Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
3. AULA "B" 595.2002 REPUBBLICA ITALIANA nggetin IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE01474703 SEZIONI LAVORO composta degli II.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefani CICIRETTI Presidente Doll. Alberto SPANO Consigliere R.G.N. 19984/2001 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron.3148 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA UD. 20.11.2002 sul ricorso proposto da D'IC FA rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Silvetti, presso la quale elett.te domicilia in Roma. viale Angelico, n. 92. giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
GUIDOTTI S.P.a. LABORATORI in persona del dott. Giuseppe Baldacchino. procuratore speciale del legale rapp.te della società, in virtù di procura del 29 settembre 2000 per notur IC CI di Navacchio, rep. n. 10761, rapp.to e difeso dagli avv.ti proff. Oronzo Mazzotta e Ugo Petronio, presso il quale ultimo clett.te domicilia in Roma, via R. Fauro, n. 43. giusta procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
H 4731 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n. 01246/2000 del 14.06/04.08.2000. R.G. n. 02979/1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.li Carlo Silvetti, per D'AM FA, e Oronzo Mazzotta per la AT TT s.p.a.: Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Pisa rigettava l'appello proposto da FA D'AM avverso la sentenza del Pretore di Pisa n 01326/98 del 10 dicembre 1998 con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per impugnativa del licenziamento adottato nei suoi confronti il 28 gennaio 1998 dalla s.p.a. AT TT (in appresso solo Società), della quale il D'AM era dipendente con mansioni di capo-area degli informatori medico-scientifici per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise. Aveva dedotto il D'AM che l'infrazione contestata (nci rapporti informativi risultavano in due occasioni prestazioni lavorative, fra le quali una di controllo di informatore operante nella zona, che da pedinamenti erano state escluse in favore di occupazioni personali) era stata accertata in maniera occulta e quindi victata dall'art. 3 della legge r. 300 del 1970, che la contestazione era tardiva (20 gennaio 1998 per episodi avvenuti ad ottobre e novembre 1997), che i fatti erano stati pienamente giustificati in data 23 gennaio 1998, e che, comunque, ia sanzione era sproporzionata alla entità dei fatti, anche in considerazione della precedente sua condotta lavorativa. Osservava il Tribunale: i controlli promossi dal datore di lavoro, il primo dei quali con la partecipazione del direttore JSF della società in quanto predisposti all'accertamento di un comportamento diretto a far risultare come eseguite prestazioni in realtà mai effettuate, e quindi un comportamento illecito e penalmente sanzionabile (artt. 56 e 640 c.p.). non rientravano nell'invocato divieto. che si riferiva all'attività 2 q lavorativa all'interno dei locali aziendali;
la contestazione non era tardiva in considerazione dei tempi tecnici, delle dimensioni aziendali c per la sospensione del lavoro nel periodo natalizio, gli addebiti crano stati pienamente provati con prova orale e documentale nel corso dell'istruttoria, e con sicura esclusione anche di un eventuale emore di persona;
risultanze probatoric contraric non erano idonee, per dubbia attendibilità dei testi e perché contraddette dalla documentazione in ati, a sconfessare le altre: il ruolo svolto dal D'AM, a sua volta preposto al controllo di altri informatori. incideva sulla gravità dei fatti contestati ai fini della esclusione della invocata sproporzione della sanzione. Ricorre per cassazione avverso la predetia sentenza il D'AM affidandosi a tre motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria. La AT TT sp.a. si è costituita con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso D'AM FA denunzia violazione © falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 7 della legge n. 300 de 1970, 1362 e segg. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutro ai sensi dell'art. 60, nn. 3 e 5. c.p.c.. Deduce il ricorrento che il controllo mediante pedinamento, in quanto diretto a verificare l'adempimento contrattuale del dipendente, come ammesso dalla stessa società, violava la disposizione di legge in titolazione e la stessa disposizione contrattuale (art. 9) che autorizzava il controllo solo mediante direttori dell'azienda e previa notizia agli interessati, escludendo investigatori privati, nella specie incaricati dal datore di lavoro. Il motivo è infondato. La Corte è più volte intervenuta sulla questione precisandone limiti e criteri (fra le ultime, Cass. nn. 09576/2001, 08049/91, 07455/91,00829/92, 05599/90). In realtà, la leggen 300 del 1970 non ha inteso sottrarre il potere di controllo attribuito dal codice civile al datore di lavoro sull'attività lavorativa dei propri dipendenti, límitandosi a scremare tale potere degli aspetti del suo esercizio più propriamente polizieschi. Si ċ cosi affermato il diritto del datore di lavoro di controllare, direttamente o a mezzo di 3 2 propria organizzazione o anche di terzi, all'intero o all'esterno dell'azienda, anche in modo occulto, il corretto adempimento delle prestazioni lavorative, se non proprio la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel caso di specie, peraltro. la sentenza impugnata acceria che al primo episodio contestato, di per sé sufficiente da solo ad integrare giusta causa di licenziamento, aveva assistito un dipendente della società con qualifica di direttore IFS. Con il secondo motivo di ricorso D'AM FA denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375,2106 c 2119 cc. e 7 della legge n. 300 del 1970, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360. rn. 3 e 5, c.p.e.. Deduce in proposito il ricorrente che, pervenute in sede aziendale lo contestate intrazioni nella imminenza dell'accertamento, nulla giustificava il ritardo di 85 giorni della contestazione delia prima di esse;
