CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/08/2023, n. 34322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34322 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI NA, n. in Marocco 18/12/1983 avverso l'ordinanza n. 253/23 del Tribunale di Reggio Calabria del 21/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 6 Num. 34322 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da ZI NA, indagato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale del 30 dicembre 2022 che ne ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli ex art. 276 cod. proc. pen. in aggravamento e sostituzione della misura cautelare domiciliare precedentemente in vigore. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che, a seguito del controllo della polizia giudiziaria presso la propria abitazione, egli non è stato né arrestato né denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. Detta circostanza, al di là dell'effettiva consumazione del reato, impedisce la rituale possibilità di aggravamento della misura cautelare a seguito della violazione poiché quest'ultima, coinvolgendo una diversa valutazione delle esigenze cautelari, andrebbe verificata in contraddittorio tra le parti, mentre nel caso in esame è stata applicata d'ufficio sulla semplice segnalazione della polizia giudiziaria. Con un secondo motivo deduce, inoltre, erronea applicazione dell'art. 276 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine alla rappresentata ipotesi di lieve entità della violazione, non essendo egli stato rintracciato fuori della propria abitazione ma essendosi limitato a non rispondere al citofono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. È destituita di ogni fondamento la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente secondo cui sussiste un rapporto di pregiudizialità tra denuncia ed eventuale arresto (in flagranza o meno) per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385, terzo comma, cod. pen.) ed aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 cod. pen., che, oltretutto, riguardando gli arresti domiciliari, non può che trasformarsi nella custodia in carcere. 2 La pronuncia di questa Corte di legittimità citata a sostegno dell'allegazione difensiva afferma, in realtà, l'esatto contrario rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente. Può essere, infatti, disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma 4, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del Pubblico Ministero e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014 dep. 2015, Ivanciu, Rv. 262209). 3. Quanto al secondo motivo di censura, è sufficiente richiamare il principio che in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036; conf. Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400) Nella specie il Tribunale ha dato atto della mancata risposta al citofono ed al telefono in ora mattutina da parte dell'indagato e che i precedenti controlli non avevano evidenziato alcuna anomalia di funzionamento del citofono stesso, ritenendo che da quanto risultante da detti accertamenti, doveva concludersi ragionevolmente che l'indagato si fosse allontanato indebitamente dal domicilio coatto e che l'allontanamento fosse stato di durata consistente, tanto da potersi valutare come violazione non irrisoria e come tale ampiamente giustificativa dell'aggravamento della misura. Non è stata, dunque, consumata alcuna violazione di legge e la motivazione appare del tutto congrua rispetto alle risultanze procedimentali del caso. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 22 giugno 2023
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 6 Num. 34322 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da ZI NA, indagato per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale del 30 dicembre 2022 che ne ha respinto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli ex art. 276 cod. proc. pen. in aggravamento e sostituzione della misura cautelare domiciliare precedentemente in vigore. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 299, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che, a seguito del controllo della polizia giudiziaria presso la propria abitazione, egli non è stato né arrestato né denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. Detta circostanza, al di là dell'effettiva consumazione del reato, impedisce la rituale possibilità di aggravamento della misura cautelare a seguito della violazione poiché quest'ultima, coinvolgendo una diversa valutazione delle esigenze cautelari, andrebbe verificata in contraddittorio tra le parti, mentre nel caso in esame è stata applicata d'ufficio sulla semplice segnalazione della polizia giudiziaria. Con un secondo motivo deduce, inoltre, erronea applicazione dell'art. 276 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine alla rappresentata ipotesi di lieve entità della violazione, non essendo egli stato rintracciato fuori della propria abitazione ma essendosi limitato a non rispondere al citofono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. È destituita di ogni fondamento la tesi prospettata dalla difesa del ricorrente secondo cui sussiste un rapporto di pregiudizialità tra denuncia ed eventuale arresto (in flagranza o meno) per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385, terzo comma, cod. pen.) ed aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 cod. pen., che, oltretutto, riguardando gli arresti domiciliari, non può che trasformarsi nella custodia in carcere. 2 La pronuncia di questa Corte di legittimità citata a sostegno dell'allegazione difensiva afferma, in realtà, l'esatto contrario rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente. Può essere, infatti, disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma 4, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del Pubblico Ministero e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti (Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014 dep. 2015, Ivanciu, Rv. 262209). 3. Quanto al secondo motivo di censura, è sufficiente richiamare il principio che in tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione alle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove fornito di adeguata, corretta e logica motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 36060 del 09/10/2020, Hajdari, Rv. 280036; conf. Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994, Rv. 201400) Nella specie il Tribunale ha dato atto della mancata risposta al citofono ed al telefono in ora mattutina da parte dell'indagato e che i precedenti controlli non avevano evidenziato alcuna anomalia di funzionamento del citofono stesso, ritenendo che da quanto risultante da detti accertamenti, doveva concludersi ragionevolmente che l'indagato si fosse allontanato indebitamente dal domicilio coatto e che l'allontanamento fosse stato di durata consistente, tanto da potersi valutare come violazione non irrisoria e come tale ampiamente giustificativa dell'aggravamento della misura. Non è stata, dunque, consumata alcuna violazione di legge e la motivazione appare del tutto congrua rispetto alle risultanze procedimentali del caso. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 22 giugno 2023