CASS
Sentenza 4 aprile 2023
Sentenza 4 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14229 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2023 |
Testo completo
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14229 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 25/01/2023 SENTENZA sui ricorsi proposti da l. De MI SE, nato il [...] a [...] 2. NA SE, nato il [...] a [...] 3. IN TO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte di appello di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto che i ricorsi proposti da De MI e IN vengano dichiarati inammissibili e che in riferimento alla posizione di NA la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, limitatamente all'ammontare della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater cod. pen., con rideterminazione del relativo importo da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.; sentito il difensore di De MI, Avvocato Marcello D'Auria anche in sostituzione dell'Avvocato Camillo Cancellario, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO l. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 29 aprile 2022 ha parzialmente riformato (riqualificando il fatto contestato ai tre imputati al capo n. 11 - originariamente rubricato come corruzione in atti giudiziari - in concorso in traffico di influenze illecite) quella di primo grado emessa con il rito abbreviato dal Gip di Benevento. In particolare, gli imputati sono stati condannati alle pene - principali ed accessorie - ritenute di giustizia, con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della riparazione pecuniaria ex art. art. 322 quater cod. pen., oltre alla confisca disposta nei confronti degli imputati in riferimento alle diverse contestazioni per cui è intervenuta condanna. 2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, per il tramite dei propri difensori, hanno presentato ricorso nei quali si deducono i motivi che di seguito vengono sintetizzati. 2.1. De MI: con un primo motivo, si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. In particolare, i giudici di merito hanno configurato il reato di cui al capo n. 11 - originariamente contestato come corruzione in atti giudiziari - quale traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cod. pen. sulla base delle sole dichiarazioni del correo NA in assenza di idonei riscontri, in tal modo violando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto coimputato;
con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in ordine all'art. 521 cod. proc. pen. -sempre in riferimento alla operata "riqualificazione" del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. in quello di cui all'art. 346 bis cod. pen. - in quanto la Corte di appello ha ritenuto un fatto antologicamente diverso rispetto a quello contestato;
con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, in ordine alla posizione del De MI per l'imputazione di cui al capo 6 (corruzione in atti giudiziari), sulla sussistenza del pactum sce/eris, la cui integrazione è stata anche qui fondata sulle dichiarazioni - non munite di adeguato riscontro - rese dal coimputato e sulla non corretta interpretazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche;
con il quarto motivo, si deduce violazione della legge penale e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 323 bis cod. pen. nella massima estensione: sul punto, la sentenza impugnata ha in modo contraddittorio e apodittico respinto il gravame sulla base dell'argomentazione 2 secondo cui "l'imputato ha inteso minimizzare le proprie responsabilità e le sue dichiarazioni non risultano credibili nei punti di divergenza di divergenza con quella degli altri imputati". 2.2. NA: con un unico motivo di ricorso, denuncia violazione di legge nel calcolo della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322 quater cod. pen., .la cui entità è stata. determinata in moqo errato e non corrispondente all'effettivo provento illecito percepito dall'imputato. 2.3. IN: con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del fatto oggetto del capo n. 11 - unico contestato all'imputato che, si precisa, non rivestiva la qualità di "funzionario amministrativo" ma solo quella di "addetto ai servizi ausiliari e di anticamera" - in induzione indebita, anzichè in truffa ai danni di LO AO alla quale era stata falsamente rappresentata una possibilità di "avvicinamento" del giudice tributario relatore di un ricorso alla quale la stessa era interessata, possibilità in realtà inesistente;
ciò in quanto, difettando ogni rapporto o relazione tra il Sa m martino e il giudice tributario, la condotta è caratterizzata in realtà dall'induzione in errore in ordine alla remunerazione di un pubblico ufficiale (fatto questo dal IN mai neppure ipotizzato); con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge nell'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e della sua durata;
