Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2002, n. 26446
CASS
Sentenza 29 maggio 2002

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In tema di attività medico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 2001 n. 145, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582 cod. pen.

Commentari5

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  • 3Lesioni personali, consenso informato, pazienteAccesso limitato
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  • 5Responsabilità del medico, consenso del paziente, attività ulteriore, legittimitàAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2002, n. 26446
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26446
Data del deposito : 29 maggio 2002

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