Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di imputazione coattiva ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. la imposizione da parte del g.i.p. dell'iscrizione di un nuovo soggetto a registro notizie di reato nonchè la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto, in questo modo, l'interessato non ha potuto esercitare tutte le attività difensive caratteristiche della fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41500 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1288
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 12685/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
avverso l'ordinanza in data 11.3.2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. F. Cardella;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ricorre avverso l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, in data 11.3.2004, nella parte in cui dispone, ex art. 409 comma 5^, c.p.p., che il P.M. formuli imputazione, per il reato di cui all'art 684 c.p., nei confronti della persona indagata, NO BA TO, mai iscritta in precedenza nel registro delle notizie di reato e nei cui riguardi, quindi, il P.M. non aveva formulato alcuna richiesta di archiviazione.
Nell'ambito di un procedimento nei confronti di altro indagato, per il quale il P.M. aveva richiesto l'archiviazione, il Gip aveva disposto ulteriori indagini, ex art 409, 4^ comma c.p.p., nel corso delle quali il predetto BA era stato solo identificato dalla polizia giudiziaria.
Sostiene il ricorrente che, consentendo l'imputazione coatta anche relativamente a persone diverse da quelle indicate dal P.M. nella richiesta di archiviazione non accolta, si limitano i poteri del P.M. ma si limitano, soprattutto, i diritti di quelle stesse persone in quanto si preclude loro l'esercizio delle facoltà difensive che la legge accorda agli indagati, ex art. 415, bis c.p.p.. Il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso, rileva, per contro, che "deve ammettersi che il giudice possa ordinare la formulazione di imputazioni anche diverse da quelle contestate dal Pubblico Ministero, e anche nei confronti di soggetti non individuati nella richiesta di archiviazione. La diversa interpretazione...vanificherebbe il sistema di controllo derivante dalle norme sull'archiviazione posto che il giudice, dopo l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero, non avrebbe alcun potere di iniziativa".
Il ricorso è fondato.
La Corte di Cassazione più volte ha affrontato la questione, esprimendo orientamenti diversi.
Con la sentenza n. 34717, 12/07/2001 - 24/09/2001 SEZ. 5^, Pres. Lattanzi G, Ric. Pagni R., Riv. 220209, ha affermato che: "non è abnorme e non è altrimenti impugnabile, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1^, cod. proc. pen. l'ordinanza con cui il Gip ordini al PM la formulazione dell'imputazione e l'iscrizione di un reato ulteriore, rispetto a quello per cui sia stata richiesta l'archiviazione, a carico di un soggetto nei confronti del quale il pubblico ministero non abbia proposto alcuna richiesta." L'orientamento espresso con tale decisione è stato ribadito con la sentenza n. 35209, 10/07/2001 - 27/09/2001, Sez. 6^, Pres. Romano F Ric. Mangione e altri, Riv. 219655, secondo la quale "il provvedimento con il quale il gip rigetta la richiesta di archiviazione del PM e ordina di procedere, mediante iscrizione nel registro degli indagati, anche per reati diversi da quelli ipotizzati dall'accusa, non è abnorme, atteso che costituisce un'emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale e sui risultati delle indagini svolte dal PM (secondo quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 478 del 1993), consentito dalla legge in forma interlocutoria e non vincolante per il PM, come tale non idoneo a generare situazioni di stasi processuale". Conforme, infine, la sentenza 20.10.2003, n. 39340, Sez. 5^, Pres. Cognetti, Ric. P.M. in proc. Luna, Riv. 226804.
La Corte ha espresso un differente orientamento con la sentenza n. 0 3252 del 05/06/2000-08/08/2000, SEZ. 5^, Pres. Ietti, Ric. P.M. in proc. Quintini, Riv. 216941, con la quale ha affermato: "In tema di chiusura delle indagini preliminari, è abnorme il provvedimento con cui il GIP dispone che il P.M. formuli l'imputazione a carico di un soggetto nei confronti del quale da parte dello stesso P.M. non sia stata presentata alcuna richiesta.(Nella fattispecie, il GIP aveva respinto la richiesta di archiviazione nei confronti di un soggetto ed esteso l'imputazione coatta anche ad un correo, nei confronti del quale tuttavia non v'era stata - relativamente al reato specifico - alcuna richiesta del P.M.. Affermando il principio sopra riportato, la Corte ha ritenuto che, in assenza di qualsivoglia richiesta dell'accusa, l'imputazione coatta si pone come abnorme imposizione di esercizio di azione penale, e si traduce in una espropriazione del potere costituzionale di iniziativa del P.M.). Con la sentenza 24352, 01/10/2002 - 05/06/2003, SEZ. 4^, PRES. Fattori, EST. Calmieri, RIC. P.M. in proc. Foni, RIV. 226054, la Corte ha riaffermato il principio sotto il diverso profilo del diritto di difesa, rilevando che, "in tema di imputazione coattiva ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., la imposizione da parte del g.i.p. dell'iscrizione di un nuovo soggetto a registro notizie di reato nonché la formulazione dell'imputazione nei suoi confronti viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto, in questo modo, l'interessato non ha potuto esercitare tutte le attività difensive caratteristiche della fase delle indagini preliminari". Il Collegio condivide l'orientamento di queste ultime decisioni. Il codice di procedura penale vigente non ha attenuato, rispetto a quello precedente, il principio che l'iniziativa penale è riservata al pubblico ministero, laddove demanda al giudice delle indagini preliminari il compito di verifica e controllo dell'attività d'indagine. Si può, anzi, dire che il carattere più marcatamente accusatorio del processo delineato dal nuovo codice, la accentuata posizione di terzietà del giudice, del giudice delle indagini preliminari in modo particolare, rispetto alla precedente figura del giudice istruttore, esaltano con la distinzione dei ruoli del pubblico ministero e del giudice la peculiarità delle rispettive funzioni.
