Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/05/2002, n. 6260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6260 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Trifone DIRITTI DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 062 60/02 LA CORTE SUPREMA D lità SEZIONE TET civile da circolazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: stradale - Presidente R.G.N. 20620/99 Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE - Cron. 18034 Dott. Bruno DURANTE -Consigliere - 1384 Rep. Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 07/12/01 - ConsigliereDott. Alberto TALEVI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 3.10 sul ricorso proposto da: il 2 MAG. 2002 MAIONE FEDERICO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI CAPPUZZELLO con studio in 97100 RAGUSA VIA ARCHIMEDE 17/A, giusta CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrente
contro
LLOYD ADRIATICO ASSIC SPA, in persona del suo Procuratore e legale rappresentante pro tempore dott. Alessandro Oliva, con sede a Trieste, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE, 2001 difesa dagli avvocati SEBASTIANO D'AVOLA con studio in 2116 97100 RAGUSA VIA G. DI VITTORIO 1, giusta delega in 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE atti;
Richiesta copia studio eds dal Sig. controricorrente per diritti 3.10 il. -3 MAG. 2002 nonchè
contro
IL CANCELLIERE LICITRA SALVATORE, TORO ASSIC SPA;
intimati avverso la sentenza n. 568/99 del Tribunale di RAGUSA, emessa il 07/07/99 e depositata il 20/07/99 (R.G. 54/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 26.11.1996 in Ragusa, all'incrocio tra il viale Europa con via A. Moro, l'autovettura Peugeot, guidata dal proprietario ED MA, veniva in collisione con l'autovettura Ford Escort assicurata per la responsabilità civile con la s.p.a. YD RI e al momento condotta dal proprietario LV Lici- tra. Entrambi i veicoli riportavano danni, per il risar- cimento dei quali agivano in giudizio, innanzi al giu- dice di pace di Ragusa, ED MA nei confronti ми della s.p.a. YD RI e di LV IC con domanda principale ed il IC con domanda riconven- zionale nei confronti dell'attore e della s.p.a. RO Assicurazioni, questa chiamata in causa quale istituto assicuratore r.c.a. dell'autovettura del MA. Cia- scuna parte attribuiva all'altra la esclusiva responsa- bilità del sinistro. Il giudice adito, con sentenza del 19.11.1998, di- chiarava che l'incidente si era verificato per colpa di entrambi i conducenti, secondo la percentuale del 30% a carico del MA e del 70% a carico del IC;
com- epensava sino alla concorrenza i rispettivi crediti condannava i convenuti in solido a pagare all'attore la differenza di lire 2.588.955, oltre accessori;
compen- sava le spese del giudizi in ragione di un terzo, po- nendone la restante parte a carico degli stessi conve- nuti. La sentenza veniva impugnata con appello principale da ED MA. Proponevano impugnazione incidenta- le LV IC e la s.p.a. YD RI. Il tribunale di Ragusa, con sentenza pubblicata il 20 luglio 1999, in riforma della decisione di primo grado, condannava ED MA e la s.p.a. RO As- sicurazione a risarcire i danni di LV IC nella misura di lire 986.870; condannava il IC e 3 la s.p.a. YD RI a pagare i danni di ED MA;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese di causa e confermava interamente per le re- stanti parti la sentenza del giudice di pace. I giudici di appello ritenevano che nessuna delle due parti in causa aveva vinto a suo favore la presun- zione di uguale concorso di colpa dei conducenti, di cui al secondo comma della norma di cui all'art. 2054 cod. civ., avendo il MA violato la norma dell'art. 148 del Codice della strada, che non gli consentiva di effettuare il sorpasso in prossimità della intersezione delle strade, e non avendo il IC osservato la nor- ma dell'art. 141 stesso codice, che gli imponeva di te- nere una andatura più adeguata e di preparare per tempo la manovra di svolta a sinistra, spostandosi prima su detta corsia;