infatti, nonostante sia stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione la Corte di appello ha mantenuto l'interdizione dai pubblici uffici imposta dal primo giudice, senza concedere in ordine ad essa la sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I ricorsi sono infondati. 2. Le condanne riguardano una serie di episodi - originariamente tutti contestati come corruzione in atti giudiziari - ascritti ai tre imputati, nelle rispettive qualità (De MI, già giudice tributario;
NA e IN, dipendenti amministrativi in servizio presso la Commissione tributaria di Salerno) in relazione ad una serie di procedimenti trattati dal predetto organo di giustizia tributaria. 2.1. In ordine alla contestazione sub capo n. 11 -commesso nell'aprile del 2019 - la Corte di appello ha ritenuto di riqualificare il fatto nel reato di cui 3 all'art. 346 bis cod. pen. in quanto "non vi è alcuna prova che il giudice A. sia stato anche solo contattato, né risulta che gli imputati abbiano contattato un qualsiasi altro soggetto collocato nella struttura dell'ufficio: a maggior ragione è del tutto indimostrato che la condotta degli imputati abbia in qualche modo spiegato effetti su un qualunque atto del procedimento conclusosi con esito sfavorevole per il ricorrente. E' pur vero che il NA e il IN erano parte integrante dell'ufficio giudiziario ma la loro opera fu retribuita non per condizionare direttamente il procedimento ma per incaricarne il De MI che, a sua volta, non riuscì, o forse non provò neppure, a contattare il giudice, a fortiori a condizionarlo". 3. Le sentenze di merito motivano in modo del tutto adeguato in ordine alla responsabilità degli imputati (quella di primo grado è stata emessa a seguito di giudizio abbreviato dopo che nelle indagini gli imputati, sottoposti a misure cautelari, avevano confessato, di tal che ai predetti è stata anche riconosciuta l'attenuante ex art. 323 bis cod. pen .). 3.1. Infondata è la doglianza del De MI in ordine alla circostanza che i giudici di merito abbiano, illegittimamente, ritenuto maggiormente attendibile la versione del coimputato NA (che fungeva da "intermediario" dei referenti della società ricorrente e secondo cui il prefato De MI gli aveva assicurato la possibilità da parte sua di avvicinare il giudice A. della Commissione Tributaria) rispetto a quella del De MI, che ha sostenuto che non si era affatto espresso in questi termini. La motivazione della sentenza impugnata - che conferma la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice - non solo è del tutto logica e maggiormente plausibile di quella alternativa ipotizzata dal ricorso, ma trova anche oggettivo riscontro nel fatto - incontestato - che il De MI ha ricevuto, senza nulla obiettare, la cospicua somma di 22.500 euro, la cui causale, secondo la versione di questi, resterebbe assolutamente inspiegabile. 3.2. Infondato risulta anche il motivo di ricorso del predetto imputato relativo alla mancata riduzione della pena nella massima estensione a seguito del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata (che indica come il comportamento processuale dell'imputato anche se confessorio non è stato ritenuto pienamente collaborativo) risulta logica e quindi sottratta ad ogni sindacato in sede di legittimità. 4 ·~ "'' C) t:: o u 4. Per quanto riguarda la questione della riqualificazione operata dalla sentenza impugnata del fatto contestato al capo n. 11, va escluso che il passaggio da concorso in corruzione in atti giudiziari, oggetto di condanna in primo grado, al - meno grave - traffico di influenze, come ritenuto in appello, determini una immutazione del fatto (d'altronde è proprio l'art. 346 bis cod. pen. ad esçludere tale fattispeci~ ove vi siano gli estr~mi della corruzione, . evidenziando l'esistenza di un concorso apparente di norme). Peraltro, come sopra riportato, nel caso di specie la decisione della Corte di appello si è basata sull'assenza di prova circa il tentativo di avvicinare il giudice relatore per "aggiustare" la sentenza tributaria, di tal che è del tutto logica la argomentazione della sentenza impugnata secondo cui sussistono tutti gli estremi del reato di cui all'art. 346 bis cod. pen. Fattispecie, questa, della quale sono stati ritenuti responsabili i tre imputati che hanno ricevuto somme di denaro dai referenti della società ricorrente proprio in ragione della loro funzione (NA e IN dipendenti amministrativi della Commissione regionale tributaria;
