Sentenza 19 marzo 2001
Massime • 2
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività(nella specie: provvedimento del tribunale ex art 814 cod. proc. civ. di attribuzione del compenso ai componenti di un collegio arbitrale), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art.327 cod. proc. civ..
Il D.M. n. 585 del 1994, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a lire 50.000.000 e onorari via via superiori determinati sul maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le questioni eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere qualunque ulteriore somma relativa a scaglioni inferiori intermedi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL AN, RI AE, PE RL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato PUNZI CARMINE, che li difende unitamente agli avvocati RI GIANFRANCO, PRATI EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LI IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT'EVARISTO 157, difeso dall'avvocato ASSOGNA ANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FALL.TO ORDELAFFI DI GL SI & in persona del Curatore Avv. Ruggero PIAZZOLLA;
- intimato -
avverso il provvedimento del Tribunale di FORLÌ, depositato il 06/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
uditi gli Avvocati Gianfranco RI e Emanuele PRATI, difensori del ricorrente che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Franco FORISI con delega depositata in udienza, difensore del resistente LI che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli avv.ti AN NT, Gaetano Ricci e Carlo Peracino hanno proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 comma secondo della Costituzione, avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1997 ex art. 814 c.p.c. dal Presidente del Tribunale di Forlì con la quale era stato determinato, con onere solidale a carico della Ordelaffi s.a.s. e di ET LI, in lire cento milioni (oltre L.
3.000.000 per spese di segreteria ed I.V.A. e C.A.P. come per legge) l'onorario complessivo spettante ai ricorrenti quali componenti di Collegio arbitrale.
Resiste con controricorso il LI.
Non ha spiegato attività difensiva in questa sede la Ordelaffi s.a.s..
Le parti costituite hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disattesa l'eccezione sollevata dal controricorrente, nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i sessanta giorni dal rilascio della copia autentica dell'ordinanza oggetto di gravame o comunque dalla comunicazione di essa in data 10 ottobre 1997 da parte della Cancelleria del Tribunale di Forlì.
Invero le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 5615 dell'8 giugno 1998 (ma vedi anche la precedente Cass. S.U. n. 1952/ 96) hanno stabilito il principio, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo (e tale è, secondo la citata Cass. S.U. n. 1952/ 96, la qui impugnata ordinanza emessa il 6 ottobre 1997 e depositata in pari data) decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. Nella specie, pertanto, poiché l'ordinanza impugnata, come risulta dall'esame diretto degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di accertare l'ammissibilità del ricorso - è stata comunicata dalla Cancelleria agli attuali ricorrenti il 16 ottobre 1997, ma non è stata notificata ad istanza di parte, è ammissibile il ricorso per cassazione notificato il 9 novembre 1998 e cioè nel termine lungo di cui al citato art. 327 c.p.c.. Ciò posto deducono nel merito i ricorrenti:
a) - la violazione del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, tabella SG punto 9, per aver il Presidente del Tribunale di Forlì determinato l'onorario spettante al Collegio arbitrale in misura inferiore al minimo previsto dalla tariffa professionale;
b) - l'omessa motivazione da parte di quel giudice delle ragioni che lo avevano indotto a scendere al di sotto del minimo tariffario. Il ricorso è infondato.
Rilevano i ricorrenti che, nonostante il Presidente del Tribunale di Forlì abbia reputato la controversia di valore "ben superiore al miliardo", la somma liquidata al collegio arbitrale (L. 100.000.000) sarebbe inferiore ai minimi tariffari giacché, a norma del D.M. 5.10.94 (tabella SG punto 9) richiamato dallo stesso decidente, l'onorario spettante in relazione all'indicato valore della causa oscillerebbe tra un minimo di L. 139.000.000 ed un massimo di L. 352.000.000.
È evidente che tale assunto parte dal presupposto che ai fini della determinazione degli onorari in materia stragiudiziale di cui al punto 9 del citato D.M. si debba sommare allo scaglione tariffario relativo al valore della controversia ogni scaglione inferiore (infatti partendo dallo scaglione corrispondente ad un valore da L.
1.000.000.000 a L.
5.000.000.000 e scendendo via via sino allo scaglione "fino a L. 50.000.000", si perviene ad un onorario complessivo minimo di L. 139.000.000 (L. 65.000.000 + L. 35.000.000 + L. 20.000.000 + L. 10.000.000 + L. 6.000.000 + L. 3.000.000) e massimo di L. 352.000.000 (L. 180.000.000 + L. 90.000.000 + L. 40.000.000 + L. 22.000.000 + L. 12.000.000 + L. 8.000.000). Ritiene invece il Collegio, conformemente a Cass. n. 371/99, che il citato D.M. n. 585 del 1994, il quale ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo al punto nove della tabella onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a L. 50.000.000 e onorari via via superiori determinati "sul maggior valore della controversia", vada interpretato nel senso che, per le controversie eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori a L. 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere che allo scaglione tariffario relativo a tale valore si debba sommare ogni scaglione inferiore intermedio.
È evidente allora che, oscillando l'onorario spettante al collegio arbitrale di cui è causa, in relazione al valore della controversia superiore a 1 miliardo ma inferiore ai cinque miliardi, tra un minimo di L. 68.000.000 ed un massimo di L. 188.000.000, l'ordinanza impugnata, che ha liquidato a titolo di onorari l'importo complessivo di L. 100.000.000, si è mantenuta ben al di sopra del minimo previsto dalla tariffa di riferimento, sulla applicazione della quale non vi è contestazione tra le parti.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione di legge, mentre ultroneo si appalesa il dedotto vizio motivazionale, posto che il giudice che ha adottato l'impugnato provvedimento non è, come si è visto, sceso al di sotto del minimo tariffario.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di LI ET, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 408.100, oltre a L.
6.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2001