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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_3 C.F._3 genitore del figlio minore (C.F. , Persona_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BASILE CHIARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
RICORRENTI contro
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2
dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 28.2.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, Controparte_1 per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. Nel caso in esame, si rileva che il cittadino italiano nel Persona_2
1926, ha avuto una figlia, la quale, il 14.05.1952, ha contratto matrimonio con il Persona_3 cittadino straniero . Poiché tale matrimonio avveniva dopo l'entrata Parte_1 in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948), deve ritenersi privo di effetti l'automatico acquisto della cittadinanza del marito e, correlativamente, l'automatica perdita della cittadinanza italiana da parte della donna, istituti non più compatibili con il nuovo quadro costituzionale. Può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., era tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., poteva esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto Controparte_1 che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire dinnanzi all'A.G., sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. In forza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, va affermato che la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Inoltre, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3, della legge n. 555/1912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_2
• dalla unione di e Persona_2 Persona_4 acque
[...] Persona_3
• dalla unione di e nacquero Persona_3 Parte_1 [...]
e , odierni Parte_2 Pt_1 Parte_1 ricorrenti;
• dalla unione di e nacque Parte_2 Persona_5
odierna ricorrente;
Parte_3
• dalla unione di e Parte_3 Controparte_3 nacque , odierno ricorrente. Persona_1
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante albero genealogico:
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario
"iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto CP_1 conto dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America Parte_4 si sono trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Filomena De Cecco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE
in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in proprio e in qualità di Parte_3 C.F._3 genitore del figlio minore (C.F. , Persona_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. BASILE CHIARA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
RICORRENTI contro
, in persona del con il patrocinio ex lege Controparte_1 Controparte_2
dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale.
OGGETTO: accertamento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 28.2.2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo venisse riconosciuta loro la cittadinanza italiana iure sanguinis, Controparte_1 per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Persona_2
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato, rimanendo così contumace. CP_1
1. Sull'interesse ad agire.
1.1. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
1.2. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
1.3. Nel caso in esame, si rileva che il cittadino italiano nel Persona_2
1926, ha avuto una figlia, la quale, il 14.05.1952, ha contratto matrimonio con il Persona_3 cittadino straniero . Poiché tale matrimonio avveniva dopo l'entrata Parte_1 in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948), deve ritenersi privo di effetti l'automatico acquisto della cittadinanza del marito e, correlativamente, l'automatica perdita della cittadinanza italiana da parte della donna, istituti non più compatibili con il nuovo quadro costituzionale. Può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'A.G., era tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o di silenzio della P.A., poteva esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto Controparte_1 che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
1.4. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire dinnanzi all'A.G., sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994, che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
1.5. Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi la situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole. Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga e il suo smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
2. Nel merito.
2.1. Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti, occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
2.2. In forza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, va affermato che la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
2.3. Inoltre, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, co. 3, della legge n. 555/1912 cit., nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
2.4. Va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS.UU. sentenza n. 4466 del 2009).
2.5. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
2.6. Ciò premesso, dalla documentazione allegata risulta la seguente discendenza -con continuità della linea di trasmissione- dal capostipite cittadino italiano: Persona_2
• dalla unione di e Persona_2 Persona_4 acque
[...] Persona_3
• dalla unione di e nacquero Persona_3 Parte_1 [...]
e , odierni Parte_2 Pt_1 Parte_1 ricorrenti;
• dalla unione di e nacque Parte_2 Persona_5
odierna ricorrente;
Parte_3
• dalla unione di e Parte_3 Controparte_3 nacque , odierno ricorrente. Persona_1
Quanto sopra risulta chiaramente dal sottostante albero genealogico:
2.7. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. 2.8. Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario
"iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
2.9. In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo - senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
3.1. Nulla per le spese, non essendo ravvisabile alcuna soccombenza, trattandosi di sentenza di accertamento alla quale il convenuto non si è opposto, rimanendo contumace, e tenuto CP_1 conto dell'imprevedibile ed elevatissimo numero di domande che i in Sud America Parte_4 si sono trovati a dover affrontare, rendendo così necessario ai ricorrenti esercitare la presente azione, senza prima esperire la procedura amministrativa presso il competente consolato italiano.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che i ricorrenti, come in epigrafe indicati, sono cittadini italiani;
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nulla per le spese.
Firenze, 29 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Filomena De Cecco