De MI, ex giudice tributario che vantava rapporti con il giudice relatore che aveva sostenuto di potere "avvicinare") e sulla base della possibilità (certamente non implausibile nella prospettazione dei diversi attori coinvolti nell'illecito traffico di influenze) di ottenere il risultato favorevole del giudizio di appello. 5. Ugualmente infondato è anche il motivo di ricorso del IN, che invoca la qualificazione della sua condotta in truffa. Infatti per escludere la fattispecie di traffico di influenze e ricadere nella truffa è necessario che il soggetto agente, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate (così, Sez. 6, n. 26437 deii'08/06/2021, Casanova, Rv. 281583, relativa a fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente). Situazione, questa, chiaramente non rinvenibile nel caso in esame. 6. Ugualmente infondato è il motivo di ricorso - sempre nell'interesse del IN - relativo alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici. A norma 5 del secondo comma dell'art. 317 bis cod. pen., in caso di condanna - tra gli altri reati - per il delitto di traffico di influenze, laddove sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis secondo comma cod. pen., l'interdizione dai pubblici uffici va da uno e cinque anni. Già il Gip, in relazione a condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per l'originaria imputazione di corruzione, aveva indicato n.el minimo la durata dell'interdizione, durata. che non può essere ulteriormente ridotta, anche nel caso in cui, come nella specie, il giudice di appello abbia, a seguito di riqualificazione, diminuito la pena, per cui non si comprende di cosa si possa dolere il ricorrente. 7. Quanto alla mancata estensione della sospensione condizionale anche alla pena accessoria, il Giudice di appello giustifica il rigetto del relativo motivo di gravame del IN in considerazione della "gravità del mercimonio della funzione pubblica, del quale si è reso responsabile il predetto imputato, e la conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole sotto il profilo del suo futuro comportamento in ambito istituzionale": motivazione certamente non illogica e quindi insindacabile in questa sede. 8. Residua il motivo di ricorso proposto dal NA e relativo alla determinazione della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater cod. pen. 8.1. Secondo il PG esso è, almeno in parte, fondato in quanto sebbene la Corte ha correttamente provveduto a scomputare la parte di riparazione pecuniaria disposta in relazione al reato contestato al capo n. 11, una volta riqualificato in ipotesi ex art. 346 bis cod. pen., nondimeno non ha provveduto ad effettuare analoga operazione riduttiva per la riparazione pecuniaria a carico del NA in riferimento ai capi nn. 9 e 10, in ordine ai quali il giudice di appello ha escluso (capo n. 9) e ridotto nel suo importo (capo n. 10) nelle determinazioni in relazione alla confisca. Tali somme, pertanto, dovrebbero rilevare altresì nella determinazione del "prezzo o del profitto" del reato a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., avendo già comportato una diminuzione o esclusione della confisca sempre in relazione alla medesima voce del "profitto". 8.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello - nello scomputare dall'entità della riparazione la somma (euro 40.000) riferibile al capo n. 11 poiché la riqualificazione ex art. 346 bis cod. pen. lo ha escluso dall'ambito applicativo dell'art. 322 quater cod. pen. - ha disposto il mantenimento delle somme relative ad altri delitti - per i quali viene confermata la condanna del NA, ancorchè non vi sia prova che questi abbia percepito somme di denaro in 6 ·~ "'' C) t:: o u relazione ai medesimi fatti. Motiva detta statuizione in quanto a tali fini - differentemente dalla confisca - rileva non quanto il PU abbia effettivamente ricevuto personalmente, ma il complessivo profitto del reato, richiamando in tal senso Sez. 6, n. 16098 del 2020, Ciferri, non massimata. 8.3. Tale pronuncia ha precisato che «l'art. 322 quatercod. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Occorre al riguardo precisare che tale formulazione deriva dalla modifica apportata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, là dove - ai fini della determinazione del quantum della riparazione pecuniaria - ha sostituito il riferimento a "quanto indebitamente ricevuto" dal funzionario pubblico con l'attuale riferimento alla "somma equivalente al prezzo o al profitto del reato». 8.4. Ritiene il Collegio che la decisione del Giudice di appello sia corretta. La modifica normativa introdotta con la legge del 2019 ha, in caso di condotte illecite concorsuali, avuto l'effetto di sganciare l'entità della riparazione pecuniaria dalla somma indebitamente percepita dal singolo imputato, imponendo, invece, a carico di ciascuno la sanzione suindicata per l'intero ammontare equivalente al prezzo o al profitto del reato, fermo rimanendo che nei rapporti tra i singoli imputati nei cui confronti è stata disposta la riparazione potrà opererà il principio della distribuzione del quantum dovuto. 9. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto che i ricorsi proposti da De MI e IN vengano dichiarati inammissibili e che in riferimento alla posizione di NA la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, limitatamente all'ammontare della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater cod. pen., con rideterminazione del relativo importo da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.; sentito il difensore di De MI, Avvocato Marcello D'Auria anche in sostituzione dell'Avvocato Camillo Cancellario, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO l. La Corte di appello di Salerno con sentenza del 29 aprile 2022 ha parzialmente riformato (riqualificando il fatto contestato ai tre imputati al capo n. 11 - originariamente rubricato come corruzione in atti giudiziari - in concorso in traffico di influenze illecite) quella di primo grado emessa con il rito abbreviato dal Gip di Benevento. In particolare, gli imputati sono stati condannati alle pene - principali ed accessorie - ritenute di giustizia, con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della riparazione pecuniaria ex art. art. 322 quater cod. pen., oltre alla confisca disposta nei confronti degli imputati in riferimento alle diverse contestazioni per cui è intervenuta condanna. 2. Avverso la indicata sentenza di appello gli imputati, per il tramite dei propri difensori, hanno presentato ricorso nei quali si deducono i motivi che di seguito vengono sintetizzati. 2.1. De MI: con un primo motivo, si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 co. 3 cod. proc. pen. In particolare, i giudici di merito hanno configurato il reato di cui al capo n. 11 - originariamente contestato come corruzione in atti giudiziari - quale traffico di influenze illecite ex art. 346 bis cod. pen. sulla base delle sole dichiarazioni del correo NA in assenza di idonei riscontri, in tal modo violando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla valutazione delle dichiarazioni rese da soggetto coimputato;
con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in ordine all'art. 521 cod. proc. pen. -sempre in riferimento alla operata "riqualificazione" del reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. in quello di cui all'art. 346 bis cod. pen. - in quanto la Corte di appello ha ritenuto un fatto antologicamente diverso rispetto a quello contestato;
con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione, in ordine alla posizione del De MI per l'imputazione di cui al capo 6 (corruzione in atti giudiziari), sulla sussistenza del pactum sce/eris, la cui integrazione è stata anche qui fondata sulle dichiarazioni - non munite di adeguato riscontro - rese dal coimputato e sulla non corretta interpretazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche;
con il quarto motivo, si deduce violazione della legge penale e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 323 bis cod. pen. nella massima estensione: sul punto, la sentenza impugnata ha in modo contraddittorio e apodittico respinto il gravame sulla base dell'argomentazione 2 secondo cui "l'imputato ha inteso minimizzare le proprie responsabilità e le sue dichiarazioni non risultano credibili nei punti di divergenza di divergenza con quella degli altri imputati". 2.2. NA: con un unico motivo di ricorso, denuncia violazione di legge nel calcolo della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322 quater cod. pen., .la cui entità è stata. determinata in moqo errato e non corrispondente all'effettivo provento illecito percepito dall'imputato. 2.3. IN: con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge penale e mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione del fatto oggetto del capo n. 11 - unico contestato all'imputato che, si precisa, non rivestiva la qualità di "funzionario amministrativo" ma solo quella di "addetto ai servizi ausiliari e di anticamera" - in induzione indebita, anzichè in truffa ai danni di LO AO alla quale era stata falsamente rappresentata una possibilità di "avvicinamento" del giudice tributario relatore di un ricorso alla quale la stessa era interessata, possibilità in realtà inesistente;
ciò in quanto, difettando ogni rapporto o relazione tra il Sa m martino e il giudice tributario, la condotta è caratterizzata in realtà dall'induzione in errore in ordine alla remunerazione di un pubblico ufficiale (fatto questo dal IN mai neppure ipotizzato); con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge nell'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e della sua durata;
infatti, nonostante sia stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione la Corte di appello ha mantenuto l'interdizione dai pubblici uffici imposta dal primo giudice, senza concedere in ordine ad essa la sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO l. I ricorsi sono infondati. 2. Le condanne riguardano una serie di episodi - originariamente tutti contestati come corruzione in atti giudiziari - ascritti ai tre imputati, nelle rispettive qualità (De MI, già giudice tributario;
