Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
È abnorme (e, come tale, ricorribile per cassazione) l'ordinanza con la quale il GIP, non accogliendo la richiesta di archiviazione e ritenendo necessarie ulteriori indagini, disponga che sia dato avviso della udienza fissata in camera di consiglio anche a soggetti mai iscritti nel registro degli indagati. Nei confronti di tali persone, infatti, il GIP non ha facoltà di disporre eventualmente la imputazione coatta, potendo solo indicare al pubblico ministero temi nuovi di indagine relativi ad una notitia criminis che l'organo dell'accusa non abbia ritenuto tale o sulla quale non abbia indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2001, n. 16843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16843 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO MARRONE - Presidente - del 16/02/2001
Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRO OCCHIONERO - Consigliere - N. 937
Dott. VITTORIO G. EBNER - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - N. 14008/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MA LE, n. a Napoli il 15.6.1950, e da De LC LU, n. a Napoli l'1.5.1958, contro l'ordinanza del 17.1.2000, con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli ha disposto l'imputazione coatta nei loro confronti.
Visti gli atti, udita la relazione del Cons. Dott. S. Occhionero e lette le conclusioni conformi del p.m..
Motivi della decisione
1. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe non ha accolto la richiesta del p.m. di archiviare la notizia di reato, iscritta al n. 13.163/97 del relativo registro (procedimento n. 336/98 del r.g. del g.i.p.). Ritenendo necessarie ulteriori indagini, ha fissato l'udienza in camera di consiglio, disponendo che ne fosse dato avviso non solo alla persona indagata (Elisolimpia Paudice), ma anche all'architetto LU De LC e a LE MA, che non erano iscritti nel registro degli indagati. Il loro difensore compariva in udienza, solamente per eccepire la carenza di legittimazione dei suoi assistiti, che non avevano mai assunto su iniziativa del p.m. la qualità di indagati e non potevano essere destinatari di alcun provvedimento connesso al procedimento instaurato nei confronti della sola Paudice. Il g.i.p., disattesa l'eccezione difensiva, con ordinanza del 17.1.2000 ha disposto ulteriori indagini nei confronti di Paudice e l'imputazione coatta a carico di De LC e MA del delitto di falso ex artt. 476 e 479 c.p. commesso in un procedimento amministrativo.
De LC e MA hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con la quale il g.i.p. aveva disposto l'imputazione coatta, sostenendo che il provvedimento era stato emesso contra legem ed era ricorribile per cassazione perché abnorme.
2. È preliminare la questione di rito dell'ammissibilità del ricorso sotto i profili della mancanza di una previsione normativa di uno specifico mezzo di impugnazione e della legittimazione ed interesse ad impugnare dei ricorrenti.
Il ricorso è ammissibile.
Quanto al primo profilo, perché si tratta di un provvedimento abnorme. L'attuale codice di rito, di tipo accusatorio, esclude, infatti, qualsiasi commistione tra le funzioni del p.m., titolare dell'azione penale e parte nel processo, e quelle del giudice, che è terzo rispetto alle parti. Qualsiasi provvedimento che violi questo principio fondamentale del processo si colloca al di fuori dello schema legale e si prospetta come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione. Il provvedimento in oggetto viola l'indicato principio, per le ragioni che saranno specificate nel prosieguo della motivazione.
Quanto al secondo profilo il ricorso è ammissibile, perché i ricorrenti con la pronuncia dell'ordinanza hanno assunto ai fini dell'impugnazione la veste formale di indagati e, quindi, di soggetti legittimati a proporre il ricorso.
Quanto al terzo, perché i ricorrenti - individuati come possibili autori di reati di falso - hanno interesse ad una regressione alla fase di iscrizione nel registro delle notizie di reato, potendo in astratto al termine delle indagini ottenere l'archiviazione della notizia di reato.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
Anche se nella fase delle indagini preliminari spetta esclusivamente al p.m., titolare dell'azione penale, di procedere alle indagini e di formulare l'imputazione, il codice tuttavia - per garantire l'attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - attribuisce al g.i.p. poteri di impulso, in caso di inerzia del p.m.. Sempre però nel rispetto dei limiti imposti dal rito accusatorio, in modo da evitare commistione di funzioni tra l'ufficio inquirente e il giudice. Ed è questo il criterio al quale ci si deve attenere nella interpretazione delle norme che disciplinano il caso di specie.
L'art. 409 c.p.p. prevede che il g.i.p., al quale sia stata chiesta l'archiviazione di una notizia di reato nei confronti di una persona il cui nome sia stato iscritto nell'apposito registro, se ritiene di non accoglierla, deve instaurare un procedimento camerale, caratterizzato dal contraddittorio. Deve disporre che sia dato avviso dell'udienza al p.m., all'indagato e alla persona offesa dal reato (comma 2) e ne dà comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello (comma 3). Tenuta l'udienza, nel corso della quale le parti hanno la possibilità di chiarire le circostanze a loro note, decide con ordinanza, avendo di fronte tre opzioni: l'archiviazione, ovvero l'indicazione al p.m. delle ulteriori indagini necessarie (comma 4), o da ultimo - ed è il caso in cui il giudice delle indagini in contrario avviso con l'accusa ritenga che vi siano elementi sufficienti per una richiesta di rinvio a giudizio - invita il p.m. a formulare l'imputazione (cosiddetta imputazione coatta) e successivamente con decreto fissa l'udienza preliminare (comma 5). Nessuna delle tre opzioni attribuisce al g.i.p. poteri autonomi di indagine, ma solo il potere dovere di accertare e definire giuridicamente i fatti (al limitato fine di pronunciare sull'archiviazione).
