Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 136
CASS
Sentenza 9 gennaio 2003

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Nel processo del lavoro, l'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado di appello è subordinata alla condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa, deve essere interpretato nel senso che non è permessa l'ammissione dei mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 136
    Data del deposito : 9 gennaio 2003

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