NA e IN, dipendenti amministrativi in servizio presso la Commissione tributaria di Salerno) in relazione ad una serie di procedimenti trattati dal predetto organo di giustizia tributaria. 2.1. In ordine alla contestazione sub capo n. 11 -commesso nell'aprile del 2019 - la Corte di appello ha ritenuto di riqualificare il fatto nel reato di cui 3 all'art. 346 bis cod. pen. in quanto "non vi è alcuna prova che il giudice A. sia stato anche solo contattato, né risulta che gli imputati abbiano contattato un qualsiasi altro soggetto collocato nella struttura dell'ufficio: a maggior ragione è del tutto indimostrato che la condotta degli imputati abbia in qualche modo spiegato effetti su un qualunque atto del procedimento conclusosi con esito sfavorevole per il ricorrente. E' pur vero che il NA e il IN erano parte integrante dell'ufficio giudiziario ma la loro opera fu retribuita non per condizionare direttamente il procedimento ma per incaricarne il De MI che, a sua volta, non riuscì, o forse non provò neppure, a contattare il giudice, a fortiori a condizionarlo". 3. Le sentenze di merito motivano in modo del tutto adeguato in ordine alla responsabilità degli imputati (quella di primo grado è stata emessa a seguito di giudizio abbreviato dopo che nelle indagini gli imputati, sottoposti a misure cautelari, avevano confessato, di tal che ai predetti è stata anche riconosciuta l'attenuante ex art. 323 bis cod. pen .). 3.1. Infondata è la doglianza del De MI in ordine alla circostanza che i giudici di merito abbiano, illegittimamente, ritenuto maggiormente attendibile la versione del coimputato NA (che fungeva da "intermediario" dei referenti della società ricorrente e secondo cui il prefato De MI gli aveva assicurato la possibilità da parte sua di avvicinare il giudice A. della Commissione Tributaria) rispetto a quella del De MI, che ha sostenuto che non si era affatto espresso in questi termini. La motivazione della sentenza impugnata - che conferma la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice - non solo è del tutto logica e maggiormente plausibile di quella alternativa ipotizzata dal ricorso, ma trova anche oggettivo riscontro nel fatto - incontestato - che il De MI ha ricevuto, senza nulla obiettare, la cospicua somma di 22.500 euro, la cui causale, secondo la versione di questi, resterebbe assolutamente inspiegabile. 3.2. Infondato risulta anche il motivo di ricorso del predetto imputato relativo alla mancata riduzione della pena nella massima estensione a seguito del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata (che indica come il comportamento processuale dell'imputato anche se confessorio non è stato ritenuto pienamente collaborativo) risulta logica e quindi sottratta ad ogni sindacato in sede di legittimità. 4 ·~ "'' C) t:: o u 4. Per quanto riguarda la questione della riqualificazione operata dalla sentenza impugnata del fatto contestato al capo n. 11, va escluso che il passaggio da concorso in corruzione in atti giudiziari, oggetto di condanna in primo grado, al - meno grave - traffico di influenze, come ritenuto in appello, determini una immutazione del fatto (d'altronde è proprio l'art. 346 bis cod. pen. ad esçludere tale fattispeci~ ove vi siano gli estr~mi della corruzione, . evidenziando l'esistenza di un concorso apparente di norme). Peraltro, come sopra riportato, nel caso di specie la decisione della Corte di appello si è basata sull'assenza di prova circa il tentativo di avvicinare il giudice relatore per "aggiustare" la sentenza tributaria, di tal che è del tutto logica la argomentazione della sentenza impugnata secondo cui sussistono tutti gli estremi del reato di cui all'art. 346 bis cod. pen. Fattispecie, questa, della quale sono stati ritenuti responsabili i tre imputati che hanno ricevuto somme di denaro dai referenti della società ricorrente proprio in ragione della loro funzione (NA e IN dipendenti amministrativi della Commissione regionale tributaria;
De MI, ex giudice tributario che vantava rapporti con il giudice relatore che aveva sostenuto di potere "avvicinare") e sulla base della possibilità (certamente non implausibile nella prospettazione dei diversi attori coinvolti nell'illecito traffico di influenze) di ottenere il risultato favorevole del giudizio di appello. 5. Ugualmente infondato è anche il motivo di ricorso del IN, che invoca la qualificazione della sua condotta in truffa. Infatti per escludere la fattispecie di traffico di influenze e ricadere nella truffa è necessario che il soggetto agente, al fine di ottenere un indebito vantaggio patrimoniale, millanti di esercitare la propria mediazione presso un pubblico funzionario, che indichi in termini talmente generici da non essere certo il riferimento ad un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, né potendosi risalire alle mansioni dallo stesso esercitate (così, Sez. 6, n. 26437 deii'08/06/2021, Casanova, Rv. 281583, relativa a fattispecie in cui, avendo l'imputato affermato di intercedere presso una "persona influente" in Vaticano, non meglio precisata, non era stato possibile accertare se questa rivestisse, alla stregua della legislazione di quello Stato, una funzione corrispondente a quella di un pubblico agente). Situazione, questa, chiaramente non rinvenibile nel caso in esame. 