Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
Nel processo del lavoro, l'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in virtù del quale l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado di appello è subordinata alla condizione che essi siano ritenuti dal collegio, anche di ufficio, indispensabili ai fini della decisione della causa, deve essere interpretato nel senso che non è permessa l'ammissione dei mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza nel pregresso grado del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA IN, elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del Presidente prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti in virtù di procura speciale a rogito notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 23 marzo 2000, rep. n. 53759 e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 2 - 8 marzo 1999, n. 198/1999, n. 1583/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 17 maggio 2002;
udito l'avv. Rita Raspanti per l'INAIL;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 aprile 1994 il signor IN BU conveniva in giudizio l'INAIL al fine di sentir riconosciuta la malattia professionale - ipoacusia da rumore - inutilmente denunciata in sede amministrativa in data 20 dicembre 1901.
A sostegno della domanda esponeva di essere dipendente della Italsalumi dal 1962, di essere stato esposto a rischio quale addetto a caldaie ed impianti frigoriferi entrambi mossi da motori elettrici rumorosi e di aver altresì fatto uso di pistola ad aria compressa per circa un'ora al giorno per pulire gli stampi delle lavorazioni. L'INAIL, nel costituirsi in giudizio, rilevava che il BU non aveva svolto attività tabellate e che la documentazione acquisita nella fase amministrativa non aveva evidenziato una esposizione quotidiana a rischio professionale con particolare riguardo alle indagini ambientali svolte presso la ditta Italsalumi attestanti una rumorosità inferiore ai 90 db.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e l'effettuazione di c.t.u. fonometrica attestante l'esposizione del BU ad un livello medio di rumorosità inferiore agli 80 db. All'udienza del 19 maggio 1997 il procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda;
alla successiva udienza il procuratore dell'Istituto dichiarava di "non accettare la rinuncia alla domanda", chiedendo che la causa venisse decisa ai fini delle spese processuali.
Con sentenza pronunciata in data 9 giugno 1997, il RE rigettava la domanda sulla scorta delle risultanze della c.t.u. fonometrica, e dichiarava l'integrale compensazione delle spese, non ravvisando i presupposti della lite temeraria.
Nei confronti di tale decisione il BU proponeva appello, deducendo che l'esposizione ad una soglia di rumorosità - inferiore ai 90 db non era circostanza sufficiente ad escludere la natura professionale della noxa.
Affermava, in particolare, che le indagini ambientali erano state effettuate nell'anno 1995 a fronte di una esposizione protrattasi per oltre venticinque anni e che il c.t.u. non aveva tenuto conto della rumorosità prodotta dalla pistola ad aria compressa. Il BU chiedeva pertanto la riforma della impugnata decisione, previo rinnovo della c.t.u. fonometrica e la effettuazione di c.t.u. medico-legale.
Radicatosi il contraddittorio, con sentenza in data 2 - 8 marzo 1909, il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'appello e dichiarava compensate le spese del grado. Osservava, per quanto ancora rileva, il Tribunale che nel giudizio di primo grado non erano state assunte le prove orali dedotte al fine di dimostrare, fra l'altro, che il BU faceva uso per circa un'ora al giorno di una pistola ad aria compressa per la pulizia degli stampi delle lavorazioni;
che, in mancanza di prova di esposizione ad attività tabellata, l'assicurato non aveva fornito la prova di essere stato esposto a rischio professionale e che, anzi, elementi univoci di segno opposto si traevano dalla c.t.u. fonometrica, attestante una esposizione ad un livello medio di rumorosità di 75-76 decibel (e ciò anche riguardo alle attività lavorative svolte in tempi pregressi). Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7 marzo 2000, il BU ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo.
