Sentenza 26 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2002, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "B" 460 ITALI0 202 REPUBBLICA0 60 096 TALIAN oggetto IN LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 06393/01 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 2566 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep.ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.06.11.2001 da RU S OMAN NO NZ rapp.to e difeso dagli avv.ti Martino Franco e Donato Rufolo, del Foro di Napoli, e Francesco Nucci, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Chelini, n. 05, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
- SOCIETA' NOLANA IMPRESE ELETTRICHE s.p.a. S N I E 5 4 in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., dr.ssa 2 9 Carolina De Santis, rapp.ta e difesa dal prof. avv. Giuseppe Ferraro, con il quale elett.te domicilia in Roma, Borgo Vittorio, n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca Di Paolo, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola n. 02891/2000 del 18/31.10.2000, R.G. n. 00389/99, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Donato Rufolo per AN EN;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 02 marzo 1999, resa a seguito di procedura cautelare, il Pretore di Nola rigettava la domanda proposta da EN AN contro la S.N.I.E. Società Nolana Imprese Elettriche s.p.a. (in appresso Snie) di impugnativa del licenziamento da quest'ultima intimatogli con comunicazione del 02 ottobre 1997, e rigettava la domanda riconvenzionale per risarcimento danni proposta dalla Snie contro il AN. 2 2 Il Tribunale di Nola rigettava l'appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza di primo grado;
spese dell'appello a carico del AN. Osservava il Tribunale: costituiva pacifico principio giurisprudenziale che l'esigenza di accertamento dei fatti, in pendenza di processo penale, giustificava il differimento del procedimento disciplinare e l'irrogazione della sanzione all'esito di esso;
le garanzie dell'accertamento dei fatti in sede penale finanche rafforzava il diritto di difesa, essendo le contestazioni del procedimento disciplinare esattamente fatti sui quali si era pervenuti alla condanna;
l'omessa sospensione cautelare del dipendente nel corso del giudizio penale non aveva il significato di acquiescenza o rinunzia implicita all'esercizio del potere disciplinare, tenuto conto che il datore di lavoro non solo aveva proceduto alla denunzia dei fatti, ma anche a costituirsi parte civile nel processo penale, e, contemporaneamente, a sottoporre l'attività del AN a stretto controllo e vigilanza;
il lasso di tempo intercorso tra la comunicazione della decisione definitiva in sede penale (14 luglio 1997) e l'esercizio della procedura disciplinare (settembre 1997), in considerazione del periodo di ferie ordinarie del AN e della direzione amministrativa della società e dell'esigenza di conoscere la motivazione della sentenza di condanna, non violava il principio di immediatezza e 3 tempestività della contestazione in relazione al diritto di difesa del lavoratore;
il fatto, integrante un comportamento penalmente rilevante, era connotato da particolare gravità anche in relazione ai compiti di verificatore del dipendente, tale da incrinare irrimediabilmente il rapporto fiduciario e da giustificare pienamente il provvedimento espulsivo. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza AN EN con due motivi di censura. La Snie si è costituita con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso AN EN denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 C.C., 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, 2727 e segg. e 2697 c.c., 5 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 654 c.p.p., il tutto innonché contraddittoria ed illogica motivazione, relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la sentenza impugnata non aveva specificato su quale base aveva fondato il proprio convincimento circa la valenza probatoria dell'esercizio di un più diffuso controllo sull'attività lavorativa del ricorrente per alcuni documenti e perché un tale controllo, espressione tipica della gerarchia nel rapporto di lavoro subordinato, rivelerebbe l'intenzione di procrastinare l'esercizio del potere disciplinare;
la costituzione di parte civile nel processo penale aveva solo la funzione di vincolare al giudicato penale anche le (future) pretese risarcitorie;
poiché l'unico fatto storico rilevante, e cioè la nomina del AN ad ausiliare di Polizia Giudiziaria in data 10 luglio 1997, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad accertare la riscontrata permanenza della valutazione da parte della società della perdurante affidabilità del dipendente, l'intero procedimento induttivo percorso dal giudice di appello per la esclusione dell'intervenuta rinuncia della società all'esercizio del potere disciplinare, appariva viziato da evidente illogicità e violazione dei principi in tema di onere probatorio e di prova per presunzioni;
la sola (eventuale e manifestata) volontà del datore di lavoro di perseguire disciplinarmente il dipendente non era sufficiente ai fini della immediatezza e tempestività dell'esercizio del potere disciplinare, non essendosi minimamente accertato contemporaneamente un comportamento della società secondo correttezza e buona fede, al fine di escludere che il rinvio di tale esercizio non fosse finalizzato a scopi illeciti;