rigettavano la eccezione di decadenza del IC dal diritto di avanzare appello incidentale, essendo ammissibile la impugnazione incidentale tardi- va. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- " SO ED MA, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza. Resiste con controricorso la s.p.a. YD Adriati- co. Non hanno svolto difese gli intimati LV LI и з citra e la s.p.a. RO Assicurazioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui -agli artt. 116, 334 e 343 c.p.c. il ricorrente lamen- ta che il giudice di secondo grado aveva ritenuto am- missibile l'appello incidentale del IC, nonostante che esso fosse stato proposto con comparsa tardivamente depositata solo un giorno prima dell'udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio di gravame. Il ricorrente censura la decisione sul punto del tribunale, che aveva rigettato la sua eccezione di de- cadenza dell'appellato dalla facoltà di proporre impu- gnazione incidentale, e specifica che il giudice di ap- pello, rigettando la detta eccezione nella considera- zione che ai sensi dell'art. 334 c.p.c. la parte è am- messa ad avanzare anche appello incidentale tardivo, aveva confuso la questione relativa alla ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva con l'altra re- lativa al tempo ed alle modalità con cui la impugnazio- ne medesima, sebbene tardiva, deve, a pena di decaden- - za, essere avanzata. Il motivo di ricorso- pur prospettando una censura indubbiamente coerente rispetto all'argomentazione, non corretta, con la quale il giudice di appello ha rigett фи 5 и р * fato la cezione relativa quale il giudice di appello ha rigettato la eccezione relativa alla decadenza dell'appellato dalla facoltà di avanzare impugnazione incidentale per avvenuta violazione dell'art. 343 c.p.c. deve, tuttavia, essere disatteso, poiché del- la conclusione esatta, cui è pervenuto il tribunale, occorre soltanto correggere la motivazione (art. 384, 2° comma, c.p.c.), secondo più adeguata argomentazione, cui questa Corte perviene in base all'esame degli atti del processo, indagine indubbiamente consentita in sede di legittimità quando si tratta di accertare come nella specie la sussistenza o meno di un "error in - procedendo". Premesso, infatti, che, ai sensi del primo comma dell'art. 343 c.p.c., l'appello incidentale (sia esso tempestivo ovvero tardivo) deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto del- la costituzione in cancelleria secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 166 stesso codice, in base alla nuova disciplina, introdotta con le modifiche del- la novella del 1990 entrata in vigore il 30.4.1995, ispirata univocamente all'intento del legislatore di rendere effettiva la concentrazione delle attività di costituzione ed allegazione in appello secondo il si- stema di preclusioni fissate anche per il giudizio di 6 и з primo grado, osserva questa Corte che la suddetta norma dell'art. 343 non risulta violata. Invero, rispetto al- la udienza di prima comparizione del giudizio di grava- me fissata per il giorno 8 aprile 1999, l'appellata so- cietà YD RI ha avanzato la impugnazione inci- dentale con comparsa depositata in data 18.3.1999, nel pieno rispetto del termine di venti giorni stabilito dall'art. 166 c.p.c., onde nessuna decadenza può dirsi 343, realizzata secondo il modello del vigente art. comma 1, stesso codice. Con il secondo motivo di impugnazione deducendo - la violazione e la falsa applicazione delle norme di . cui agli artt. 2054, 2° comma, e 2909 cod. civ., 148, comma 12, codice della strada, 115 e 116 c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente assume che il tribunale, avendo imputato la responsabi- lità del sinistro in pari misura ad entrambi i condu- centi nella considerazione che nessuno dei due era ri- sultato a superare a suo favore la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., aveva uti- lizzato solo in parte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, in particolare, aveva dato scarso rilie- vo alla dichiarazione da lui resa agli agenti di poli- zia e richiamato inutilmente la deposizione dell'unico 7 и з teste escusso su indicazione del IC. Aggiunge an- cora il ricorrente che in ordine alla condotta colposa dello stesso IC si era formato il giudicato inter- no, sia perché la decisione di primo grado non era sta- ta ta censura sotto il profilo della legittimità della ma- novra di inversione di marcia;
