Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11306 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE avoro443 06/ 02 Oggetto SEZIONE LAVOI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 7807/00 Dott. Salvatore SENESE - - Rel. Consigliere Cron.28914 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Ud. 04/06/02 ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AR PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti%;B - ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, | elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, ¦ presso 1' Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2594 MORIELLI, CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta -1- : delega in calce alla copia notifica del ricorso;
resistente con mandato la sentenza n. 403/99 del Tribunale di avverso VELLETRI, depositata il 10/04/99 R.G.N. 2771/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto del 25 agosto 1993 AN RO chiese che il Pretore di Velletri gli riconoscesse il diritto alla pensione di invalidità. Con sentenza del 28 novembre 1997 il Pretore respinse la domanda. Con sentenza del 10 aprile 1999 il Tribunale di Velletri ha respinto l'appello proposto dall'RO. Afferma il Tribunale che le molteplici e pur Ля serie infermità accertate dal consulente tecnico d'ufficio non sono causa емого della totale perdita della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, pur adeguato al grado d'istruzione ed alle attitudini fisio psichiche del soggetto. E le conclusioni del consulente, precedute da accurate indagini e confortate dal rigore della discussione medico legale, cui alcuna critica era stata 1 formulata in sede di primo grado, erano da condividersi. E, non avendo il supporto d'una relazione tecnica di parte né di documentazione successiva, i generici rilievi mossi in sede d'appello, non erano idonei a giustificare una nuova indagine tecnica d'ufficio. Per la cassazione di questa sentenza ricorre IZ RI, in proprio e nella qualità di genitore dei minori ID RO e AR RO, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, degli artt. 1122, 116, 324, 346, 441, 442 e 445 cod. proc. civ. e dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, ricorrente sostiene che 3 1. il consulente tecnico d'ufficio aveva dichiarato che "le plurime patologie, sommandosi fra di loro, sono indubbiamente causa d'una totale e permanente invalidità lavorativa"; e tuttavia aveva contraddittoriamente escluso che le infermità fossero sufficienti per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità: ed il Pretore, acriticamente recependo le conclusioni del consulente, aveva condiviso * NA W questa logica incoerenza, che era stata rilevata con l'appello, ed in alcun modo esclusa dalla motivazione del Tribunale;
2. nell'ambito della sua motivazione, il Tribunale aveva evidentemente confuso fra assegno di invalidità civile (di cui era necessario presupposto l'incollocazione) e l'assegno di invalidità disciplinato dalla legge 12 giugno 1984 n. 222; 3. espressamente richiamando l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., egli aveva prodotto, con l'atto d'appello, documentazione del 2 settembre 1998, attestante "Malattia di Marchiafava Bignardi, infarto ischemico cerebrale, distoma facciale sinistro, arteriopatia arti inferiori"; ed il Tribunale non aveva minimamente esaminato e valutato la predetta documentazione, pur al limitato fine di escluderne la rilevanza. Il ricorso è infondato. In ordine alla prima censura, è da osservare che il giudice di merito ha espressamente considerato e valutato l'elemento prospettato dal ricorrente con l'appello e poi riproposto in sede di legittimità (l'avere il consulente tecnico d'ufficio dichiarato che le patologie sono causa d'una totale e permanente invalidità lavorativa, e l'avere poi escluso che le infermità fossero sufficienti per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità). Ed ha osservato che le conclusioni del consulente 4 tecnico d'ufficio "sono coerenti e logiche, in quanto le patologie riscontrate sono idonee per porle a base del riconoscimento tanto della pensione che dell'assegno, alla stregua della disciplina dettata dalla legge n. 222 del 1984, artt. 1, 2, 4, 9, e 13, in quanto è solo il diverso grado di ле capacità lavorativa che funge da elemento compromissione della kutec alla pensione di invalidità presuppone che Il diritto distintivo ... l'invalido versi in uno stato d'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, nel senso che lo stesso sia incapace di svolgere non solo il lavoro proprio, bensi qualsiasi altro lavoro Pertanto correttamente