Nel caso in esame in base all'indicata norma non sussistevano i presupposti dell'imputazione coatta e precisamente mancavano:
(a) l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di una notizia di reato attribuita a De LC e MA;
(b) di conseguenza l'iscrizione dei loro nomi nel registro anzidetto;
(e) e soprattutto il compimento di indagini da parte del p.m. in ordine ad una notizia di reato non iscritta nel registro e da lui non percepita come tale. Neppure sussistevano, i presupposti per il provvedimento di cui all'art. 415 co. 2 c.p.p. (ordine di iscrizione nel registro di De LC e MA), perché nessuna notizia di reato a carico di ignoti era stata iscritta e non vi era quindi nessuna richiesta di archiviazione contro ignoti.
La disciplina della specifica fattispecie è invece reperibile nel potere del g.i.p. di indicare nuovi temi di indagine al p.m. ex art. 409 co. 4 c.p.p., se si considera:
a) che questa disposizione non preclude al g.i.p. una autonoma valutazione dei fatti (ed è su questo presupposto che si fonda d'altronde lo stesso meccanismo dell'imputazione coatta nella ipotesi in cui è consentita);
b) che l'accertamento del g.i.p. dell'incompletezza delle indagini si estende a tutte le circostanze di fatto, che risultano dagli atti, anche a quelle che comportano a suo avviso una notitia criminis, che il p.m. non ha ritenuto tale e sulla quale non ha indagato;
c) che il g.i.p. ha il potere dovere in questo caso di indicare al p.m. i fatti che a suo avviso integrano una nuova notizia di reato e i soggetti che appaiono indagabili, in applicazione del quarto comma dell'art. 409 c.p.p. (letto in correlazione con l'art. 331 c.p.p., norma a carattere generale che impone al pubblico ufficiale l'obbligo della denuncia dei reati di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni).
Peraltro, il g.i.p. non può interferire con un provvedimento a carattere sostitutivo e non di impulso, precludendo al p.m. l'instaurazione della fase delle indagini preliminari, prodromica al giudizio, e di concluderle con una richiesta specifica. Infatti l'indicazione formale con ordinanza da parte del g.i.p. al p.m. di un fatto reato, emerso nel corso delle indagini relative ad altri reati, pone quest'ultimo nella situazione iniziale dell'acquisizione di una notizia di reato sulla quale non ha indagato, anche se ciò avviene in correlazione con altre indagini da lui svolte. Ed è giurisprudenza pacifica (si veda tra le tante: Cass. Sez. 5^, sent. 98/ 4.440, rv. 211.93 6, massimata come segue) che il p.m. "può ... (più correttamente "deve") procedere a una nuova, iscrizione ... quando pervenga, a carico del soggetto già iscritto. una notizia relativa ad un diverso reato oppure, in relazione al medesimo reato, vengano indicati ulteriori autori. Infatti, la novità di una notizia di reato si ricollega al suo oggetto (fatti riferiti e loro autore) e non dipende dalla fonte o dall'occasione che l'ha determinata". A maggior ragione quest'obbligo sorge, se sono diversi sia il reato che gli autori. Ed è giurisprudenza costante che (Sez. 4^, sent. 99/42 9, rv. 213.81 4) " ... il termine previsto per il ... compimento (delle indagini preliminari), nel caso in cui dopo nuove indagini ed emergenze si è proceduto a nuova iscrizione a registro generale, decorre dalla data relativa all'ultima iscrizione". Dal combinato disposto degli artt. 409 co. 4, 331 e 330 c.p.p. emerge che l'indicazione del g.i.p. di un fatto, - da lui valutato come ipotesi di reato, determina l'obbligo giuridico del p.m. di procedere all'iscrizione della nuova notizia di reato, di svolgere le relative indagini e di concluderle con una specifica richiesta. Prima di una richiesta del p.m. di archiviazione, che presuppone la volontà di concludere la fase delle indagini preliminari (salvo successiva riapertura ai sensi dell'art. 414 c.p.p.) l'eventuale ordine di imputazione coatta non costituisce un provvedimento di impulso rispetto all'inerzia del p.m., ma un provvedimento a carattere sostitutivo, estraneo per il suo contenuto allo schema legale dei provvedimenti del g.i.p., per effetto dell'esercizio di fatto di poteri inquirenti da parte del giudice in violazione di un principio fondante del sistema processuale accusatorio. L'ordinanza impugnata dai ricorrenti, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati deve essere annullata senza rinvio nei loro confronti, con restituzione degli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone restituirsi gli atti al G.I.P. presso il Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001