Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 1
In tema di arbitrato, a partire dal primo aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, , deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D. M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1.ò aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI MI, DI CE RD, UO RE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso l'avvocato MARIAROSA FORTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLEMENTE DI CE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ASL n. 1 di BENEVENTO, TR DEMETRE;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di BENEVENTO, emesso l'01/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato De Carlo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 814, secondo comma, c.p.c. del 4 marzo 1997 gli avvocati Perugini Emilio, Di Cerbo Ferdinando, Sangiuolo Andrea chiedevano al Presidente del Tribunale di Benevento di determinare le spese e gli onorari loro spettanti per l'attività prestata quali componenti del collegio abitrale nel procedimento di arbitrato rituale tra DE AC e la USL 08 di Morcone, conclusosi con il lodo del 19-2-1997, comunicato alle parti il 20-2-1997, dato che, con nota del 28.2.1997, il direttore della A.S.L. di Benevento aveva precisato di non poter accettare la liquidazione fatta dallo stesso collegio arbitrale, che aveva determinato spese ed onorari in complessive lire 415.000.000 oltre accessori.
I ricorrenti, precisato il valore della controversia in lire 10.400.000.000, dato dalla somma della domanda principale e di quella riconvenzionale, e chiarito il sistema degli scaglioni della tariffa professionale, indicavano un compenso complessivo compreso tra un minimo di lire 863.000.000 ed un massimo di lire 1.082.000.000, fatta salva la facoltà di raddoppiare i massimi attesa la complessità della controversia.
Il presidente del tribunale di Benevento liquidava in complessive lire 250.000.000 la somma dovuta ai ricorrenti, compensando interamente le spese del giudizio.
Osservava detto giudice che l'art. 814 cod. proc. civ. non vincola ad alcun parametro normativo l'esercizio dei poteri discrezionali affidati al presidente, il quale, pertanto, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione più adeguati all'oggetto della controversia, alla natura ed all'entità dei compiti attribuiti agli arbitri e di ricorrere, eventualmente, come a utile termine di riferimento, alle tariffe di particolari professionisti o di adottare diversi criteri predeterminati dalla legge;
che non riteneva di dover fare riferimento alle tariffe professionali in quanto dalle stesse non era dato desumere parametri utili per una esatta determinazione del compenso dovuto;
che detta determinazione poteva essere effettuata anche ricorrendo a criteri equitativi di valutazione;
che avuto riguardo all'oggetto della controversia, sia sotto il profilo della natura delle questioni giuridiche trattate sia sotto quello della completezza della trattazione arbitrale, nonché dell'attività globale del collegio, appariva equa per l'attività svolta dai ricorrenti, la somma di lire 250.000.000. Avverso detto provvedimento gli avv.ti Perugini Emilio, Di Cerbo Ferdinando, Sangiuolo Andrea hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
La A.S.L. Benevento 1 non ha spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.M. n. 585 del 5.10.1994 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e
114 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che il giudice a quo, nel liquidare il compenso secondo equità, non avrebbe tenuto conto di una specifica norma di diritto, il D.M. n. 585 del 5.10.1994, entrato in vigore il primo aprile 1995, che nella parte riservata alle tariffe per prestazioni stragiudiziali, al n. 9, contempla esplicitamente la tariffa da applicare per la liquidazione delle competenze agli arbitri, con espressa previsione di minimi e di massimi.
Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.pc.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia. Deducono i ricorrenti che erroneamente il giudice a quo ha ritenuto di compensare le spese, atteso che queste avrebbero dovuto essere poste a carico della parte che non aveva accettato la liquidazione come effettuata dal collegio arbitrale.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dal 1^ aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia.
Tra le norme generali disciplinanti gli onorari e le indennità spettanti in materia stragiudiziale figura l'art. 9, il quale stabilisce che, qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, su conforme parere del Consiglio dell'ordine si può derogare ai minimi stabiliti dalla tabella stessa e che, all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non è derogabile. Tali disposizioni hanno valore di norme giuridiche, atteso che, secondo il costante insegnamento di questa corte, la deliberazione con la quale il Consiglio nazionale forense stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari degli avvocati, in virtù della competenza conferitagli dalla legge n. 1051 del 1957, è un atto normativo emanato da un'autorità non statale nello esercizio di un autonomo potere regolamentare, che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell'esercizio di un potere di controllo (cfr. in tal senso tra le molte: cass. n. 3701/85; cass. n. 9284/91; cass. n. 3690/93;
cass. n. 1115/95; cass. n. 5962/96). Data l'esistenza delle disposizioni su riportate al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, il presidente del Tribunale di Benevento non poteva, nel liquidare agli arbitri - tutti avvocati - il compenso loro dovuto, prescindere dalle stesse, ricorrendo a criteri equitativi di valutazione.
Così operando, è incorso nel vizio di violazione di legge denunciato.
Per quanto precede il motivo di ricorso in esame deve essere accolto e il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Presidente del Tribunale di Benevento.
L'accoglimento del primo motivo con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato comporta, altresì, che venga dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, travolgendo detta cassazione anche la parte del provvedimento relativa alla liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Presidente del Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1999