la stessa immediata verbale contestazione dei fatti addebitati al AN da parte della società, davanti a testimoni e nella immediatezza del loro emergere, ove letta in relazione alla confermativa circostanza della successiva nomina del ricorrente ad ausiliare di Polizia Giudiziaria, costituiva consumazione del potere disciplinare o, quanto meno, manifestazione di volontà contraria al successivo comportamento aziendale;
dagli atti 5 risultava indicata la norma contrattuale dell'art. 35 che pur poteva costituire, in ipotesi, disciplina integrativa ovvero solo elemento chiarificatore dei principi afferenti alla procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970; l'omessa acquisizione di tale disposizione aveva impedito una disamina e valutazione dei limiti di essa. Con il secondo motivo di ricorso AN EN denunzia omessa, ovvero contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.: l'unico elemento certo della nomina del AN ad ausiliare di Polizia Giudiziaria, non era stato esaminato e valutato in sentenza, e neanche citato;
il Tribunale aveva, invece, operato una ricostruzione del comportamento della Snie - ritenuto al fine quale supposto del proprio convincimento affidandosi ad una serie - di elementi anch'essi storici, ma affatto significativi di manifestazioni, ancorché tacite, di volontà contraria al citato elemento;
quest'ultimo, in quanto collocato temporalmente in un momento di acquisita definitività dell'accertamento e della condanna in sede penale, ma anche della definitività del rigetto delle pretese risarcitorie, assumeva una validità sua propria, che rifiutava un ulteriore spatium deliberandi sul venir meno dell'elemento fiduciario, già valutato in relazione ai comportamenti successivi del dipendente solo originariamente inadempiente. 6 I motivi da trattarsi congiuntamente per evidente connessione fra essi e parziale sovrapposizione dei principi ispiratori, sono infondati. Sulla premessa, conforme all'orientamento giurisprudenziale, che, nella ipotesi di apertura di procedimento penale in danno del lavoratore, l'esercizio del potere disciplinare poteva essere legittimamente differito all'esito dell'accertamento dei fatti in quel giudizio, purché fosse in qualche modo espresso e mantenuto l'intento del datore di lavoro di perseguire comunque disciplinarmente dipendente, all'esame dei giudici di merito era la il valutazione del comportamento aziendale nel periodo tra l'ottobre 1989 e il settembre 1997 data quest'ultima, allorché, con la definitività della condanna penale, si era provveduto alla intimazione del licenziamento per giusta causa circa momenti ostativi, anche medio tempore maturati, al mantenimento di quell'intento sopra indicato. Alla tesi, sostenuta dal ricorrente circa la implicita rinunzia della Snie all'esercizio del potere disciplinare, contraddetta dal provvedimento espulsivo, e per ciò illegittimo, si perviene in relazione all'impianto argomentativo della sentenza impugnata, con il motivo di censura in esame, attraverso alcuni elementi analiticamente e nel loro insieme valutati. 7 Innanzitutto, quasi quale momento forte di detta tesi, il riferimento ad una documentazione, di cui non è parola in sentenza, dalla quale emergerebbe una non meglio specificata "indicazione della stessa Snie" affinché in data 10 luglio 1997 il ricorrente fosse nominato ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348, comma quarto, c.p.p., per una indagine su presunti furti di energia elettrica ai danni del Comune di S. Vitaliano, nomina regolarmente intervenuta, con effettuazione di verifiche da parte del AN presso società Snie e presentazioneutenti della stessa di conclusiva relazione da parte del dipendente. Tale momento fattuale, secondo il ricorrente, assumerebbe piena valenza quanto meno di perdurante sussistenza dell'elemento fiduciario e, di conseguenza, di implicita ufficializzazione di una sottintesa rinunzia all'esercizio del potere disciplinare;
ancor più, in tal senso, se tale elemento dovesse essere anche riletto alla luce dell'ulteriore circostanza, ammessa dalla stessa società e quindi acquisita agli atti, della contestazione verbale dei fatti addebitati al lavoratore, alla presenza di testimoni e nella immediatezza del loro verificarsi, poi tenuta in caldo fino alla definitività della condanna penale. Non ritiene questo Collegio che l'assunta argomentazione possa ritenersi univoca e sufficiente nel senso prospettato dalla parte. 8 In ptims, la genericità della deduzione, tenuto conto che di tali due documenti non si riporta alcunché in ricorso se non la conclusiva interpretazione dell'asserita 'indicazione 31 senza che contemporaneamente si della stessa Snie", precisasse da chi nell'ambito societario, e, ancora, а chi era stata fatta la indicazione, e se su richiesta, e se con motivazione. Deve desumersi, pertanto, che la detta "indicazione della stessa Snie" altro non sia che una mera interpretazione di parte ricorrente del contenuto dei detti due documenti, da questa Corte, per mancanza dei necessari elementi, non riscontrabile in termini di rilevanza e di decisività; e ciò, tanto più in quanto la medesima circostanza risulta, non solo completamente pretermessa nella sentenza impugnata, ma anche, e con un certo accanimento (si parla di “dipendente scorretto, truffaldino e addirittura pericoloso" che si sarebbe "artificiosamente e subdolamente autoprocurato l'incarico con il fine specifico di avvalersene in sede giudiziaria nell'ambito delle complesse macchinazioni intraprese con la