tale ritardo aveva inciso sull'acquisizione di prova certa, circa la sua presenza altrove in giorno di infrazione contestata, che però medio tempore era scomparsa per cancellazione del nastro di registrazione. Il motivo è infondato. La sen.cuza impugnata, sul punto, pur essendosi limitata ad una affermazione categorica nella sua genericità. tuttavia, nella analitica ricostruzione dei fatti e nelle argomentazioni su essi profuse. prospetta i motivi della disconosciuta tardività della contestazione, cui il giudice di appello ha informato nella propria decisione. Risulta così. innanzitutto che gli episodi in cui il D'AM era stato pedinato erano doc, che, in entrambe le occasioni il lavoratore si era dedicato ad occupazioni estranee alla propria attività lavorativa, e che entrambi gli episodi erano stati oggetto di rapporto informativo trasmesso alla società. Ed allora, appare del tutto congrua e logica la motivazione della sentenza, che evidentemente ha tenuto conto, principalmente, che solo a seguito del rapporto informativo, comprensivo del secondo episodio. la società ha avuto piena e sicura contezza del comportamento non ortodosso del proprio dipendente, ed è intervenuta, attraverso, gli inevitabili adempimenti burocratici di una azienda di grosse dimensioni solo dopo aver attentamente vagliato le prove offertele, anche in -2 considerazione dei noti lati caratteriali del dipendente, rimarcati dal tentativo di sottrarsi in ogni modo alle proprie responsabilità. come. d'altronde, è stato espressamento (e opportunamente) rilevato dal giudice di appello. Tutto quanto, e in considerazione del hen noto assunto giurisprudenziale sulla applicazione elastica del principio della immediatezza della contestazione, fa ritenere e logicamente razionale, anche in considerazione dell'approssimativa congra riproposizione in appeilo della questione, e quindi sufficientemente motivata, la decisione impugnata sull'accertata insussistenza della tardività delle contestazioni nel caso in esame. Con il terzo motivo di ricorso D'AM FA denunzia violazione e falsa applicazione degli ant. 115 116 cp.c.. 2696 cc, nonché omessa e insufficiente motivazione. il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Deduce il ricorrente;
che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto le prove agli atti e le argomentazioni profuse dal dipendente circa la trasferta dei controllori del 26 e 27 ottobre 1997 (quest'ultima, data della prima infrazione contestata), con riferimento al kilometraggio percorso e alla benzina consumata per raggiungere il luogo del controllo, e che avrebbero dimostrato la insussistenza di essa, e ciò tanto più che non vi era traccia di documentazione del passaggio e pernottamento dei medesimi controllori nel luogo della infrazione;
né il Tribunale aveva fornito, ai fini del fondamento della propria statuizione, una qualche motivazione sulla scelta degli elementi probatori agli atti, con particolare riferimento alle prove testimoniali, nonostante la nella contrapposizione di alcuni di essi e con le stesse prove documentali. Anche questo terzo motivo va disatteso. In proposilo vanno, solo. richiamati i consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui, da un lato, "nel ricurso per cassazione. allorquando viene denunciata l'omessa valutazione di un elemento di prova, nella specie di alcune deposizioni testimonial, é necessario, a pena di inammissibilità del ricorso, che i motivo di impugnazione specifichi i nomi dei testi e le relative deposizioni prefermesse ed indichi le ragioni del carattere decisivo di esse, dato che, per il principio di 5 autosufficienza del ricorso, il controllo deve essere consentito alla corte di vassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative" (Cass. 11.10.1999, n. 11386, conformi successive Cass. 12 giugno 2001, n. 07938, Cass. 19 aprile 2001, n. 05816, e precedenti Cass. nn. 01161 del 1995, 08249 del 1997), dall'altro che "la delle valutazione risultanze delle prove e il giudizio sulla attendibilità dei testi, come la scelta, tra varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere ta 70 motivazione, involgono apprezzamenti di fauto riservati al giudice di merito, i quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova." (Cass. 17 luglio 2001, n. 09662, Cass. n. 02404 del 2000). Il motivo di ricorso in esame non è certo rispettoso dei principi sopra richiamati. Je tale motivo si è fatto riferimento a documenti, che si assumono agli ati, ma dei quali non si è mai discusso in precedenza e si argomenta sui contenuti di essi nonostante tali documenti non alla lettura della Corte;
si discute sulla scelta delle prove testimoniali in relazione alla attendibilità dei testi in relazioni a profili soggettivi, ma nessuna di esse è riportata se non per interpretazioni della parte ricorrente;
si denunzia il privilegio concesso alle testimonianze dei pedinatori nocostante la loro incunciliabilità con altre testimonianze, ed allo stesso tempo non si riportano, come per i precedenti, le dichiarazioni verhalizzate dei testi privilegiati e di quelle con esse inconciliabili. Tutto quanto, in evidente violazioni dei riportati principi, e sul presupposto che il giudice di legittimità, non essendo tenuto alla ricerca negli atti degli elementi di fatto fondanti in relazione al principio di diritto applicato, non è posto in condizioni di esprimere giudizi sulla esistenza delle violazioni, sulla decisività della circostanze pretermesse, sui vizi di motivazione denunziati. 2 6 il ricorso, pertanto, è infondato c va rigettato, e, per il principio della succombenza, D'AM FA va condannato al rimborso in favore della AT TT s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso: condanna D'AM FA al rimborso in 'a Corte favore della AT TT spa. delle spese del giudizio di cassazione in curo 24,50 4oltre a euro 2.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 novembre 2002. Il Consigliere est. Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni tapparella Stefano Ciciretti ✗CANCELLIEBE Depositato in Cancelleria 31 GEN. 2003 Xoggi, CELLIERE 7