Il principio secondo cui il pubblico ministero è l'unico dominus dell'esercizio dell'azione penale, come delle attività necessarie alle determinazioni inerenti a quello (art. 326 c.p.p.), soffre limitate eccezioni, tassativamente previste: le disposizioni del comma 5^ dell'art. 409 appunto, e del comma 2^ dell'art. 415. La lettera di tali norme, come la loro natura di eccezione, non autorizza, inoltre, una interpretazione diversa ed estensiva. A ben vedere, l'art. 409, citato, attribuisce al giudice solo un potere di impulso per la formulazione dell'imputazione, non anche quello di imporre l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, potere che, invece, è previsto solo dall'art. 415 c.p.p.. Le due norme dettano, quindi, discipline diverse ma coerenti per situazioni differenti: nella prima si tratta di rimuovere l'inerzia del pubblico ministero per un fatto di reato che egli ha ritenuto insussistente, essendone l'autore noto;
nella seconda si tratta di rimuovere l'inerzia dell'organo della pubblica accusa nei confronti di un soggetto, non individuato ma individuabile, per un fatto di reato che lo stesso pubblico ministero ha ritenuto sussistere. Le norme, dunque, si integrano e si inquadrano coerentemente proprio nel sistema del contemperamento delle opposte esigenze: da un lato, quella di separare nettamente il potere d'iniziativa penale dal giudizio (ne procedat iudex ex officio), dall'altro, quella di controllare il corretto esercizio di quel potere.
Questo sistema verrebbe irrimediabilmente vulnerato se si dilatasse il potere del Giudice - terzo - di imporre l'esercizio dell'azione penale, al di fuori del circoscritto ambito di controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione. La stessa Corte costituzionale, del resto, ha riconosciuto che "al giudice per le indagini preliminari è demandato solo l'atto di impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione, resta di competenza del pubblico ministero" (C. cost., 12.6.91, n 263). Nè c'è da temere che l'eventuale inerzia del Pubblico Ministero, in ordine alla individuazione di nuovi reati o indagati che emergessero dagli approfondimenti investigativi, rimanga priva di controllo. La soluzione è quella tracciata dalla sentenza n. 16843, 16/02/2001 - 26/04/2001, SEZ. 5^, PRES. Marrone, EST. Occhionero, RIC. Maglione R ed altri, RIV. 219278, la quale ribadisce che " è abnorme (e, come tale, ricorribile per Cassazione) l'ordinanza con la quale il GIP, non accogliendo la richiesta di archiviazione e ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponga che sia dato avviso della udienza fissata in Camera di consiglio anche a soggetti mai iscritti nel registro degli indagati. Nei confronti di tali persone, infatti, il GIP non ha facoltà di disporre eventualmente la imputazione coatta";
afferma, poi, che in simili casi il giudice può "solo indicare al pubblico ministero temi nuovi di indagine relativi ad una notitia criminis che l'organo dell'accusa non abbia ritenuto tale o sulla quale non abbia indagato".
La segnalazione del giudice innescherà il meccanismo virtuoso della necessaria iscrizione nel registro delle notizie di reato, delle richieste del Pubblico Ministero, del conseguente controllo giurisdizionale sulle stesse.
In conclusione il potere del giudice delle indagini preliminari di ordinare l'iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato, è unicamente e tassativamente previsto dall'art. 415, 2^ comma, c.p.p.. Tale potere non è attribuito al giudice dall'art. 409 c.p.p., norma che gli riconosce, invece, il potere di controllo della richiesta di archiviazione e quello di imporre la formulazione dell'imputazione nei confronti di persone già contemplate nelle richieste del P.M.. L'ordinanza impugnata si pone come abnorme rispetto al sistema e va, dunque annullata, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004