6. Ugualmente infondato è il motivo di ricorso - sempre nell'interesse del IN - relativo alla durata dell'interdizione dai pubblici uffici. A norma 5 del secondo comma dell'art. 317 bis cod. pen., in caso di condanna - tra gli altri reati - per il delitto di traffico di influenze, laddove sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis secondo comma cod. pen., l'interdizione dai pubblici uffici va da uno e cinque anni. Già il Gip, in relazione a condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per l'originaria imputazione di corruzione, aveva indicato n.el minimo la durata dell'interdizione, durata. che non può essere ulteriormente ridotta, anche nel caso in cui, come nella specie, il giudice di appello abbia, a seguito di riqualificazione, diminuito la pena, per cui non si comprende di cosa si possa dolere il ricorrente. 7. Quanto alla mancata estensione della sospensione condizionale anche alla pena accessoria, il Giudice di appello giustifica il rigetto del relativo motivo di gravame del IN in considerazione della "gravità del mercimonio della funzione pubblica, del quale si è reso responsabile il predetto imputato, e la conseguente impossibilità di formulare una prognosi favorevole sotto il profilo del suo futuro comportamento in ambito istituzionale": motivazione certamente non illogica e quindi insindacabile in questa sede. 8. Residua il motivo di ricorso proposto dal NA e relativo alla determinazione della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater cod. pen. 8.1. Secondo il PG esso è, almeno in parte, fondato in quanto sebbene la Corte ha correttamente provveduto a scomputare la parte di riparazione pecuniaria disposta in relazione al reato contestato al capo n. 11, una volta riqualificato in ipotesi ex art. 346 bis cod. pen., nondimeno non ha provveduto ad effettuare analoga operazione riduttiva per la riparazione pecuniaria a carico del NA in riferimento ai capi nn. 9 e 10, in ordine ai quali il giudice di appello ha escluso (capo n. 9) e ridotto nel suo importo (capo n. 10) nelle determinazioni in relazione alla confisca. Tali somme, pertanto, dovrebbero rilevare altresì nella determinazione del "prezzo o del profitto" del reato a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p., avendo già comportato una diminuzione o esclusione della confisca sempre in relazione alla medesima voce del "profitto". 8.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello - nello scomputare dall'entità della riparazione la somma (euro 40.000) riferibile al capo n. 11 poiché la riqualificazione ex art. 346 bis cod. pen. lo ha escluso dall'ambito applicativo dell'art. 322 quater cod. pen. - ha disposto il mantenimento delle somme relative ad altri delitti - per i quali viene confermata la condanna del NA, ancorchè non vi sia prova che questi abbia percepito somme di denaro in 6 ·~ "'' C) t:: o u relazione ai medesimi fatti. Motiva detta statuizione in quanto a tali fini - differentemente dalla confisca - rileva non quanto il PU abbia effettivamente ricevuto personalmente, ma il complessivo profitto del reato, richiamando in tal senso Sez. 6, n. 16098 del 2020, Ciferri, non massimata. 8.3. Tale pronuncia ha precisato che «l'art. 322 quatercod. pen., introdotto con la legge 27 maggio 2015, n. 69, prevede che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321 e 322 bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Occorre al riguardo precisare che tale formulazione deriva dalla modifica apportata con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, là dove - ai fini della determinazione del quantum della riparazione pecuniaria - ha sostituito il riferimento a "quanto indebitamente ricevuto" dal funzionario pubblico con l'attuale riferimento alla "somma equivalente al prezzo o al profitto del reato». 8.4. Ritiene il Collegio che la decisione del Giudice di appello sia corretta. La modifica normativa introdotta con la legge del 2019 ha, in caso di condotte illecite concorsuali, avuto l'effetto di sganciare l'entità della riparazione pecuniaria dalla somma indebitamente percepita dal singolo imputato, imponendo, invece, a carico di ciascuno la sanzione suindicata per l'intero ammontare equivalente al prezzo o al profitto del reato, fermo rimanendo che nei rapporti tra i singoli imputati nei cui confronti è stata disposta la riparazione potrà opererà il principio della distribuzione del quantum dovuto. 9. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023