Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
La sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione, stante il disposto dell'art. 627, comma primo, cod. proc. pen., possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2008, n. 13754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13754 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1429
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 032352/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO RO, N. IL 03/02/1961;
avverso ORDINANZA del 20/07/2007 TRIBUNALE di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIZZUTI GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 20.7.2007 il tribunale di Catanzaro, in sede di esecuzione e di rinvio (a seguito di sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte Suprema in data 8.2.2007) rigettava l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, avanzata, ex art. 671 c.p.p., da LO RO in relazione a diversi reati a di lui carico, giudicati con le sentenze irrevocabili specificate nella stessa ordinanza.
Avverso la suaccennata ordinanza l'LO proponeva, per mezzo dei difensori, ricorso per cassazione.
L'LO chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo:
1) l'incompetenza del tribunale di Catanzaro, in quanto, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., sarebbe competente il g.u.p. del medesimo tribunale;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della disciplina della continuazione, giacché, essendo stato condannato con l'ultima sentenza per il delitto di associazione di stampo mafioso dal 1987 al 2004, aggravata dall'uso delle armi, e per una serie di delitti di estorsione e danneggiamento, ritenuti in continuazione tra loro e con il delitto associativo, sarebbe evidente il collegamento con le altre sentenze di condanna per i delitti di estorsione ed attinenti alle armi, commessi nello stesso arco temporale e con le stesse persone. Il tribunale avrebbe "esaurito la propria motivazione nel riassunto acritico del dato normativo" e avrebbe "omesso totalmente qualsivoglia concreto esame dei dati desumibili dal testo dei provvedimenti di condanna".
Il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. Il primo motivo è infondato.
Invero, la sentenza di annullamento, con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice di rinvio, è attributiva della competenza in favore di questi, senza che la corretta applicazione dei criteri per la sua individuazione - stante il disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 1 - possa essere in una qualunque sede sindacata. Ne consegue che la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, quand'anche risulti effettuata in violazione di legge (Cass. Pen. Sez. 3, 22.1.2003, n. 11040, CED 227197). Il secondo motivo formula censure attinenti al merito della decisione impugnata congruamente e correttamente motivata in ordine al mancato riconoscimento, in favore dell'LO, della disciplina della continuazione.
In particolare, il tribunale, nell'ordinanza impugnata, ha evidenziato che non risultava che ricorresse, nella specie, alcuna originaria programmazione dei reati oggetto dell'istanza, "in ragione dell'autonomia ed originaria imprevedibilità delle condizioni nelle quali ciascun fatto reato aveva trovato maturazione, in quanto legato a situazioni contingenti diverse, rispetto a cui non v'era possibilità alcuna di preventiva rappresentazione e deliberazione fin dalla costituzione del vincolo associativo".
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella udienza nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009