L'INAIL ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
Con l'unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché della voce n. 44, sub L) della tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 e voce n. 50 sub N) del d.P.R. 13 aprile 1994 n. 336; violazione e falsa applicazione degli artt. 421, 437 e 445 c.p.c.; motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Il ricorrente deduce vizi di motivazione ed errori giuridici e di procedimento;
assume che non è stata disposta, in violazione dell'art. 445 c.p.c., consulenza tecnica di ufficio medico-legale;
che il Tribunale avrebbe dovuto disporre, anche di ufficio, mezzi di prova per accertare la verità e quindi a maggior ragione avrebbe dovuto disporre per l'espletamento dei mezzi di prova testimoniali indicati fin dal primo grado di giudizio;
che sono stati violati gli artt. 421 e 437 c.p.c. e i principi di giurisprudenza, secondo i quali il giudice del lavoro deve accertare la verità reale al di là del principio dispositivo della prova di cui all'art. 2697 c.c.; che la prova era necessaria per accertare se la lavorazione era tabellata, come in effetti lo era particolarmente per i lavori ad aria compressa (voce 44, sub 1) tabella del 1975, e voce 50, sub n) tabella del 1994); che la circostanza che solo per una parte del tempo lavorativo erano stati usati gli utensili ad aria compressa non escludeva l'operatività della presunzione legale della eziologia professionale;
che anche la consulenza fonometrica poteva essere disposta;
che d'altra parte gli stessi valori indicati nella consulenza fonometrica espletata non escludevano affatto l'esposizione al rischio, specie in un elemento già predisposto (o anche per questo era necessaria la c.t.u. per accertare il tipo di sordità); che d'altronde la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare se il rumore fosse stato una semplice concausa, anche per un concorso di lieve entità, secondo il principio dell'equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Come emerge, innanzi tutto, dalla sentenza impugnata, nel giudizio di primo grado - anche per la rinuncia alla domanda - non sono state assunte le prove orali dedotte al fine di dimostrare, fra l'altro, che il BU faceva uso per circa un'ora al giorno di una pistola ad aria compressa per la pulizia degli stampi delle lavorazioni. Non è stata pertanto acquisita prova di esposizione del BU ad attività tabellata, ne' l'assicurato ha fornito la prova - secondo il Tribunale - di essere stato esposto a rischio professionale. Il giudice di appello ha anzi evidenziato - con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici - che la c.t.u. fonometrica, espletata in primo grado, aveva fornito elementi univoci, di segno opposto alla esposizione a rischio professionale del BU, avendo accertato un'esposizione ad un livello medio di rumorosità di 75-76 decibel, anche con riguardo alle attività lavorative svolte in tempi pregressi, mediante un'accurata ricostruzione della situazione ambientale dell'epoca.
Si sottrae a censure in sede di legittimità il mancato rinnovo della consulenza fonometrica in grado di appello, del quale si duole il ricorrente, avendo evidentemente il Tribunale ritenuto superfluo disporre detto rinnovo, tenuto conto dei risultati acquisiti, nell'ambito della sua valutazione discrezionale.
Perde così valore anche l'altra censura di violazione dell'art. 445 c.p.c., per non essere stata disposta dal giudice del merito consulenza tecnica medico-legale. Invero, essendo stata esclusa, come si è detto, una positiva esposizione a rischio nell'espletamento di lavorazioni non tabellate, detta indagine era ininfluente ai fini della decisione.
Per quanto concerne poi le pretese violazioni degli artt. 421 e 437 c.p.c., si osserva, da una parte, che il ricorrente non aveva fatto assumere le prove testimoniali dedotte in primo grado - ed anzi il procuratore del medesimo aveva dichiarato di rinunciare alla domanda, come indicato in narrativa (rinuncia ritenuta invalida dal Tribunale per carenza del relativo potere da parte di detto procuratore)-, e, dall'altra, che il secondo comma dell'art. 437 c.p.c. attribuisce al giudice di appello un potere discrezionale, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 4 ottobre 1995 n. 10406), e che l'ammissione di nuovi mezzi di prova non è consentita relativamente ai mezzi di prova rispetto ai quali le parti siano già incorse nella decadenza (Cass. 11 febbraio 1995 n. 1509). La sentenza impugnata ha infine escluso, sia pur implicitamente, che il rumore possa essere stato una concausa della dedotta ipoacusia, non essendo stata provata l'esposizione del BU a rischio professionale.
Il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003