il consulente tecnico d'ufficio ha messo in rilievo la diversa intensità della stessa malattia per escludere il diritto dell'appellante alla pensione d'inabilità In tal modo il giudicante, esaminando la frase criticata dal ricorrente e valutandola nel quadro della relazione, valutata nella sua globalità, ha dedotto la coerenza delle conclusioni. E nei confronti di questa motivazione, che è a sua volta coerente (è questa la funzione dell'esame che rientra nel giudizio di legittimità), il ricorrente non muove adeguata censura. Per quanto attiene alla seconda censura, il riferimento all'assegno di invalidità civile ed alla necessità del requisito dell'incollocazione, attenendo ad un diritto che non è in controversia e che è assolutamente estraneo alla logica che conduce il giudicante alla decisione, è irrilevante. Astrattamente rilevante è la censura relativa a documentazione posteriore all'indagine tecnica d'ufficio. Ed invero, la sentenza, come normativamente prevista, è tale in quanto gli elementi della causa consentano di giungere ad un'unica 5 decisione. la quale, non avendo alternative a se stessa (essendo inalternativizzabile), costituisca una necessità. Di questa necessità il giudice deve dare adeguata ragione con la motivazione (anche per relationem, con riferimento ad atti del processo), indicando non solo sul piano positivo gli My elementi che conducono alla decisione, bensì escludendo, sul piano negativo, la potenzialità probatoria di ogni altro elemento di segno contrario (di natura materiale fatti posteriori al parere tecnico d'ufficio - logica - - -o processuale - mezzi istruttori richiesti), nella critica al predetto parere sua astratta idoneità a condurre ad una diversa decisione (Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). In questo quadro, ove (attraverso consulenza tecnica d'ufficio o scritti defensionali o documentazioni) siano formulate censure al parere del consulente tecnico d'ufficio precedentemente acquisito, il giudice che, aderendo al predetto parere, ritenga non decisivi i rilievi, ha l'obbligo di esporne (ed in forma adeguata) le ragioni, non solo per dare doverosa risposta (anche ex art. 112 cod. proc. civ.) a colui che abbia proposto la domanda (e tale è anche la richiesta presupposta dalle predette censure), bensì al fine di escludere la presenza di elementi di segno contrario alla decisione che assume, e che potrebbero discendere anche da fattori sopravvenuti alla stessa indagine tecnica (che, nelle controversie per invalidità od inabilità ex legge 12 giugno 1984 n. 222 o per invalidità od inabilità o non autosufficienza ex legge 30 marzo 1971 n. 118, possono assumere giuridica rilevanza per l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.), ed in tal modo esprimere la necessità che giustifica la sentenza. 6 Per contestare carenze del giudizio di merito è tuttavia necessario che l'elemento potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione sia descritto in modo autosufficiente (con specificazione idonea a consentire la chiara e completa cognizione dei fatti e delle argomentazioni: Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), nella sua materiale consistenza, nella sua pregressa M indicazione (in sede di merito), e nella sua processuale rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione), per consentire al giudice di legittimità di accertare la carenza (della decisione impugnata) e valutarne la decisività. Nel caso in esame, l'appellante aveva depositato con l'atto di impugnazione la scheda di dimissione, del 2 settembre 1998, dopo il ricovero presso la Casa di Cura Villa delle Querce. Da un canto, tuttavia, in relazione a questa documentazione, nell'impugnazione non vi è argomentazione. D'altro canto, l'atto stesso ha per oggetto patologie, in particolare a livello cerebrale, che erano state esaminate e valutate dal consulente tecnico d'ufficio. E' poi da aggiungere che il Tribunale dà atto di aver esaminato la relazione medica dell'U.S.L. RM - H del 6 luglio 1999, posteriore agli atti in controversia. Questi elementi consentono di ritenere che il ricorrente non abbia adeguatamente giustificato, né in sede di merito né in sede di legittimità, la potenzialità probatoria dell'invocata documentazione. A nura dell' all. 152 H.A. Chc, the de p-a ८ Il ricorso deve essere respinto. In assenza d'ogni resistente attività Hlut processuale, nulla è da disporsi per le spese del giudizio di legittimità. 7
PQM
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002. Il Consigliere estensore Ditto Eusic IL PRESIDENTE Jahutu Mbfzanco чанс 30 002 Ховрайсо A TASSA WART. 10 8