Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 392
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge e del d.lgs. 15/02/2016 n. 38

    La Corte riafferma che grava sull'istante l'onere di fornire prova dei presupposti legali per l'esecuzione della misura all'estero, verificando la sussistenza dei requisiti per realizzare le finalità della misura. Il magistrato ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l'attività lavorativa svolta in Italia e all'estero, elemento decisivo per motivare l'esecuzione all'estero.

  • Rigettato
    Mancanza di documentazione idonea

    Il magistrato di sorveglianza ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare l'attività lavorativa asseritamente svolta e, quindi, uno degli elementi decisivi per motivare l'esecuzione all'estero, tenuto conto della finalità della misura sostitutiva. Il ricorrente non ha confutato le argomentazioni del rigetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 392
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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