Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 19985
CASS
Sentenza 15 marzo 2017

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Massime1

La decisione resa pubblica con la lettura del dispositivo e della contestuale motivazione non va comunicata, mediante avviso, al difensore di fiducia, allorché questi sia stato ritenuto assente ingiustificato e sia stato sostituito dal difensore di ufficio, presente in udienza all'atto della pubblicazione; ne deriva che il termine per impugnare decorre dalla lettura della sentenza sia per il sostituto processuale (che può autonomamente impugnarla), sia per il difensore di fiducia sostituito.

Commentario1

  • 1Art. 102 c.p.p. - Sostituto del difensore
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 19985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19985
Data del deposito : 15 marzo 2017

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