Sentenza 1 marzo 2001
Massime • 2
L'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte costituzionale, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391-bis cod. proc. civ.) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; è pertanto inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nell'ipotesi - contemplata dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - del contrasto della sentenza con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, giacché l'esclusione del rimedio anzidetto non comporta una violazione del diritto di difesa, riguardando i limiti e le condizioni di operatività del giudicato, affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, attesa la primaria esigenza per ogni sistema giuridico processuale di evitare che l'attività di giudizio si protragga all'infinito.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2969 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso per REVOCAZIONE proposto da
MA NA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Greco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via S. Caterina da Siena n. 46, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappr. e difesa dagli avv.ti Matteo Dell'Olio e Corrado Franza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla via Valnerina n. 40, giusta procura speciale per notar Liguori (repertorio n. 119439 del 2.3.2000) - resistente -
per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 99011999 del 22 settembre 1998/4 febbraio 1999;
Udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2000 dal consigliere prof. Bruno Balletti;
Lette le conclusioni scritte del sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso "perché la Corte, previa declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, dichiari inammissibile il ricorso con ogni conseguenza di legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. notificato in data 28 gennaio 2000 la sig.ra NN AR ha richiesto la revocazione della sentenza di questa Corte n. 990/99 depositata in data 4 febbraio 1999 nel giudizio - avente i nn. di r.g. 13589/97 e 16672/97 - tra la stessa "AR NN
contro
Banca Nazionale del Lavoro" s.p.a. adducendo a sostegno due motivi di gravame.
L'intimata Banca Nazionale del Lavoro ha resistito al cennato ricorso con "controricorso", notificato in data 7 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
I - È da premettere che sul "ricorso per revocazione", come dinanzi proposto, questa Corte deve pronunciare in "camera di consiglio" giusta quanto sancito dall'art. 391-bis cod. proc. civ. (su cui Corte Cost. n. 17/1986 e Corte Cost. n. 119/1996): speciale normativa che impone la conclusione del giudizio di revocazione con provvedimento avente forma di "sentenza" ed alla quale deve darsi applicazione anche quando si tratti, appunto, di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, prevalendo la cennata specialità sulla possibilità, prevista in generale dall'art. 375 cod. proc. civ., che nelle ipotesi ivi considerate il provvedimento conclusivo dell'esame camerale rivesta la forTna di "ordinanza". Pervero, l'art. 400 cod. proc. civ. stabilisce che davanti al giudice adito con l'istanza di revocazione "si osservano le norme stabilite davanti a lui", ma la prescrizione è espressamente condizionata alla circostanza che si tratti di norme non derogate da quelle dettate dal Cap. IV, Titolo III, Libro II, fra le quali è da ricomprendere la suddetta disciplina della forma del provvedimento conclusivo, la quale neutralizza le conseguenze altrimenti desumibili dall'essere la trattazione dell'istanza di revocazione rimessa alla camera di consiglio da tenersi secondo le norme che disciplinano il giudizio di cassazione.
Nè - ribadito che sui ricorsi per revocazione la Corte deve pronunziare sempre %n camera di consiglio" e sempre con "sentenza" - sarebbe obiezione dirimente quella fondata sull'osservazione che, rispetto al provvedimento della Corte, esclusa ai sensi dell'art. 403, primo comma, cod. proc. civ. una nuova istanza di revocazione,
non sia configurabile alcun altro mezzo di impugnazione: mentre rileva, in sede di interpretazione sistematica, che il tessuto normativo creato dagli artt. 402 e 403 cod. proc. civ. risulti compatibile soltanto con la presupposizione della forma di sentenza come propria del provvedimento definitivo del detto giudizio, indipendentemente dal suo contenuto;
la circostanza che "i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione" risultino inesistenti, rileva sul piano - dei rimedi esperibili, non già su quello dell'assetto formale prefigurato per il medesimo provvedimento.
II - Tanto premesso, si rimarca - in generale sull'ammissibilità del ricorso per revocazione avverso le sentenze della Cassazione - che l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle decisioni nn.
17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte Costituzionale, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis nel testo di cui alla legge n. 353 del 1990) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, a) deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, b) deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), c) non deve cadere su di un punto controverso sul quale la corte si sia pronunciata, e d) deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; per cui è inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori che non rilevino con assoluta immediatezza, ma richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello realmente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi (cfr. Cass. sez. un. n. 5303/1997, Cass. n. 10635/1998).
In sostanza - e conclusivamente su tale punto essenziale al fine della decisione - l'errore di fatto deve essere frutto di falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile, sicché è da escludere quando lo stesso costituisca circostanza controversa, o valutazione delle risultanze processuali in senso difforme alle aspettative della parte, ovvero non abbia il carattere di essenzialità rispetto alla decisione assunta.