consueta spregiudicatezza"), contestata in questa sede da parte resistente. Né miglior fortuna può riconoscersi alla ulteriore circostanza della immediata contestazione verbale dei fatti da parte dell'amministratore delegato della società, che, in mancanza di qualsiasi altro elemento (si è già detto che la intenzione, in qualunque modo espressa, di procrastinare la 9 火 valutazione dei fatti all'esito dell'accertamento penale di per sé non rileva ai fini di presunte acquiescenze allo stato del potere dei fatti e/o rinunzie all'esercizio disciplinare), come nel caso di specie, altro non può significare che semplicemente la volontà di attendere prima di procedere anche disciplinarmente nei confronti del dipendente. Ed allora, così valutate, in termini di assoluta mancanza significato, le due circostanze espressamente dedotte di come momenti decisivi a sostegno della censure rivolte alla sentenza impugnata, le ulteriori argomentazioni risultano svuotate di contenuto. Non restano, in sostanza, che il decorso del tempo di ben otto anni dalla commissione e conoscenza dei fatti alla intimazione, a motivo di essi, del licenziamento per giusta causa, la mancata attivazione di procedimento disciplinare, e l'asserito mantenimento del dipendente da parte della società nelle medesime mansioni di verificatore. A questo punto è opportuno preliminarmente rilevare che, ai fini della assetita tardività di otto anni dedotta nel ricorso per cassazione fa riscontro la originaria prospettazione nella quale la detta tardività era proposta solo in relazione ai quattro mesi decorsi dalla data della pronuncia definitiva di condanna in sede penale da parte provvedimento espulsivc, della Corte di Cassazione e il Q 10 mentre il decorso del rimanente periodo dal 1989 era configurato solo al fine di una presunta acquiescenza allo stato di fatto (mantenimento in servizio) ovvero della rinuncia del datore di lavoro all'esercizio dell'azione disciplinare per comportamenti concludenti. Orbene, e premesso che, se la tardività è assunta solo per il periodo finale di quattro mesi, già di per sé si esclude (per la contraddizion che nol consente) una acquiescenza ○ implicita rinuncia precedenti;
il che vuol dire, più specificamente, che, per lo stesso dipendente, in realtà non aveva alcun valore il mancato esercizio dell'azione disciplinare o quanto meno la formale riserva di tale esercizio, 1' omessa sospensione disciplinare cautelativa, il mantenimento del lavoratore nelle medesime mansioni di verificatore%; tutte circostanze, fra l'altro, non decisamente rilevanti nel senso di una sottintesa volontà abdicativa in presenza di pendenza di un procedimento penale. In realtà, il Tribunale, oltre che a esprimersi in linea i principi di questa Corte in tema di onere probatorio con (in proposito deve rilevarsi che nella sentenza da nessuna parte si riconduce al comportamento omissivo del datore il convincimento del lavoratore quanto alla sussistenza della riserva di esercizio del potere disciplinare, essendosi, invece, più semplicemente sostenuto che "la mancata sospensione cautelare non assume la valenza semantica voluta 11 dall'appellante, di disvelare cioè la volontà datoriale di rinunciare al potere disciplinare", sussistendo agli atti elementi contrari) ha dato anche ampia spiegazione della irrilevanza di alcune di tali circostanze e della inesattezza di altre. E così, ad es., il giudice di appello accerta la insussistenza "di elementi univoci e diretti in modo non equivoco ad ingenerare nella controparte, secondo buona fede, il ragionevole affidamento nella volontà del datore di non attribuire rilevanza disciplinare ai fatti oggetto di accertamento penale", ed in questa sede, come si è visto, elementi di tal genere non se ne propongono;
accerta, pur nella medesima attività di verificatore, la contrazione drastica dell'autonomia del dipendente, sottoposto nella sua attività a costante controllo datoriale, e tale circostanza non è neanche accennata e quindi non è contestata in questa sede;
rileva la costituzione di parte civile, cui riconduce una volontà tutt'altro che abdicativa dell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà riconnesse al comportamento illecito del dipendente;
ei quanto, infine, alla opposta tardività, il giudice, con opportuno riferimento ai soli quattro mesi (recte, tre mesi e dieci giorni) dal deposito della sentenza definitiva di condanna, da leggersi per la necessità di una piena cognizione dei fatti, accerta la esistenza di cause giustificative per versarsi in periodo estivo e in corso di svolgimento di ferie ordinarie del 12 dipendente e della direzione amministrativa dell'azienda, circostanze anch'esse non riprese e non contestate in questa sede. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato;
per il principio della soccombenza il AN va condannato al rimborso in favore della Snie s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
C o r t e rigetta il ricorso;
condanna la AN EN al rimborso in favore della SNIE s.p.a. Società Nolana Imprese Elettriche delle spese del giudizio di (euro 27.37, oltre lire cassazione in lire 53000 a 3.000.000 (tre milioni, euro 1549,37) per onorari. Così deciso in Roma il 06 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparella nniruberto IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.6 GEN 2002 IL CANCELLIERE Mo V O G 3 N I L L O L A O 1 A V O 1 V I - V I 8 S - O E N 4 J D 8 N S N O I S N S I E V H 9 N T I 8 V 8 N O V T O S T 13 S O V C