sia perché il tribunale non avrebbe potuto muovergli l'addebito di violazione dell'art. 148 del codice della strada, volta che la qualificazione di strada urbana di scorrimento, effet- tuata dal giudice di pace per il viale Europa teatro del sinistro, costituiva essa pure punto non impugnato, con la conseguenza che il sorpasso compiuto su detta strada non poteva ritenersi vietato. Assume, in conclu- sione, il ricorrente che, nella evidente esclusiva con- dotta colposa del IC quale causa del sinistro, il giudice di appello non avrebbe dovuto fare applicazione del criterio sussidiario della presunzione ex art. 2054, 2° comma, cod. civ., ma, ravvisata a suo favore la prova liberatoria, avrebbe dovuto condannare lo stesso e la società di assicurazione all'integrale ri- storo del pregiudizio cagionatogli. Anche detto motivo è infondato in relazione a tutti i diversi aspetti secondo cui la censura è stata arti- colata. Circa il preteso giudicato interno, che si sarebbe 8 r e p formato circa il grado di colpa del IC nella misu- ra definita dal giudice di primo grado, il rilievo del ricorrente deve ritenersi del tutto erroneo, giacchè, in virtù della impugnazione incidentale sul punto di- retta ad ottenere la declaratoria di esclusiva respon- sabilità del ricorrente MA, la questione relativa risultava interamente devoluta al giudice di appello, per altro verso investito pure con la impugnazione principale intesa a provocare pronuncia di esclusiva responsabilità del IC. Anche la questione del giudicato interno circa la natura della strada urbana percorsa è infondata, poiché la illegittimità della condotta di guida del MA, siccome ritenuta dal giudice di merito, non è derivata dalla considerazione di una diversa natura della strada teatro dell'incidente, ma è stata affermata con riferi- mento ad imprudente manovra di sorpasso compiuto in si- tuazione di oggettiva pericolosità. Nel resto, la censura proposta inammissibile, laddove sollecita in questa sede un diverso apprezza- mento delle fonti di prova ed una diversa determinazio- ne del grado delle colpe concorrenti, giacchè la moti- vazione a riguardo esposta è logica, coerente e convin- cente;
è infondata, laddove lamenta la violazione della norma di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ., cor- 9 и г з rettamente applicata in conseguenza della responsabili- tà in pari misura di entrambi i conducenti. Infondato, infine, è il terzo motivo di impugnazio- con il quale il ricorrente denunciando la viola- ne, zione delle norme di cui agli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. nonché la omessa motivazione su un punto decisi- -vo della controversia assume che il giudice di appel- lo avrebbe completamente omesso qualsiasi motivazione sul gravame da lui proposto circa il regolamento delle spese processuali di primo grado, atteso che la compen- sazione totale disposto in secondo grado non dovrebbe intendersi estesa al doppio grado in mancanza di speci- fica pronuncia di riforma della decisione appellata. La definitiva situazione di reciproca soccombenza, accertata dal giudice di appello ed assunta a giustifi- cazione della pronuncia di totale compensazione delle "spese di causa", costituisce argomentazione necessa- riamente comprensiva del rigetto del gravame del MA circa il regime delle spese di primo grado. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del soccombente alle spese del giudizio di legittimità a favore della resistente società secondo determinazione di cui al dispositivo. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 10 r u z te al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della s.p.a. YD RI, che liquida in lire 125,810 (€ 64,98 ) oltre lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) (€ 774,69) per onorario. Roma, 7 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. dontics U n зн и IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 2 - MAG. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109TS29.11 456T 3099 TOT 160 10 AGENZIA DELLE EN 202MA 2 Registrato in Cata olfe5755 Serie 4 913979 140.10 (euro CENTO NTA/10 p. gants Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia PPO) Responsabile Servizio A udiziari (Dr. M. RACCHIN 10 LUG 002. ENTRATE 0 1 A 11