Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3935
CASS
Sentenza 19 marzo 2001

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Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitività(nella specie: provvedimento del tribunale ex art 814 cod. proc. civ. di attribuzione del compenso ai componenti di un collegio arbitrale), decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine annuale di cui all'art.327 cod. proc. civ..

Il D.M. n. 585 del 1994, che ha inserito tra le prestazioni stragiudiziali rese dagli avvocati anche l'attività arbitrale, prevedendo, al punto nove della tabella, onorari da un minimo di tre ad un massimo di otto milioni per controversie del valore fino a lire 50.000.000 e onorari via via superiori determinati sul maggior valore delle stesse, va interpretato nel senso che, per le questioni eccedenti il suddetto valore, alla base di onorario prevista per le controversie inferiori ai 50.000.000 debba essere aggiunto il solo importo previsto (ovviamente entro il limite minimo e massimo) per lo scaglione corrispondente al valore della controversia, dovendosi perciò escludere qualunque ulteriore somma relativa a scaglioni inferiori intermedi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2001, n. 3935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3935
Data del deposito : 19 marzo 2001

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