Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1929
CASS
Sentenza 6 marzo 1999

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In tema di arbitrato, a partire dal primo aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, , deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D. M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1.ò aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1929
    Data del deposito : 6 marzo 1999

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