Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2025, n. 37704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37704 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
AN MO FI SA
LA EN CURAMI ANGELO AL AN
EVA CA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
ZA MO nato il [...]
37704-25
Sent. n. sez. 3218-2025 CC - 12/11/2025 R.G.N. 35602/2025
avverso il decreto emesso il 27/10/2025 dal GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere FI SA;
sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
1. AM ZA, per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto emesso in data 27 ottobre 2025, con il quale il Giudice di pace di Caltanissetta ha disposto la prima proroga, per ulteriori tre mesi, del provvedimento di trattenimento reso dal Questore di Palermo il 27 luglio 2025, al sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., convalidato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 29 luglio 2025. 1.1. Con il primo motivo, eccepisce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 14, comma 5, T.U.I., nonché all'art. 13 Cost., per avere il Giudice di pace disposto la proroga del trattenimento nonostante il termine di efficacia della precedente misura fosse già spirato. Premesso che, nel caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale, per un periodo di tre mesi, emesso il 27 luglio 2025 dal Questore di Palermo, era stato notificato al ricorrente alle ore 13.30 del medesimo giorno e convalidato in data 29 luglio 2025 dal Giudice di pace, il termine di efficacia della misura sarebbe scaduto improrogabilmente alle ore 13.30 del 27 ottobre 2025. Pertanto, già la richiesta di prima proroga, depositata dalla Questura di Caltanissetta solo alle ore 14.10 del 27 ottobre 2025, avrebbe dovuto considerarsi tardiva;
a maggior ragione, doveva considerarsi tardivo il decreto di proroga, emesso dal Giudice di pace dopo le ore 15.30, orario in cui era stata fissata l'udienza di trattazione. Ci si duole, quindi, che lo straniero sia stato trattenuto sine titulo, in una condizione di illegittima privazione della libertà personale, e che il Giudice di merito abbia convalidato una misura già inefficace.
1.2. Con il secondo motivo, si denuncia la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per radicale violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e all'art. 14, comma 4, T.U.I., per omessa tempestiva comunicazione al difensore di fiducia dell'udienza di proroga. Si lamenta la "plateale" violazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 T.U.I., laddove prescrive, a proposito della fissazione dell'udienza di convalida del trattenimento iniziale, che il difensore venga "tempestivamente avvertito". Si rileva che, nella specie, l'avviso di fissazione dell'udienza risulta notificato al difensore di fiducia, a mezzo PEC, alle ore 15.13 del 27 ottobre 2025, per un'udienza fissata appena 17 minuti dopo, alle ore 15.30: un lasso di tempo talmente breve da rendere materialmente impossibile preparare un'adeguata difesa, tenuto conto, tra l'altro, dei tempi tecnici necessari per il collegamento da remoto.
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1.3. Con il terzo motivo, si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 14 T.U.I. e 130 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 13 e 111 Cost. Si eccepisce, in particolare, la nullità del verbale redatto il 27 ottobre 2025 perché in esso non risulta riportato l'orario di inizio dell'udienza tenutasi davanti al Giudice di pace di Caltanissetta. Secondo la difesa, non si tratterebbe di una mera irregolarità, attesa l'importanza decisiva che, ai fini della indispensabile verifica della tempestività del provvedimento, assumeva tale indicazione.
1.4. Con il quarto ed ultimo motivo, si contesta la nullità del provvedimento impugnato per totale carenza di motivazione, in violazione dell'art. 14 T.U.I. e degli artt. 13 e 111 Cost. Si rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato ad affermare che "la richiesta della Questura è supportata da documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di identificazione, visto l'art. 14 T.U.I." ed a barrare la casella "Sussistono" i presupposti di cui all'art 14 d.lgs. n. 286 del 1998, senza, tuttavia, pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal difensore. Si stigmatizza, inoltre, che il Giudice adito non abbia valutato le concrete prospettive del rimpatrio dello straniero in questo ulteriore periodo di trattenimento. Pur avendo il ricorrente fornito concreti e specifici elementi dai quali era evincibile la mancanza di ragionevoli prospettive di esecuzione della sua espulsione (costituiti dall'inutile decorso di ben 9 mesi del precedente trattenimento nella totale assenza di collaborazione da parte delle autorità del Regno del Marocco, cui dovevano aggiungersi ulteriori 3 mesi di trattenimento), il Giudice a quo aveva prorogato il trattenimento, limitandosi a "barrare caselle", non tenendo conto della peculiarità della situazione e, dunque, astenendosi dall'indicare in base a quali concreti elementi potesse ritenersi probabile l'identificazione dello straniero e l'acquisizione di documentazione idonea per il rimpatrio (cita Cass., n. 11964/23). L'uso di clausole di stile si rivelava, in particolare, dal riferimento all'attività di identificazione posta in essere dalla Questura, quando lo straniero era già stato identificato con passaporto rilasciato dalle autorità estere.
2. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria-memoria scritta, ribadita nel corso dell'odierna trattazione orale, ha concluso per il rigetto del ricorso, trattato nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va accolto per la fondatezza del suo primo, assorbente, motivo.
2. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento ermeneutico, oggi maggioritario, secondo il quale, ritenendosi di dover recepire, in materia, per analogia (giustificata dalla comune incidenza sulla libertà personale dei trattenimenti amministrativi e delle misure pre-cautelari e cautelari penali: sul punto, vedi Sez. 1, n. 9556 del 07/03/2025, [...], Rv. 287568 - 02, in motivazione), i principi fissati sulle modalità di computo dei termini di fase e di durata massima della custodia cautelare, si è affermato che la previsione di cui all'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del "dies a quo". In particolare, nei casi, come quello di specie, in cui la durata del trattenimento amministrativo ex art. 14, comma 1, T.U.I. e delle successive proroghe è stabilita dal legislatore in mesi (tre mesi, esattamente), si è statuito che il termine deve ritenersi scaduto il giorno immediatamente precedente quello corrispondente al giorno d'inizio (Sez. 6, n. 22035 del 23/05/2012, [...], Rv. 252883 01; Sez. 5, n. 14317 del 10/02/2010, [...], Rv. 246710-01; Sez. 5, n. 47979 del 21/10/2008, [...], Rv. 242943-01; Sez. 2, n. 49296 del 03/12/2004, [...], Rv. 230562 01; Sez. 4, n. 1125 del 08/04/1998, [...], Rv. 210619-01). Secondo tale condivisibile orientamento, la disposizione di cui all'art. 297, comma 1, cod. proc. pen., con lo statuire che "gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo", è chiaramente destinata a dettare le modalità di computo dei termini di durata delle misure (come, del resto, espressamente dichiarato nella rubrica), in funzione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dagli artt. 14 cod. pen. e 172 cod. proc. pen.: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell'imputato. Si è precisato che, in tale ottica, non è possibile condividere l'assunto, posto a fondamento della tesi ermeneutica minoritaria, secondo cui la norma in questione opererebbe in un diverso ambito, in quanto volta a disciplinare soltanto "gli effetti della custodia cautelare" (V., tra le più recenti, Sez. 6, n. 2958 del 13/12/2007, dep. 2008, [...], Rv. 238634 - 01; Sez. 6, n.
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SUPREMO 19/11/2025
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2182 del 02/10/2007, dep. 2008, Mouaddine, Rv. 238387 01; Sez. 5, n. 38635 del 09/07/2003, Et'Hemaj, Rv. 227298 01): dovendosi al riguardo considerare che l'effetto primario della misura in questione è, per l'appunto, la privazione di libertà della persona che vi viene sottoposta, la quale non deve superare il limite di durata imposto dalla legge (Sez. 5, n. 47979 del 2008, cit.).
3. In applicazione di tale principio al caso di specie, il provvedimento di trattenimento iniziale per un periodo di tre mesi, emesso ex art. 14, comma 1, T.U.I. il 27 luglio 2025 dal Questore di Palermo, notificato in pari data al ricorrente, avrebbe dovuto essere prorogato con provvedimento da emettersi entro la data del 26 ottobre 2025, mentre il decreto oggi impugnato risulta adottato dal Giudice di pace di Caltanissetta in data 27 ottobre 2025, ossia con un giorno di ritardo, circostanza, quest'ultima, che ne determina l'illegittimità.
4. Può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: <In tema di trattenimento amministrativo e successive proroghe, disposti ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, i termini di durata delle misure, fissati in mesi, devono essere calcolati con decorrenza dal giorno in cui viene eseguito il trattenimento».
5. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con assorbimento delle residue censure.
6. La cancelleria provvederà alla immediata comunicazione della presente decisione al Questore di Caltanissetta per le determinazioni di competenza. Segue la formula di oscuramento come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Manda alla cancelleria per la immediata comunicazione al Questore di Caltanissetta. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore ppo Casa
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Il Presidente Stefano Mogini Stropn