Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2005, n. 32818
CASS
Sentenza 13 giugno 2005

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari - rilevata l'incompatibilità della difesa degli imputati - dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. (e per l'effetto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio), disponendo la trasmissione degli atti al P.M., in quanto l'incompatibilità del difensore ben può essere superata in virtù dell'art. 97, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., restituendo gli imputati nei termini eventualmente scaduti, senza disporre la regressione del processo in ragione di una inesistente nullità assoluta e, quindi, in patente violazione del principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Processo penale, atto, abnormità, rilevanza, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2005, n. 32818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32818
Data del deposito : 13 giugno 2005

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