Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2969
CASS
Sentenza 1 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'errore di fatto previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ. ed idoneo a costituire (a seguito delle pronunce n. 17 del 1986 e 36 del 1991 della Corte costituzionale, nonché dell'entrata in vigore dell'art. 391-bis cod. proc. civ.) motivo di revocazione della sentenza emessa nel giudizio di cassazione, deve consistere - al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudizio di merito - nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece in modo indiscutibile esclusa o accertata in base al tenore degli atti e documenti di causa, deve essere decisivo (nel senso che deve sussistere un nesso di causalità necessaria tra l'erronea supposizione e la decisione resa), non deve cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata, e deve, infine, presentare i caratteri della evidenza e della obiettività; è pertanto inammissibile il rimedio della revocazione in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non siano decisivi in se stessi, ma debbano essere valutati nel più ampio contesto delle risultanze di causa, o, infine, errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall'ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall'erronea interpretazione di essi.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella parte in cui non consente l'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione nell'ipotesi - contemplata dall'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. - del contrasto della sentenza con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, giacché l'esclusione del rimedio anzidetto non comporta una violazione del diritto di difesa, riguardando i limiti e le condizioni di operatività del giudicato, affidati alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario, attesa la primaria esigenza per ogni sistema giuridico processuale di evitare che l'attività di giudizio si protragga all'infinito.

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 4678 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4678 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente – Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere – Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22120/2019 proposto da: ENERGO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CARACCIOLO; – ricorrente – contro SBE …

     Leggi di più…

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 4679 del 14
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 21/12/2021, dep. 14/02/2022), n.4679 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Presidente – Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere – Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere – Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12873/2019 proposto da: LA PULITECNICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN ERASMO 19, presso lo studio dell'avvocato DILETTA BOCCHINI, e rappresentata e difesa dall'avvocato NAZZARENO LANNI; – ricorrente – …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2969
Data del deposito : 1 marzo 2001

Testo completo