III - Alla stregua di quanto testè rimarcato e precisato, il ricorso per revocazione come dinanzi proposto appare inammissibile. Sul punto il S. Procuratore Generale - nel pervenire alla medesima conclusione - ha così motivatamente chiarito gli aspetti essenziali della fattispecie: "i motivi di ricorso della AR sono due: 1) presunto errore di fatto, risultante dagli atti e documenti di causa;
2) in subordine, contraddittorietà rispetto a precedente giudicato e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 391 bis c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui la norma processuale esclude la revocabilità delle senteze della Corte di cassazione per il motivo di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c.. Con il primo motivo si sostiene che oggetto del ricorso ordinario a suo tempo proposto era quello di determinare 'se il periodo di comporto fra un contratto e l'altro dovesse ... essere verificato con riguardo alla data di stipulazione e non a quella di inizio delle nuove prestazioni'. Su tale questione si era sviluppata la materia del contendere nelle pregresse fasi processuali di merito senza che fosse stato chiesto, o compiuto, alcun accertamento circa l'identità o meno della posizione attribuita alla lavoratrice in esecuzione dei contratti a termine ritualmente stipulati. La Corte avrebbe errato perché ha formulato un principio di diritto 'che presuppone avvenuto quell'accertamento, che, all'opposto, e' dagli atti irrefutabilmente esclusò. Il motivo è inammissibile. Infatti, stando alla stessa enunciazione formulata dalla ricorrente, si eccepisce non già un errore di fatto, ma un errore di valutazione o giudizio, come tale escluso dall'ipotesi dell'art. 395 c.p.c. (per tutte Cass. n. 3289/1999) e, comunque, la semplice lettura della elaborata sentenza smentisce l'assunto difensivo. La seconda censura, che per il vero appare formulata in modo piuttosto problematico ("si dovrebbe coerentemente desumere") risulta assorbita nella sua prima parte ("contrarietà con un giudicato interno") dalla inammissibilità del primo motivo ed è manifestamente infondata e, quindi, inammissibile, nella sua seconda parte, secondo quanto statuito da Cass. s.u. n. 8528/1993 e n. 1114/1999, dal cui orientamento non vi è assoluto motivo di discostarsi".
A conferma della validità delle cennate incisive argomentazioni vale aggiungere - in ordine all'inammissibilità del primo motivo di ricorso - che la doglianza ora riproposta dalla "ricorrente in revocazione" è stata M tutta evidenza tenuta presente dalla Corte nella sentenza n. 990/1999 in quanto "superata" (e, comunque, implicitamente considerata come non avente un rilievo "decisivo" nella controversia) dall'iter motivazionale che correttamente si è diffusamente incentrato (pagg. 8/11 della sentenza) sull'interpretazione letterale e sistematica della legge n. 230/1962 con riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia;
la Corte si è, inoltre, riportata a quanto statuito dal giudice del merito che, sul "punto" concernente "la identità delle mansioni di fatto espletate dalla AR" - "punto" che la ricorrente pretenderebbe di rimettere ora in discussione -, aveva affermato che, nella specie, "il datore di lavoro ha utilizzato una capacità professionale acquisita nel corso delle ripetute assunzioni, senza far cenno di sorta a specifici incarichi tali da richiedere una particolare preparazione, propria di ben individuate qualifiche":
motivazione, nel suo complesso, sicuramente "alternativa" rispetto alla posizione difensiva della AR e, come tale, non suscettibile di impugnativa per revocazione, non ricorrendone sicuramente i presupposti nei termini dinanzi indicati sub "capo" II. In merito, poi, all'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, si rimarca che le censure in esso formulate attengono, anche qui, ad una posizione difensiva già valutata e ritenuta giustamente "superata" dalla Corte sulla base dell'ineccepibile rilievo - sulla scorta della precedente sentenza della Cass. n. 1423/1986 espressamente ed esattamente richiamata - che "i contratti a termine per la sostituzione di uno o più lavoratori legittimamente assenti, con indicazione del nome del lavoratore da sostituire e ragioni della sostituzione, assumono autonoma e separata entità verticale, in senso giuridico, tale da escludere interferenze tra i contratti stessi nella loro parallela applicazione in ognì fase della loro esecuzione e riflessi sulle limitazioni e sulle nullità, di cui all'art. 2 suddetto": su tale "punto" la Corte ha inequivocabilmente statuito che "era pacifico che la ricorrente è stata assunta con sette distinti contratti di lavoro a tempo determinato, ogni volta per la sostituzione di lavoratrici assenti per maternità ... [per cui], con riferimento alla lettera B dell'art. 1 della legge n. 230/1962, non sussiste l'identità del contratto ove si tratti di sostituire lavoratori diversi la cui assenza sia riconducibile ad una delle cause previste dalla legge, come appunto la maternità". Statuizione questa che non si pone in contrasto con alcun cd. "giudicato interno", la cui valenza nella specie è stata richiamata del tutto fuori luogo dalla "ricorrente per revocazione". IV - È, infine, da rilevare che questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. che non consente l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, in quanto in tale ipotesi (revocazione per contrasto della sentenza con altra avente tra le parti autorità di cosa giudicata) l'esclusione del cennato rimedio non comporta, a differenza che nell'ipotesi considerata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 1986, una violazione del diritto di difesa, riguardano i limiti e le condizioni di operatività del giudizio affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario (Cass. n. 5851/1987). Statuizione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ora riproposta dalla ricorrente, che vale confermare anche in relazione ai profili di costituzionalità della "nuova" norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ. con il limitato richiamo all'ipotesi sub n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. e ciò in quanto la sancita non estensione della "revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c." alle sentenze della Corte di Cassazione non coinvolge direttamente la possibilità di violazione del diritto di difesa garantito ex art. 24, capoverso, Cost., ne' di altri diritti costituzionalmente protetti, ma riguarda i limiti e le condizioni in cui fare funzionare il postulato del "giudicato", quale primaria esigenza per ogni sistema giuridico processuale di evitare che l'attività di giudizio si protragga "all'infinito". V - In definitiva, il ricorso per revocazione proposto da NN AR deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al rimborso, a favore della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., delle spese di questo giudizio di revocazione che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione proposto da NN AR e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in L. 17.000, oltre L.
1.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001