci - R.G.N. 50155/2016 Relatore - Aldo Aceto Giovanni Liberati Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AG DI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 27/10/2016 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore dell'imputato, avv. Andrea Sticca. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. DI AG ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 27/10/2016 della Corte di appello di L'Aquila che ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione proposta il 28/04/2015 avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 29/01/2015 che, con motivazione contestuale, l'ha condannato alla pena di un anno di reclusione e 9.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, a lui ascritto per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti dal mese di ottobre dell'anno 2007 a quello di giugno dell'anno successivo, per un ammontare complessivo di 336.853,00 euro.
1.1.Con il primo motivo, deducendo che, in violazione dell'art. 548, cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale non è mai stata notificata al difensore di fiducia, assente alla lettura e sostituto da un difensore d'ufficio individuato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e all'imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 585, cod. proc. pen.. 1.2.Con il secondo eccepisce la violazione del diritto di difesa posto che la mancata presenza del difensore di fiducia all'udienza di discussione e la mancata notifica della sentenza hanno reso impossibile all'imputato difendersi. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3. L'imputato fu tratto a giudizio con decreto di citazione diretta notificato a mani proprie il 21 maggio 2014 e poiché non si costituì alla prima udienza (16/06/2014) senza addurre un legittimo impedimento è stato correttamente dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, cod. proc. pen., vigente sin dal momento della litispendenza (ed in ogni caso applicabile ai sensi dell'art. 15-bis, legge 28 aprile 2014, n. 67, introdotto dall'art.1, legge 11 agosto 2014, n. 118).
3.1.Correttamente, pertanto, la sentenza, contestualmente motivata, non gli è stata notificata, nemmeno per estratto, trattandosi di adempimento procedurale previsto per gli imputati contumaci per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3.2.Il difensore di fiducia non era presente alla lettura della sentenza.
3.3.Il Tribunale non aveva accolto l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato ed aveva nominato un sostituto processuale ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., presente alla lettura.
3.4.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, al difensore nominato per la ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato di ufficio - a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen. - va riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102, per cui lo stesso esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello di ufficio precedentemente designato fino al momento in cui questo, che pure conserva la sua qualifica, non vi provveda personalmente. Ne consegue che 2 anche alle eventuali impugnazioni è legittimato il "difensore sostituto", pur conservando tale possibilità quello precedentemente nominato o designato, al quale peraltro non è necessario che sia effettuata notificazione dell'avvenuto deposito degli atti, atteso che il primo si sostituisce al secondo "per tutta la durata dell'impedimento" di questo, impedimento che deve intendersi presunto per la ipotesi di mancato esercizio dei doveri incombenti sul sostituito e che verrà quindi a cessare nel momento in cui lo stesso renderà nota la cessazione dell'impedimento, richiedendosi quindi che faccia a lui carico di rendersi parte diligente ai fini del tempestivo esercizio dei diritti e delle facoltà che l'ordinamento continua a riconoscergli. Il difensore sostituito, pertanto, può autonomamente provvedere alla impugnazione del provvedimento emesso in esito all'udienza nella quale non comparve, ma il termine per la interposizione del gravame decorrerà dall'ultima data della notificazione eseguita alla parte o al difensore che venne chiamato a sostituirlo (Sez. 1, n. 3296 del 20/09/1991, Guglielmi, Rv. 188425; Sez. 5, n. 3264 del 20/10/1993, Colecchia, Rv. 196034; Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, Russolillo, Rv. 247907; Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014, Reali, Rv. 262666).
3.5.Tale principio è stato autorevolmente affermato anche da Sez. U. n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199399, secondo cui poiché il nuovo codice di procedura penale ha realizzato, in attuazione della direttiva n. 105 della legge- delega, la sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dall'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria, il diritto di impugnazione riservato in via autonoma al difensore ai sensi dell'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. compete al difensore di ufficio a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero, che va considerato titolare dell'ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento impugnabile, pur se, in costanza di una delle situazioni previste dal quarto comma dell'art. 97 cod. proc. pen., egli sia stato momentaneamente sostituito. Tuttavia, per l'esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e per l'impossibilità di pretendere dal difensore "sostituito" comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell'impedimento, può ritenersi utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito"; tale intervento, che di per sè costituisce un'innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce tuttavia effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l'impugnazione, così 3 superando quanto fatto in sua vece (cfr., altresì, Sez. U. n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, secondo cui la legittimazione del sostituto è limitata a funzioni defensionali attive, quali la presentazione di un'impugnazione o l'intervento a un atto garantito, ma non può consentire una completa estromissione del sostituito, che conserva la sua qualifica e rimane l'unico legittimo destinatario degli avvisi e delle notificazioni previste a garanzia della difesa (...) Tuttavia il titolare dell'ufficio di difesa rimane destinatario delle sole notificazioni che siano effettivamente necessarie (...) Secondo quanto prevede l'art. 477 comma 3 c.p.p. (...) gli avvisi orali dati nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento sostituiscono le notificazioni per coloro che debbono considerarsi presenti. Sicché deve ritenersi che, nel caso di rinvio a udienza fissa (o di sospensione) del dibattimento per legittimo impedimento del difensore, è sufficiente che l'avviso sia recepito in udienza dal sostituto designato dal giudice).
3.6.E' dunque errata la deduzione difensiva secondo la quale la designazione d'ufficio del sostituto processuale si esaurisce nell'ambito dell'attività difensiva svolta in sostituzione.
3.7.Ne consegue che, in caso di sentenza contestualmente motivata, il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla) sia per il difensore di fiducia sostituito che non ha diritto alla notifica, non prevista, della sentenza contestualmente motivata ovvero depositata nei termini (cfr. sul punto Sez. 6, n. 12498 del 18/10/2000, dep. 2001, Mesiano, Rv. 218420, secondo cui ai fini della decorrenza del termine per impugnare, nessun avviso va dato della decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato all'udienza precedente e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente al momento della fissazione della nuova udienza).
3.8.L'impugnazione tardiva determina, ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 648, comma 2, cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza con conseguente non rilevabilità, nemmeno d'ufficio, di cause di non punibilità ovvero nullità insanabili (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265107; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. 1, n. 4216 del 19/06/1997, Lucherini, Rv. 208430, secondo cui le nullità assolute e insanabili possono essere eccepite o rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ma non anche dopo che il procedimento si è concluso con l'emissione del provvedimento finale divenuto irrevocabile, dati gli effetti del giudicato che non possono essere rimossi se non nei casi espressamente previsti dalla legge). 4 3.9.Non possono pertanto essere scrutinate, in questa sede, le ragioni del difensore sulla natura legittima dell'impedimento dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Au n Silvio Amoresano Aldo Aceto Alots Acel DEPOSITATA IN CALICELLERIA 27 APR 2017 IL CANCELLIERE Luana Martani 5